Sentenza del 17/05/2021 n. 2591 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Immobile uso commerciale - Atto compravendita - Pagamento saldo - Clausola sospensiva - Mancato avveramento - Rileva - Ente impositore - Clausola sospensiva - Mancata considerazione - Imposta registro - Notifica avviso liquidazione - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato dall'ente impositore. È stato affermato che l'ente non può emettere un avviso per imposta di registro relativa a una somma non ancora dovuta quando il pagamento è legato a una clausola sospensiva non avveratasi. Ne consegue l'annullamento/illegittimità della pretesa tributaria nella parte relativa al saldo condizionato dalla clausola.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di un avviso di liquidazione per imposta di registro a seguito di una compravendita di immobile ad uso commerciale nonostante il pagamento del saldo fosse subordinato a una clausola sospensiva contrattuale che non si è avverata. Il ricorrente contesta la legittimità dell'avviso perché l'obbligo tributario relativo al saldo non sarebbe ancora sorto in assenza dell'avveramento della condizione sospensiva.
Norme richiamate
d.P.R. 131/86, art. 27, comma 1
L'art. 27, comma 1 è richiamato in relazione al momento e alle condizioni in cui l'imposta di registro è dovuta; la sentenza interpreta che l'obbligo tributario matura in funzione dell'effettiva esigibilità del corrispettivo e pertanto non può essere fatto valere prima dell'avveramento di una clausola sospensiva che incide sul pagamento.
d.P.R. 131/86, art. 27, comma 2
Il comma 2 viene interpretato nel senso che la liquidazione dell'imposta deve tener conto della realtà economica del negozio e del corrispettivo effettivamente dovuto/percepito; non è legittimo liquidare e richiedere imposte su somme che contrattualmente non sono divenute esigibili a causa di condizioni sospensive.
d.P.R. 131/86, art. 19
L'art. 19, relativo a modalità di applicazione/quantificazione dell'imposta, è richiamato per sostenere che l'ente impositore deve considerare le clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'accertamento e non può procedere a liquidazioni in contrasto con la concreta disciplina contrattuale delle prestazioni.
Massime di principio
- Se il pagamento del corrispettivo di una compravendita è subordinato a clausola sospensiva non avveratasi, l'obbligo fiscale correlato al saldo non è ancora sorto e l'ente impositore non può legittimamente notificare un avviso di liquidazione relativo a quella somma.
- L'ente impositore, prima di emettere avvisi di liquidazione, deve accertare la concreta esigibilità del corrispettivo e tener conto delle condizioni contrattuali che incidono sull'operatività dell'obbligo tributario.
- Il contribuente deve produrre il contratto e documentazione che dimostri l'esistenza di clausole sospensive per opporsi efficacemente a notifiche di liquidazione premature.
- In casi analoghi conviene proporre tempestivamente ricorso/istanza di riesame dimostrando che la condizione sospensiva non si è avverata, chiedendo l'annullamento dell'avviso e la sospensione di eventuali effetti esecutivi.
- La valutazione dell'esigibilità tributaria dipende dalla realtà economica e giuridica del negozio: non si deve presupporre il pagamento di somme che, contrattualmente, non sono dovute fino al verificarsi di una condizione.
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