Cassazione Civile, Sentenza n. 10297/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'imposta di registro ai decreti ingiuntivi ottenuti da Justine Capital per crediti acquistati pro soluto tramite una catena di cessione (originario creditore: Casa di Cura Villa delle Querce nei confronti della ASL Napoli; poi Commercio e Finanza S.p.A.; poi Justine). L'Agenzia sosteneva che i decreti ingiuntivi dovessero essere tassati con l'aliquota proporzionale del 3% (art. 8 Tariffa, DPR 131/1986) perché i crediti oggetto dei decreti erano diversi dalle prestazioni originarie e costituivano una semplice obbligazione di pagamento. La controricorrente sosteneva invece che il rapporto tra lei e la società cedente fosse qualificabile come operazione finanziaria soggetta a IVA (seppur in regime di esenzione ex art. 10 DPR 633/1972), con conseguente applicazione del principio di alternatività IVA/registro e quindi tassazione a misura fissa ai sensi dell'art. 40 DPR 131/1986 e della Nota II all'art. 8 della Tariffa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso di Justine Capital. Il Collegio ha ritenuto che il rapporto tra Justine Capital e la cedente Commercio e Finanza fosse da qualificare come rapporto di finanziamento (operazione soggetta a IVA ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 3 del DPR 633/1972, sebbene assoggettata a esenzione ex art. 10), per cui i decreti ingiuntivi che recano la condanna al pagamento di somme derivanti da tali operazioni devono essere registrati a tassa fissa in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 DPR 131/1986 e Nota II all'art. 8 della Tariffa). Per la novità della questione le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986 - art. 37
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi (...) sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili.
Definisce la soggettività a tassazione dei provvedimenti giudiziari come i decreti ingiuntivi; stabilisce che tali atti devono essere registrati e quindi valutati ai fini della misura dell'imposta di registro.
D.P.R. n. 131/1986 - art. 40
Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se l'adempimento posto a base del provvedimento giudiziale riguarda corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, il provvedimento va registrato a tassa fissa anziché con l'imposta proporzionale.
Tariffa parte I allegata al DPR 131/1986 - art. 8, lett. b) e Nota II
Gli atti che recano la condanna al pagamento di somme o valori sono soggetti all'imposta proporzionale con aliquota del 3%; Nota II: gli atti di cui alla lettera b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40.
Indica la regola generale di tassazione proporzionale per i provvedimenti giudiziari e la deroga (Nota II) che applica la tassa fissa per la parte riconducibile a corrispettivi soggetti a IVA, in applicazione dell'art. 40.
D.P.R. n. 633/1972 - art. 3, comma 2, n. 3
Classifica le operazioni di finanziamento (inclusi prestiti e operazioni mediante cessione pro soluto di crediti) come prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.
D.P.R. n. 633/1972 - art. 10, comma 1
Prevede il particolare regime di esenzione IVA per talune operazioni finanziarie; la sussistenza dell'esenzione non esclude l'applicazione del principio di alternatività IVA/registro.
Legge n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti)
Contestualizza la natura societaria della resistente (società di cartolarizzazione) e la modalità di acquisto dei crediti oggetto dei decreti ingiuntivi.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3316/2004 e Cass. n. 2809/2005)
Confermano il principio secondo cui la natura dell'operazione e del creditore (se soggetto IVA) è decisiva: se il credito deriva da operazioni che potenzialmente implicano l'obbligo di IVA, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna a pagamento riconducibile a prestazioni soggette a IVA e va registrato a tassa fissa.
Massime di principio
- Se il decreto ingiuntivo riguarda crediti che hanno origine da operazioni qualificabili come prestazioni di servizi finanziari (es. prestiti, factoring/cessione pro soluto), la tassazione di registro va valutata secondo il principio di alternatività IVA/registro: prevale la disciplina IVA e la registrazione avviene a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 DPR 131/1986 e della Nota II all'art. 8.
- La natura del creditore è rilevante: se il creditore è un soggetto che opera come impresa finanziaria soggetta a IVA, il provvedimento giudiziale che condanna al pagamento di somme può essere assimilato a un adempimento riconducibile a prestazioni soggette a IVA, con conseguente tassa fissa.
- L'esistenza di un regime di esenzione IVA (art. 10 DPR 633/1972) non esclude l'applicazione del principio di alternatività: anche le operazioni finanziarie esenti rientrano nel campo di applicazione IVA ai fini dell'art. 40 e della Nota II.
- Occorre valutare il reale contenuto economico della relazione tra cedente e cessionario (finanziamento vs. mera cessione di crediti). Se emerge un rapporto di finanziamento, si applica la disciplina della tassazione fissa; se invece è una semplice cessione di crediti disancorata da una prestazione finanziaria, può trovare applicazione la tassazione proporzionale.
- Nelle controversie analoghe è importante documentare la natura contrattuale dell'operazione (contratto di factoring, elementi che dimostrino la funzione finanziaria) per determinare correttamente la misura dell'imposta di registro; in caso di questioni nuove o complesse la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice.
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