Sentenza n. 4628/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1305/2025, depositata in data 23.03.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1305/2025, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per € 500 annui
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1305/2025, depositata il 23 marzo 2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento. Le spese liquidate nella precedente sentenza, distratte in favore dei difensori, non sono state comprese nell’azione di ottemperanza. Il ricorrente ha inoltre preteso interessi sulle somme riconosciute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’esecuzione del credito principale: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; la documentazione e le dichiarazioni del ricorrente attestavano l’assenza di pagamenti, anche parziali, e il Ministero non aveva contestato il credito né riferito sullo stato della procedura. Ha quindi accertato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di pagare integralmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega: il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo gli atti necessari a spese dell’amministrazione. Ha respinto la pretesa di interessi: l’importo annuale di € 500 è previsto al valore nominale, senza maggiorazioni, nemmeno per l’utilizzo nell’anno successivo, in conformità all’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e a quanto già stabilito nel titolo. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari; l’ottemperanza non ha riguardato le spese liquidate nel giudizio davanti al Tribunale di Milano.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Per promuovere l’ottemperanza relativa al pagamento di somme dovute in forza di un titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Non spettano i pretesi interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in quanto l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. Tar Lombardia n. 1768/2025).
Il valore annuale della Carta del docente, indicato al valore nominale, non è maggiorabile con interessi, neppure quando il credito venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna al pagamento, l’inadempimento può essere accertato quando il titolo è passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento e gli atti attestano che l’amministrazione non ha eseguito neppure pagamenti parziali; la mancata contestazione del credito e l’assenza di indicazioni dell’amministrazione sullo stato della procedura corroborano l’accertamento.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia entro il termine stabilito.
- Quando la disciplina della Carta del docente stabilisce l’importo al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, il credito non è aumentabile con interessi, neppure se utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione.
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