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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona datato 01/11/2025, relativo alla pratica con codice PAN/L/Q/2025/100272 e, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota del 21/10/2025 (comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/90).

Giustizia amministrativa202500962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona relativo a una pratica di ingresso per lavoro, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento di rigetto adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona e la precedente comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emerge che i motivi di ricorso contestavano, in particolare, la valutazione dei dati economici dell'azienda, poiché sarebbero stati documentati aumenti dell'utile e soprattutto del fatturato rispetto ai dati considerati nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari alla luce dei motivi di ricorso e della necessità di valutare i documentati aumenti dell'utile e, soprattutto, del fatturato dell'impresa rispetto ai dati riportati nel provvedimento. L'amministrazione dovrà procedere al riesame garantendo il pieno contraddittorio con la ricorrente entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 23 aprile 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; il giudice dispone comunque che il riesame si svolga garantendo il pieno contraddittorio con la ricorrente.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza ai fini del riesame quando gli elementi documentali prodotti dal ricorrente evidenziano dati fattuali rilevanti, non adeguatamente considerati nel provvedimento impugnato, tali da rendere necessaria una nuova valutazione amministrativa.
  • Il riesame disposto in accoglimento di una domanda cautelare deve svolgersi entro il termine fissato dal giudice e garantendo il pieno contraddittorio procedimentale con l'interessato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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