Ordinanza n. 214/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'avviso pubblicato in data 15.10.2025 sul sito web istituzionale del Comune di Pollena Trocchia, avente ad oggetto Asta Pubblica per alienazione immobile comunale Pollena Trocchia al Viale Italia Lotto 5D scala A, riportato in Catasto al Foglio 2, p.lla 452, da sub 3 al sub 29 e dal sub 117 al sub 130 ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compresa la propedeutica determinazione del Responsabile III Settore RG di pari data n. 883 avente pari oggetto (ivi richiamata non conosciuta); 2) della nota priva di data e numero protocollo, avente ad oggetto “Rettifica di avviso pubblico di alienazione di bene comunale” pubblicata nell'immediatezza del termine per il deposito delle offerte sulla pagina dedicata all'avviso pubblico di cui sopra del sito web istituzionale del Comune di Pollena Trocchia, che ha modificato l'elenco dei beni facenti parte del lotto unico da trasferire in blocco, escludendo l'unità immobiliare individuata in catasto al foglio 2, p.lla 452, sub 124; 3) della nota a firma del Responsabile III Settore prot. 18802 del 31.10.2025 del Comune di Pollena Trocchia che ha respinto la richiesta di differimento del termine per il deposito delle offerte avanzata dalla Cooperativa ricorrente in ragione dell'intervenuta rettifica dell'oggetto dell'avviso pubblico; 4) nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui l'eventuale atto di aggiudicazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio dalla Società cooperativa ricorrente il 23/12/2025: A) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di cui non si conoscono estremi, contenuto ed autorità emanante, in favore della Delfino Società Cooperativa edilizia con sede in Pollena Trocchia, come si evince dalla copia dell’estratto del verbale n. 2 del 3 novembre 2015 redatto dalla Commissione aggiudicataria depositato in giudizio dalla controparte; B) della relazione tecnica del Responsabile del patrimonio del Comune di Pollena Trocchia del 10 ottobre 2025, che descrive il “compendio immobiliare da alienare mediante asta pubblica giusta deliberazione di CC n. 52 del 14/07/2025”; C) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva; D) per quanto di ragione delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 57 dell’8 luglio 2025 e n. 52 del 14 luglio 2025 (quest’ultima richiamata nella “Relazione tecnica” a firma del Responsabile del patrimonio del 10 ottobre 2025 in data 10 ottobre 2025), che, sebbene di sei giorni successiva, reca una numerazione precedente (di cinque numeri); E) nonché per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare: 1) dell’avviso pubblicato asseritamente in data 15.10.2025, avente ad oggetto Asta Pubblica per alienazione immobile comunale Pollena Trocchia al Viale Italia Lotto 5D scala A, riportato in Catasto al Foglio 2, p.lla 452, da sub 3 al sub 29 e dal sub 117 al sub 130 ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compresa la propedeutica determinazione del Responsabile III Settore RG di pari data n. 883 avente pari oggetto (ivi richiamata non conosciuta); 2) della nota priva di data e numero protocollo, avente ad oggetto “Rettifica di avviso pubblico di alienazione di bene comunale” asseritamente pubblicata in data 25 ottobre 2025, e tuttavia nell’immediatezza della scadenza del termine per il deposito delle offerte (30 ottobre) sulla pagina dedicata all’avviso pubblico di cui sopra del sito web istituzionale del Comune di Pollena Trocchia, che ha modificato l’elenco dei beni facenti parte del lotto unico da trasferire in blocco, escludendo l’unità immobiliare individuata in catasto al foglio 2, p.lla 452, sub 124; 3) della nota a firma del Responsabile III Settore prot. 18802 del 31.10.2025 che ha respinto la richiesta di differimento del termine per il deposito delle offerte avanzata dalla Cooperativa ricorrente in ragione dell’intervenuta rettifica dell’oggetto dell’avviso pubblico; 4) nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui l’eventuale atto di aggiudicazione definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di asta pubblica per l'alienazione di un compendio immobiliare comunale, successiva rettifica dell'elenco dei beni, diniego di differimento del termine per la presentazione delle offerte e atti di aggiudicazione della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa ha impugnato l'avviso comunale di asta pubblica per l'alienazione, in lotto unico, di un compendio immobiliare, nonché la successiva rettifica pubblicata sul sito istituzionale nell'immediatezza della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con la quale è stata esclusa dal lotto un'unità immobiliare. È stato inoltre impugnato il diniego comunale di differimento del termine, unitamente agli atti di aggiudicazione provvisoria e agli ulteriori atti connessi, mediante motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto, in particolare, la mancata riapertura dei termini di gara dopo la modifica dell'oggetto del lotto unico e la violazione dell'art. 66, comma 3, del R.D. n. 827/1924, relativo alla pubblicazione degli avvisi d'asta con congruo anticipo nella Gazzetta ufficiale. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati, rappresentando il rischio dell'imminente aggiudicazione del lotto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris, reputando apparentemente fondate le censure contenute nel primo motivo, concernenti la mancata riapertura dei termini dopo la rettifica dell'avviso e la violazione dell'art. 66, comma 3, del R.D. n. 827/1924. La modifica dell'elenco degli immobili costituenti il lotto unico, intervenuta a ridosso della scadenza del termine per le offerte, è stata ritenuta idonea a fondare il dubbio sulla legittimità della prosecuzione della procedura senza una nuova decorrenza dei termini. Il Collegio ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché la Commissione aveva già proceduto all'aggiudicazione provvisoria del lotto alla società cooperativa controinteressata e l'imminente definizione della procedura avrebbe potuto arrecare alla ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e gli atti impugnati sono stati sospesi. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 14 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 66, comma 3, R.D. n. 827/1924
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta ufficiale del regno, salvo le abbreviazioni di cui sopra;
La disposizione è stata richiamata quale parametro di legittimità della pubblicità dell'avviso d'asta; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, apparentemente fondata la censura relativa alla sua violazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione cautelare del fumus boni iuris e del periculum in mora e per l'adozione della sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando, nell'immediatezza della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'amministrazione modifica l'elenco dei beni compresi in un lotto unico posto a base d'asta, la prosecuzione della procedura senza riapertura o rinnovazione dei termini può risultare illegittima, poiché altera l'oggetto della gara e le condizioni di partecipazione.
- La modifica dell'oggetto di una procedura di alienazione pubblica mediante rettifica dell'avviso impone all'amministrazione di valutare la necessità di assicurare una nuova e adeguata pubblicità e la riapertura dei termini, soprattutto quando la rettifica intervenga a ridosso della scadenza per la presentazione delle offerte.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando emergano prima facie dubbi sulla mancata osservanza delle regole di pubblicità e dei termini previsti per gli avvisi d'asta dall'art. 66, comma 3, del R.D. n. 827/1924.
- L'aggiudicazione provvisoria già intervenuta può integrare un periculum in mora grave e irreparabile quando l'esecuzione o la prosecuzione della procedura sia idonea a consolidare gli effetti dell'atto contestato prima della definizione del giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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