Ordinanza n. 211/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della SCIA/Istanza congiunta di Autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. in VARIANTE (Pratica n° 13264231005-16092025-1618), presentata al SUAP del Comune di Casal Di Principe (CE) per la realizzazione di una Stazione Radio Base (SRB) Codice Sito CE256, sita in Via Vaticale II Traversa n. 20, identificata al N.C.E.U. al Foglio 13, Particella 233, Subalterno 4 (Lastrico solare); b) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare il silenzio assenso formatosi sulla SCIA, nella parte in cui ha omesso la verifica del titolo di legittimazione edilizia/reale sull'area interessata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: SCIA/istanza congiunta di autorizzazione in variante per la realizzazione di una stazione radio base, nonché il silenzio assenso asseritamente formatosi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la SCIA/istanza congiunta di autorizzazione presentata al SUAP per la realizzazione di una stazione radio base, contestando, in particolare, l’omessa verifica del titolo di legittimazione edilizia o reale sull’area interessata. Ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti dell’atto. In camera di consiglio il Comune ha eccepito l’irritualità delle note di passaggio in decisione depositate il 12 gennaio 2026, ritenendole una memoria di replica tardiva. Il Collegio ha inoltre rilevato, in termini di possibile tardività, che dalla diffida del 6 ottobre 2025 risultava che il ricorrente aveva ricevuto già il 1° ottobre 2025 il riscontro alla richiesta di accesso agli atti relativa alla SCIA in variante; assumendo tale data quale momento di piena conoscenza, la notifica del ricorso effettuata il 2 dicembre 2025 sarebbe avvenuta oltre il termine decadenziale. È stata altresì prospettata l’inammissibilità dell’impugnazione diretta della SCIA e del silenzio assenso, alla luce dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto inutilizzabile la memoria di replica depositata tardivamente dal ricorrente. In sede di prima valutazione, ha considerato il ricorso non favorevolmente valutabile per la possibile fondatezza delle eccezioni di tardività e di inammissibilità. Quanto alla tardività, ha rilevato che la piena conoscenza dell’atto sarebbe maturata il 1° ottobre 2025 e che, pertanto, la notificazione del ricorso il 2 dicembre 2025 potrebbe essere intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 29 c.p.a. Quanto all’ammissibilità, ha richiamato l’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, secondo cui la SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, essendo esperibile, in caso di inerzia dell’amministrazione a seguito di sollecitazione, l’azione avverso il silenzio prevista dall’art. 31 c.p.a. Ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e i presupposti per l’adozione delle misure cautelari.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l’azione di annullamento decorre, secondo la valutazione cautelare espressa, dalla piena conoscenza dell’atto; il ricorso notificato il 2 dicembre 2025 potrebbe essere tardivo rispetto alla conoscenza acquisita il 1° ottobre 2025.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili; gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La SCIA non è direttamente impugnabile come provvedimento tacito; il terzo interessato deve sollecitare i poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, proporre l’azione avverso il silenzio.
art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Prevede l’azione esperibile contro il silenzio dell’amministrazione dopo la sollecitazione dei poteri di verifica in materia di SCIA.
Massime di principio
- La SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile; il soggetto interessato deve sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, proporre esclusivamente l’azione avverso il silenzio prevista dall’art. 31 c.p.a.
- Ai fini della tutela cautelare, la possibile tardività del ricorso, determinata dalla decorrenza del termine dalla piena conoscenza dell’atto, può giustificare una valutazione negativa del fumus boni iuris.
- Una memoria di replica depositata oltre i termini processuali è inutilizzabile e non può essere presa in considerazione dal giudice nella fase cautelare.
- La tutela cautelare richiede anche la sussistenza di un periculum in mora concreto; la sua insussistenza è sufficiente a escludere la concessione della misura cautelare.
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