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Ordinanza

Ordinanza n. 215/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’atto prot. n. 38889 del 14 ottobre 2025, con cui il Responsabile del V Settore del Comune di Quarto ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. il rigetto dell’istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 21 decies della l. 241 del 1990; - dell’atto prot. n. 37054 del 3 ottobre 2025, con cui il Responsabile del V Settore del Comune di Quarto ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 21 decies della l. 241 del 1990; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202507293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di applicazione della procedura semplificata prevista dall’art. 21-decies l. 241/1990, concernente un procedimento autorizzatorio per l’installazione di un’infrastruttura per impianti radioelettrici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il rigetto comunale dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 21-decies l. 241/1990, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Il Comune ha ritenuto non applicabile la procedura semplificata, poiché il precedente silenzio-assenso era stato annullato per un vizio del procedimento consistente nella mancata pubblicizzazione dell’istanza, e non per un vizio emendabile di un atto endoprocedimentale. La controversia riguarda quindi la possibilità di utilizzare la procedura semplificata di cui all’art. 21-decies l. 241/1990 quando l’illegittimità del titolo tacito derivi dall’omessa pubblicazione dell’istanza prevista dalla disciplina delle autorizzazioni per impianti radioelettrici.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto corretta la valutazione del Comune secondo cui l’art. 21-decies l. 241/1990 non è applicabile quando il silenzio-assenso sia stato annullato per la mancata pubblicizzazione dell’istanza, anziché per un vizio emendabile di un atto endoprocedimentale. L’omessa pubblicazione prevista dall’art. 87, comma 4, d.lgs. 259/2003, poi art. 44, comma 5, nel testo ratione temporis vigente, non costituisce un adempimento meramente formale, ma è funzionale alla democraticità del processo decisionale e deve precedere il provvedimento abilitativo. Ne consegue l’obbligo dell’amministrazione di emendare il procedimento dal vizio, circostanza che rende inapplicabile la procedura semplificata. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, essendo sufficiente l’assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-decies l. 241/1990

    La procedura semplificata non è applicabile quando l’illegittimità del silenzio-assenso dipende dall’omessa pubblicizzazione dell’istanza, vizio non riconducibile a un atto endoprocedimentale emendabile.

  • art. 87, comma 4, d.lgs. 259/2003

    La pubblicizzazione dell’istanza per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici costituisce un adempimento sostanziale, funzionale alla democraticità del processo decisionale, e deve precedere il provvedimento abilitativo.

  • art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale disposizione vigente ratione temporis corrispondente alla disciplina della pubblicizzazione dell’istanza nel procedimento autorizzatorio per impianti radioelettrici.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La procedura semplificata prevista dall’art. 21-decies l. 241/1990 non è utilizzabile per emendare un procedimento nel quale il silenzio-assenso sia stato annullato a causa dell’omessa pubblicizzazione dell’istanza, poiché tale vizio non riguarda un atto endoprocedimentale emendabile.
  • Nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza prevista dalla disciplina applicabile non è un adempimento meramente formale, ma una garanzia sostanziale di democraticità del processo decisionale.
  • La pubblicizzazione dell’istanza deve precedere il provvedimento abilitativo alla realizzazione dell’impianto; la sua omissione impone all’amministrazione di emendare il procedimento prima dell’adozione del titolo autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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