Cassazione Penale, Sentenza n. 16918/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale militare di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua inflitta con sentenza n. 67/2023 della Corte militare d'appello. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.l. n. 92/2024 conv. in legge n. 112/2024), sostenendo che le detrazioni per liberazione anticipata previste dall'art. 54 Ord. pen. debbano essere computate sin d'ora nell'ordine di esecuzione al netto dei semestri non ancora maturati, con conseguente diminuzione immediata della pena da espiare al di sotto del limite quadriennale che consente l'ammissione alle misure alternative come l'affidamento in prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il comma 10-bis dell'art. 656 cod. proc. pen. imponga che nell'ordine di esecuzione siano indicate le detrazioni potenziali previste dall'art. 54 Ord. pen. e che sia dato avviso al condannato circa la condizione di partecipazione all'opera di rieducazione per ottenere tali detrazioni, con finalità di incentivazione e di certezza informativa. Tuttavia tale indicazione non equivale a un riconoscimento anticipato del beneficio: le detrazioni diverranno operative solo tramite provvedimenti espressi di concessione da parte del magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione. Pertanto non è consentito computare, ai fini della verificazione del limite di ammissibilità alle misure alternative (quadro quadriennale), le detrazioni ancora non effettivamente concesse. L'ordinanza impugnata è conforme a tali principi e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)
«Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione».
La norma obbliga a indicare nell'ordine di esecuzione le detrazioni possibili e ad avvisare il condannato delle condizioni per ottenerle, con funzione informativa e incentivante; non dispone il riconoscimento anticipato delle detrazioni, le quali richiedono un provvedimento di concessione da parte del magistrato di sorveglianza.
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina la liberazione anticipata e le detrazioni premio per la partecipazione all'opera di rieducazione; le detrazioni sono possibili durante l'esecuzione e la loro effettività è subordinata alla valutazione e al riconoscimento dell'organo di sorveglianza.
art. 47, Ordinamento penitenziario
Fissa il limite quadriennale che condiziona la concedibilità di talune misure alternative alla detenzione (evidenziato nel caso come soglia per l'ammissione all'affidamento in prova).
art. 69-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma richiamata dal ricorrente nella motivazione del ricorso; dal testo della sentenza non emerge un'interpretazione estesa diversa da quella già richiamata rispetto al computo delle detrazioni.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Citato come riferimento per i periodi di presofferto che possono essere considerati nell'ordine di esecuzione previa deliberazione del magistrato di sorveglianza; evidenzia l'ambito di applicazione delle valutazioni temporali sull'esecuzione.
Massime di principio
- La mera indicazione, nell'ordine di esecuzione, delle detrazioni potenziali per liberazione anticipata non equivale a un riconoscimento anticipato del beneficio: per ridurre effettivamente la pena ai fini della ammissibilità a misure alternative occorre un provvedimento espresso del magistrato di sorveglianza che conceda le detrazioni.
- Ai fini di accesso a misure alternative (es. affidamento in prova) non possono essere computate le detrazioni 'ipotetiche' non ancora concesse; si devono considerare solo le riduzioni già effettivamente riconosciute o altri istituti espressamente deliberati (es. periodi di presofferto), salvo che la legge preveda diversamente.
- L'ordine di esecuzione deve fornire al condannato certezza informativa circa l'entità originaria della pena e quella potenzialmente espiabile in caso di concessione delle detrazioni, nonché l'avviso che la fruizione è subordinata alla partecipazione all'opera di rieducazione.
- Se si ritiene che per l'ammissione ad una misura alternativa occorra un computo diverso (es. inclusione di periodi di presofferto), il pubblico ministero dell'esecuzione deve sollecitare la necessaria deliberazione del magistrato di sorveglianza e attendere l'esito, per evitare il rischio di illegittima prosecuzione della detenzione e potenziali richieste di riparazione per ingiusta detenzione.
- Chi propone istanze per misure alternative dovrebbe documentare e basare la richiesta su elementi già consolidati (detrazioni già concesse, presofferto deliberato, o provvedimenti favorevoli del magistrato di sorveglianza) oppure chiedere espressamente al magistrato di sorveglianza la valutazione e la concessione delle detrazioni prima di dedurre la loro incidenza sulla ammissibilità.
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