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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 14/11/2024 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Salvatore Bontempo Scavo. L'imputazione provvisoria riguarda associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p.) con ruolo apicale e reati-fine di truffa e falsi aggravati connessi a percezione fraudolenta di contributi AGEA. I motivi di impugnazione denunziavano: inosservanza delle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, mancata considerazione di sentenze irrevocabili e pronunce di proscioglimento (tra cui esiti del processo "Nebrodi 1" e provvedimenti successivi) che avrebbero escluso la partecipazione dell'imputato in determinati periodi; valutazione indebita e acritica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza il necessario vaglio di attendibilità, provenienza e riscontri individualizzanti; mancata valutazione della revoca dell'informativa/interdittiva antimafia da parte del CGA; carenza di prova indiziaria economico-finanziaria a collegare l'indagato alle somme percepite (assenza di movimenti riconducibili direttamente all'indagato). Sono stati anche prodotti motivi nuovi, richiamando la motivazione della sentenza d'appello nel procedimento "Nebrodi 1".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame si sia conformato alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, abbia svolto il giudizio richiesto sul profilo della gravità indiziaria e abbia fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica riguardo: rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori (già valutate dalla Corte di legittimità), mancata incidenza sui fatti dell'ordine probatorio formato nel procedimento "Nebrodi 1" (diverso per impostazione e prova) e irrilevanza sul punto della revoca amministrativa dell'informativa antimafia alla luce di successive e più recenti evidenze investigative. Il ricorso relativo al vaglio della credibilità dei collaboratori è stato considerato inammissibile per i limiti imposti dall'art. 628 c.p.p. (punti già decisi dalla Cassazione). Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario. Dalla sentenza non è conseguita la remissione in libertà del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen., commi 1‑bis e 1‑ter

    Disciplina la richiesta di trattazione orale in presenza; utilizzata per segnalare che è stata avanzata la richiesta di udienza pubblica.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama che la partecipazione richiede stabile inserimento e la messa a disposizione del sodalizio, valutando la gravità indiziaria alla luce di dichiarazioni e riscontri.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al requisito della gravità indiziaria da valutare nel procedimento cautelare; il Tribunale ha ritenuto configurati elementi indiziari idonei a sussistere tale requisito.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Riferito nelle censure riguardanti motivazione e mancanza di logicità dell'ordinanza del riesame; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento cautelare (udienza camerale); il Tribunale del riesame ha valutato la memoria e gli elementi prodotti ai sensi di tale articolo.

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3

    Principio che limita l'impugnabilità delle decisioni del giudice di rinvio: non è consentito riproporre in cassazione questioni già esaminate e decise dalla Corte di legittimità; norma usata per escludere l'esame di fatti/valutazioni già definiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Norma procedurale che ha consentito la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, dato che la decisione non determinava la remissione in libertà.

  • Sezioni Unite, Modaffari (n. 36958 del 27/05/2021) - giurisprudenza

    Richiamata per il criterio interpretativo della partecipazione a associazione mafiosa: l'elemento della stabile inserzione e della messa a disposizione dell'organizzazione come elementi della condotta partecipativa.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione ha già valutato la credibilità e l'attendibilità di dichiarazioni di collaboratori in una sentenza di annullamento con rinvio, il giudice del riesame deve conformarsi alle indicazioni della Cassazione: non è possibile rimettere in discussione in cassazione quegli stessi profili già definiti (art. 628 c.p.p.).
  • Per incidere sul giudizio di gravità indiziaria relativo a una misura cautelare occorre produrre elementi nuovi e specifici, non semplici reiterazioni delle stesse argomentazioni o la sola richiamata di sentenze di altri procedimenti se queste non sono sovrapponibili sul piano probatorio e fattuale.
  • Le pronunce di proscioglimento o le riconsiderazioni probatorie in processi distinti possono rilevare, ma la loro incidenza dipende dalla congruenza tra i materiali probatori investigativi e dall'effettiva sovrapponibilità delle questioni di fatto; il giudice della cautela deve motivare specificamente perché tali pronunce incidano o non incidano sul quadro indiziario.
  • L'assenza di movimentazioni finanziarie direttamente intestate all'indagato non esclude automaticamente la sussistenza di gravità indiziaria se esistono elementi che dimostrino l'utilizzo di prestanome, rapporti fiduciari o un meccanismo strutturato per la percezione dei proventi illeciti.
  • La revoca di un provvedimento amministrativo (es. informativa/interdittiva antimafia) può essere considerata, ma perde rilievo se successive e più significative evidenze investigative confermano il quadro indiziario; il giudice deve valutare la cronologia e il peso probatorio complessivo.
  • Le censure sull'errato esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quando la Corte di legittimità ha già ritenuto la loro attendibilità in linea di principio, sono in larga parte precluse salvo nuovi elementi concreti che ne compromettano l'attendibilità.

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