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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26145 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava il recupero di accise e IVA relativo all'energia elettrica prodotta da una società consortile e ceduta alle imprese consorziate negli anni 2009-2013. Sosteneva che l'energia fosse esente da accisa in quanto autoprodotta da fonte rinnovabile, invocava il legittimo affidamento derivante da precedenti comportamenti dell'Amministrazione, eccepiva la prescrizione dell'accisa relativa al 2008, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e contestava l'inclusione delle accise nella base imponibile IVA, non essendo state trasferite ai consumatori mediante rivalsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e accolto il quinto. Ha confermato che l'esenzione dall'accisa prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA riguarda soltanto l'energia prodotta e consumata direttamente dalla società consortile, non quella ceduta ai singoli consorziati. Ha inoltre ritenuto tempestivo il recupero dell'accisa 2008, poiché il termine quinquennale decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo e il processo verbale di constatazione ha interrotto la prescrizione. Il legittimo affidamento ha escluso soltanto sanzioni e interessi, non il tributo, e gli atti dell'Amministrazione non costituivano risposte vincolanti a un interpello formale. Quanto all'IVA, però, le accise possono entrare nella base imponibile soltanto se sono state effettivamente traslate sul consumatore finale mediante rivalsa. Poiché ciò non era avvenuto, la Corte ha cassato la sentenza sul punto e ha accolto nel merito i ricorsi originari contro gli avvisi IVA. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise), articolo 52, comma 3, lettera b)

    L'esenzione riguarda l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con potenza superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali diversi dalle abitazioni.

    La norma è di stretta interpretazione: l'esenzione spetta soltanto per l'energia consumata direttamente dal soggetto produttore e non per quella ceduta a soggetti giuridicamente distinti, quali i consorziati.

  • D.Lgs. n. 79/1999, articolo 2, comma 2 (decreto Bersani)

    Autoproduttore è chi produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per determinati soggetti collegati o consorziati.

    La definizione vale esclusivamente ai fini del decreto Bersani e non può essere automaticamente utilizzata per ampliare l'esenzione fiscale prevista dal TUA.

  • D.Lgs. n. 504/1995, articoli 53, 55 e 57

    Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo.

    Per l'energia elettrica soggetta a dichiarazione annuale, il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione di consumo, momento in cui l'Amministrazione può verificare l'adempimento degli obblighi fiscali.

  • Legge n. 212/2000, articolo 10

    La tutela dell'affidamento del contribuente esclude l'irrogazione delle sanzioni e la richiesta degli interessi.

    Prassi, circolari o precedenti comportamenti dell'Amministrazione possono tutelare il contribuente in buona fede, ma normalmente non eliminano l'obbligo di versare il tributo.

  • Legge n. 212/2000, articolo 11

    Gli atti impositivi in contrasto con la risposta dell'Amministrazione resa in sede di interpello possono essere nulli.

    L'effetto vincolante richiede una risposta specifica resa nell'ambito di una procedura di interpello regolare; non è sufficiente un atto amministrativo, ispettivo o una generica prassi precedente.

  • D.P.R. n. 633/1972, articoli 13, 15 e 16; direttiva 2006/112/CE, articolo 78, paragrafo 1, lettera a)

    Nella base imponibile IVA devono essere compresi imposte, dazi, tasse e prelievi, ad eccezione della stessa IVA.

    Le accise concorrono alla base imponibile IVA solo quando sono effettivamente trasferite al consumatore e diventano parte del corrispettivo o del costo del bene o servizio. Se il fornitore non esercita la rivalsa e il consumatore non le paga, non possono essere assoggettate a IVA.

  • Legge n. 212/2000, articolo 12, comma 7

    Prevede il termine dilatorio di sessanta giorni dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica.

    La disciplina riguarda verifiche svolte nei locali del contribuente e non si applica automaticamente agli accertamenti cosiddetti "a tavolino". Per i tributi armonizzati resta possibile contestare la mancanza di contraddittorio solo dimostrando concretamente quale difesa utile sarebbe stata esercitata.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, soprattutto in materia di accise, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a soggetti o operazioni non espressamente previsti.
  • La qualifica di autoproduttore prevista dalla normativa sul mercato elettrico non implica automaticamente il diritto all'esenzione fiscale: occorre verificare autonomamente i requisiti stabiliti dal Testo unico accise.
  • Per ottenere l'esenzione, non basta produrre energia da fonte rinnovabile: è necessario che il produttore la consumi direttamente e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici e soggettivi previsti dalla legge.
  • Il legittimo affidamento derivante da circolari, prassi o precedenti valutazioni dell'Amministrazione normalmente elimina sanzioni e interessi, ma non il tributo, salvo circostanze eccezionali o una risposta vincolante resa tramite interpello formale.
  • Nel calcolo della base imponibile IVA, un'imposta ulteriore rileva soltanto se è concretamente inclusa nel corrispettivo pagato dal cliente. Un onere non riversato sul consumatore non può essere utilizzato per aumentare la base IVA.
  • Per i tributi soggetti a dichiarazione periodica o annuale, il termine di prescrizione può decorrere dalla presentazione della dichiarazione, se questo è il momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di controllare il debito.
  • La violazione del contraddittorio negli accertamenti a tavolino non determina automaticamente l'annullamento dell'atto per i tributi armonizzati: il contribuente deve indicare difese concrete e potenzialmente decisive che avrebbe svolto in sede procedimentale.

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