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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29245/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La cooperativa ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la dichiarazione di fallimento disposta dal Tribunale di Alessandria. Lamentava che, essendo qualificata come ONLUS ai sensi del d.lgs. 460/1997 e avendo subito verifiche ministeriali che attestavano la natura mutualistica e non commerciale dell'attività, non poteva essere assoggettata alla procedura fallimentare ma solo alla liquidazione coatta amministrativa. Contestava inoltre che la corte d'appello avesse motivato per relationem alla sentenza di primo grado e non avesse dato adeguata risposta a tutte le doglianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina delle ONLUS prevista dal d.lgs. 460/1997 abbia natura sostanzialmente fiscale e non possa di per sé escludere la fallibilità delle cooperative che, in concreto, svolgono attività commerciale secondo criteri di economicità. La Corte ha confermato che l'accertamento della natura commerciale è di competenza del giudice e che i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico non sono vincolanti per l'autorità giudiziaria. Sulla base degli elementi istruttori (ricavi e costi significativi, operazioni straordinarie, partecipazioni in società lucrative) la Corte ha condiviso la qualificazione dell'attività come commerciale e la conseguente assoggettabilità a fallimento. Ha inoltre ritenuto infondata la censura di nullità motivazionale e ha condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2545-terdecies cod. civ.

    La norma prevede espressamente che le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento; la Corte la interpreta come disposizione che lascia impregiudicata la fallibilità delle cooperative commerciali anche se qualificate fiscalmente come ONLUS.

  • art. 2195 cod. civ.

    Ricorre per individuare l'elenco delle attività commerciali rilevanti ai fini della fallibilità; la Corte applica i criteri di tale articolo per valutare se l'attività della cooperativa sia commerciale.

  • art. 2082 cod. civ.

    Definisce l'imprenditore; la Corte richiama la nozione di imprenditore quale soggetto che esercita professionalmente attività economica organizzata e la utilizza per valutare la soggettività fallimentare.

  • art. 1 L. fall.

    Stabilisce che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano attività commerciale; la Corte lo applica congiuntamente agli articoli del codice civile richiamati.

  • D.Lgs. 460/1997, art. 10

    La Corte interpreta questa norma come disciplina di carattere fiscale che definisce la qualifica ONLUS e i relativi requisiti formali, ma non come una diversa previsione di legge idonea ad escludere di per sé la fallibilità delle cooperative commerciali.

  • D.Lgs. 460/1997, art. 12

    Richiamato nel quadro fiscale relativo ai redditi delle ONLUS; la Corte osserva che l'art. 12 conferma che, per le cooperative, lo svolgimento di attività istituzionali può comunque costituire esercizio di attività commerciale ai fini civilistici.

  • D.Lgs. 220/2002, art. 4

    Norma sul controllo ministeriale delle cooperative citata dalla ricorrente per sostenere la non commercialità; la Corte osserva che i verbali di verifica ministeriale non sono vincolanti per il giudice civile che valuta la natura dell'attività ai fini fallimentari.

  • atti amministrativi (parere del Ministero dello Sviluppo Economico)

    Il parere ministeriale non ha natura vincolante per il giudice che decide sulla dichiarazione di fallimento; il giudice deve autonomamente valutare la natura commerciale sulla base degli elementi di fatto e di diritto.

  • art. 15 D.Lgs. 185/2016

    Ricordata a titolo esemplificativo quale norma che, ove espressamente prevista, può distinguere la disciplina applicabile (es. assoggettamento di talune imprese sociali a liquidazione coatta amministrativa). La Corte osserva che non esiste una disposizione analoga nel caso di specie che escluda la fallibilità.

Massime di principio

  • La qualifica fiscale di ONLUS non impedisce di per sé che una cooperativa sia considerata imprenditore commerciale e quindi soggetta a fallimento; le norme ONLUS sono principalmente fiscali e formali.
  • L'accertamento della natura commerciale dell'attività spetta al giudice e si basa su elementi di fatto: economicità della gestione (lucro oggettivo), volume di ricavi/costi, operazioni straordinarie, partecipazioni in società lucrative, continuità e sistematicità dell'attività.
  • I pareri e i verbali di verifica ministeriali non sono vincolanti per il giudice civile; essi possono essere considerati ma non escludono automaticamente la valutazione giudiziale della fallibilità.
  • Per escludere la fallibilità occorre una norma di legge diversa e chiara che disponga l'assoggettamento esclusivo ad altra procedura (ad es. normativa che espressamente riservi la sola liquidazione coatta amministrativa); la mera appartenenza alla categoria ONLUS non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e contestare gli elementi fattuali che indicano economicità: dimostrare l'assenza di continuità sistematica, l'assenza di capacità di autofinanziamento, l'assenza di operazioni tipiche di impresa commerciale o, se esistenti, spiegarne la natura non commerciale.
  • Se si riceve un parere ministeriale favorevole alla natura non commerciale, va comunque valutata la strategia processuale: è utile produrre documentazione contabile e contrattuale dettagliata per contrastare la valutazione giudiziale e dimostrare l'assenza di elementi di economicità.

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