Sentenza del 13/12/2019 n. 32857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria derivante dal mancato pagamento di alcune cartelle, sostenendo che alcune fossero già state pagate, che una non gli fosse mai stata notificata e che un'altra fosse di importo inferiore a 8.000 euro. In Cassazione deduceva, tra l'altro, violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, omessa motivazione, mancata allegazione della cartella alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e impossibilità di iscrivere ipoteca sulla base di un debito inferiore alla soglia prevista. La controversia riguardava principalmente la cartella di 58.904,15 euro, della cui omessa notifica il contribuente si lamentava.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il contribuente fosse comunque venuto a conoscenza della cartella quando aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo fondato su di essa. Poiché, dopo tale conoscenza, non aveva impugnato direttamente la cartella nei termini previsti, questa era divenuta definitiva. Di conseguenza, non potevano più essere utilmente contestati né il difetto originario di notifica né la mancata allegazione della cartella alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori e spese, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, codice di procedura civile
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e all'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
La conoscenza di un atto precedente attraverso l'impugnazione di un atto successivo può imporre al contribuente di contestare anche l'atto presupposto entro i termini. Nel caso concreto, la conoscenza della cartella derivante dall'impugnazione del preavviso di fermo non è stata seguita dall'impugnazione tempestiva della cartella.
Art. 7, Legge n. 212/2000
Prevede obblighi di motivazione e, in determinati casi, di allegazione degli atti richiamati negli atti dell'amministrazione finanziaria. La Corte ha escluso la rilevanza della mancata allegazione perché la cartella era stata comunque conosciuta dal contribuente.
Artt. 50, 76 e 77, D.P.R. n. 602/1973
Riguardano le procedure esecutive e cautelari della riscossione, compresa l'iscrizione ipotecaria. La contestazione relativa alla soglia dell'importo non è stata accolta, poiché il titolo di importo maggiore era considerato conosciuto e divenuto definitivo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotti dalla Legge n. 228/2012
Prevedono, in caso di rigetto integrale del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente acquisisce conoscenza effettiva di una cartella attraverso l'impugnazione di un atto successivo, come un preavviso di fermo, deve valutare di impugnare tempestivamente anche la cartella stessa.
- La mancata notificazione formale della cartella può non essere più utilmente invocata se il contribuente ha comunque avuto conoscenza effettiva del suo contenuto e non l'ha contestata nei termini.
- L'impugnazione dell'atto successivo non garantisce automaticamente la possibilità di contestare in futuro l'atto presupposto: quest'ultimo deve essere impugnato secondo le regole e i termini applicabili.
- Una volta divenuta definitiva, la cartella costituisce titolo per le successive misure di riscossione, salvo specifiche cause di invalidità ancora deducibili.
- Le contestazioni sulla soglia economica per l'iscrizione ipotecaria devono essere valutate considerando l'ammontare complessivo dei debiti validamente risultanti dai titoli definitivi, non soltanto le singole cartelle eventualmente di importo inferiore.
- In presenza di più atti della riscossione, è essenziale ricostruire la sequenza delle notifiche e delle conoscenze effettive, individuando per ciascun atto il termine e il rimedio processuale applicabile.
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