Cassazione Civile, Ordinanza n. 12805/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero del saldo di un mutuo chirografario concesso a una società debitrice principale e garantito da fideiussione prestata dalla ricorrente. In primo grado era stata accolta la tesi della nullità della fideiussione perché conforme a uno schema ritenuto anticoncorrenziale; il decreto era stato revocato e la domanda risarcitoria dell’opponente respinta. In appello, la banca poi cedente e la successiva cessionaria del credito hanno contestato la declaratoria di nullità e la Corte d’appello ha riformato la decisione, rigettando l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo. In cassazione la garante ha proposto tre motivi: ha denunciato violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale richiesto una prova dell’intesa anticoncorrenziale che, secondo la ricorrente, doveva considerarsi pacifica; ha dedotto violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 per l’erronea valutazione della prova dell’intesa e per la distinzione tra eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. ed eccezione di nullità della clausola di deroga; ha infine lamentato violazione degli artt. 2 l. n. 287/1990 e 1957 c.c. sostenendo che il decreto fosse stato emesso per un importo eccedente il massimo garantito e che la rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. fosse nulla perché norma inderogabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non superassero la ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato, la ricorrente non aveva assolto l’onere di provare che la fideiussione fosse frutto di un’intesa illecita persistente tra istituti di credito e che, senza quelle clausole, il contratto non sarebbe stato concluso; dall’altro, la Corte territoriale aveva posto una autonoma ratio nella mancata tempestiva eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che rendeva comunque irrilevante l’eventuale nullità parziale della clausola. È stata inoltre rilevata l’inammissibilità della doglianza relativa all’importo del decreto ingiuntivo per novità e difetto di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Richiamato per censurare l’asserita introduzione o valutazione di questioni/prove in appello, ma la Corte ha escluso la violazione perché il motivo non scalfiva l’accertamento di fatto e l’onere probatorio gravante sulla parte che deduce la nullità.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatti specifici, non sulla valutazione delle prove; non può sostituire l’onere della parte di dimostrare i presupposti della nullità dedotta.
art. 2 legge n. 287 del 1990
È la norma evocata per sostenere la nullità della fideiussione conformata allo schema ABI; la Corte ribadisce che occorre provare l’intesa anticoncorrenziale e la sua incidenza concreta sul contratto impugnato.
art. 1957 c.c.
La Corte valorizza la mancata tempestiva eccezione di decadenza nei confronti del creditore come autonoma ratio idonea a escludere effetti invalidanti della prospettata nullità parziale della clausola di deroga.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura sull’importo del decreto ingiuntivo è stata dichiarata inammissibile perché proposta senza indicare dove e come la questione fosse stata introdotta nel giudizio di merito.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 111 c.p.c.
Evocato per l’intervento della cessionaria del credito nel giudizio di appello, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Massime di principio
- Chi deduce la nullità di una fideiussione perché conforme a uno schema anticoncorrenziale deve provare non solo l’esistenza di clausole standard, ma anche che esse siano il frutto di un’intesa illecita attuale o persistente tra istituti di credito e che, senza tali clausole, il contratto non sarebbe stato concluso.
- Il principio di non contestazione non può sostituire la prova dei fatti costitutivi della nullità; esso opera sulle allegazioni di fatti specifici, non sulla valutazione giudiziale delle prove raccolte.
- Quando una sentenza di merito si fonda su una autonoma ratio decidendi non specificamente censurata, il ricorso che non la aggredisca è inammissibile, anche se contenga critiche ad altre argomentazioni della decisione.
- L’eventuale nullità parziale di una clausola fideiussoria non è decisiva se la parte interessata non abbia tempestivamente sollevato l’eccezione di decadenza del creditore prevista dall’art. 1957 c.c., ove la decisione di merito valorizzi tale inerzia come ragione ostativa all’effetto invalidante.
- Le censure nuove o non specificamente localizzate nel giudizio di merito sono inammissibili in cassazione per difetto del requisito di specificità e localizzazione degli atti e delle questioni processuali.
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