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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 2135 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Cartella di pagamento - Art. 36 bis del Dpr 600/73 - Art. 54 bis del Dpr 633/72 - Controllo automatizzato della dichiarazione - Nuove difese eccepite in grado di appello - Art. 58 del D.lgs. 546/92 - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972. In grado di appello il contribuente aveva introdotto nuove difese o eccezioni non formulate nel ricorso introduttivo. La questione concerneva quindi i limiti dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, che consente la produzione di nuovi documenti in appello.

La decisione

La sentenza ha stabilito che sono eccezioni nuove, non proponibili per la prima volta in appello, tutte quelle non dedotte con il ricorso introduttivo di primo grado. La possibilità di produrre nuovi documenti prevista dall’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 non consente di introdurre nuove eccezioni, ma riguarda esclusivamente la prova di eccezioni e difese già tempestivamente formulate nel primo grado. Le nuove difese del contribuente sono state quindi ritenute inammissibili.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati.

  • Art. 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute.

  • Art. 58 del D.Lgs. 546/1992

    Consente in appello la produzione di nuovi documenti, ma non autorizza la proposizione di eccezioni o difese nuove rispetto a quelle introdotte nel ricorso di primo grado. I nuovi documenti possono servire a sostenere questioni già dedotte, non a modificarne l’oggetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le eccezioni e le difese devono essere formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo; ciò che non viene dedotto in primo grado, di regola, non può essere introdotto per la prima volta in appello.
  • La produzione di documenti nuovi in appello non equivale alla possibilità di proporre nuove eccezioni: il documento nuovo deve riferirsi a una questione già sottoposta al giudice di primo grado.
  • Quando si impugna una cartella derivante da controllo automatizzato, è necessario indicare fin dall’inizio tutti i motivi di contestazione, sia procedurali sia sostanziali, evitando di rinviare nuove argomentazioni alla fase di appello.
  • La distinzione tra nuove prove e nuove domande o eccezioni è essenziale: le prime possono essere ammesse nei limiti di legge, mentre le seconde sono normalmente precluse in appello.

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