Cassazione Civile, Ordinanza n. 11927/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per gli anni d'imposta 2016 e 2017, con riprese a tassazione ai fini IVA, IRES e IRAP. L'Ufficio contestava, da un lato, operazioni soggettivamente inesistenti con riferimento a fatture emesse da un fornitore individuale e, dall'altro, operazioni oggettivamente inesistenti con riferimento ad altri fornitori individuali, oltre all'indeducibilità di costi e all'indetraibilità dell'IVA per carenza documentale e per differenze emerse dallo spesometro. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto sia l'appello della società sia quello incidentale dell'Ufficio, confermando solo in parte le ragioni della contribuente e solo in parte quelle dell'Amministrazione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso per mancata allegazione o trascrizione degli atti richiamati; 2) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato le operazioni inesistenti e la consapevolezza della frode; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere valutato correttamente la documentazione prodotta e i fatti non contestati; 4) omesso esame di fatti decisivi, individuati nelle fatture, nei pagamenti, nelle dichiarazioni di terzi, nei documenti di trasporto e in altri elementi probatori. L'Agenzia, con controricorso e ricorso incidentale, ha censurato invece il capo della decisione che aveva escluso la consapevolezza della contribuente in relazione al fornitore ritenuto soggettivamente inesistente, deducendo violazione delle norme fiscali e dell'art. 2697 c.c. in punto di prova della partecipazione alla frode e di deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla motivazione degli avvisi, perché gli atti impositivi avevano richiamato e riprodotto il contenuto essenziale delle segnalazioni e dei dati rilevanti, già portati a conoscenza della contribuente tramite i questionari. Ha respinto i motivi secondo, terzo e quarto della contribuente, confermando che l'Ufficio aveva assolto all'onere probatorio mediante un quadro presuntivo grave, preciso e concordante e che la società non aveva fornito prova contraria sufficiente, non essendo decisivi fatture, pagamenti e documenti contabili in sé considerati. Ha invece accolto il motivo incidentale dell'Ufficio, affermando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare o comunque con interposto privo di struttura, la prova della mancanza di una reale organizzazione imprenditoriale del fornitore può bastare a fondare la consapevolezza del cessionario, salvo prova contraria della buona fede da parte del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo incidentale accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; l'obbligo è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. L'allegazione degli atti richiamati è necessaria solo se il loro contenuto serve a integrare la motivazione e non è già noto o riprodotto nell'atto.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'Amministrazione non è tenuta ad allegare all'atto impositivo i documenti richiamati se già conosciuti dal contribuente o se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo IVA, in coordinamento con l'art. 7 dello Statuto del contribuente.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere della prova segue il principio per cui l'Ufficio deve provare gli elementi dell'operazione fittizia e, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve poi provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
art. 2729 c.c.
La prova dell'inesistenza dell'operazione e della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione al riparto dell'onere probatorio nel processo tributario.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di deducibilità dei costi ai fini reddituali.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di detrazione dell'IVA sugli acquisti.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente l'utilizzo di elementi indiziari e presuntivi nell'accertamento IVA.
art. 115 c.p.c.
La violazione non ricorre se il giudice valuta le prove acquisite e può ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la dedotta nullità della sentenza per violazione delle regole di valutazione della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; non è configurabile quando si censurano solo documenti o elementi istruttori già valutati in sostanza dal giudice di merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
comma 1-quater e comma 1-bis
È dovuto, in caso di rigetto del ricorso principale, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è distinto dalla prova dei fatti posti a base della pretesa: l'atto è valido se consente al contribuente di comprendere an e quantum dell'imposizione e di difendersi, mentre la dimostrazione in giudizio del fondamento sostanziale della pretesa è questione autonoma.
- Ai fini dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, non è necessario allegare all'avviso tutti gli atti richiamati quando il loro contenuto essenziale sia già noto al contribuente o sia già riprodotto nell'atto; l'allegazione serve solo se quei documenti integrano realmente la motivazione.
- In materia di operazioni inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, comprese risultanze tratte da indagini o segnalazioni di altri uffici.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; tale prova può derivare, in particolare, dalla dimostrazione che l'interposto è privo di una struttura imprenditoriale adeguata.
- La sola esibizione di fatture, mezzi di pagamento e scritture contabili non basta a provare l'effettività delle operazioni quando l'Ufficio abbia fornito un serio quadro indiziario di fittizietà; il contribuente deve offrire riscontri ulteriori, concreti ed estracontabili.
- Il contribuente che intenda contrastare la contestazione di operazioni inesistenti deve provare di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso il prudente apprezzamento nei casi in cui la legge lo impone; non è sufficiente contestare la mera insufficienza della valutazione di merito.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda l'omessa considerazione di singoli documenti o elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia comunque stato esaminato dal giudice di merito.
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