Sentenza del 04/05/2018 n. 10669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, sostenendo innanzitutto che l'atto fosse carente di motivazione perché non indicava adeguatamente i criteri di determinazione dell'imposta e rinviava a una delibera comunale non allegata. Ha inoltre sostenuto che il terreno non fosse assoggettabile a ICI perché il PRG lo destinava a parcheggio pubblico dal 1981, con conseguente vincolo di inedificabilità e reiterazione senza espropriazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della CTR, ritenendo valido l'avviso di accertamento. Le delibere comunali a contenuto generale non devono necessariamente essere allegate all'avviso, essendo conoscibili tramite la pubblicazione. Inoltre, la destinazione urbanistica a parcheggio pubblico non esclude la qualificazione del terreno come area edificabile ai fini ICI: il vincolo può incidere sul valore venale e quindi sulla base imponibile, ma non elimina il presupposto dell'imposta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso non si estende alle delibere comunali a contenuto generale e normativo, che si presumono conoscibili mediante la pubblicazione secondo le formalità di legge.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1
Il presupposto dell'ICI è collegato al possesso dell'immobile e non alla sua concreta capacità di produrre reddito o all'effettivo incremento del valore.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 2, lett. b)
Un'area è edificabile quando tale caratteristica risulta dagli strumenti urbanistici oppure quando sussistono possibilità effettive di costruzione. La nozione è ampia e comprende anche aree soggette a vincoli o destinazioni che limitano concretamente l'edificazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
I vincoli urbanistici possono incidere sulla determinazione del valore venale dell'area e quindi sulla base imponibile, senza escludere necessariamente l'assoggettamento all'imposta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La destinazione di un terreno a parcheggio pubblico o ad altro servizio pubblico non comporta automaticamente l'esenzione dall'ICI o da imposte analoghe sulle aree edificabili.
- Occorre distinguere tra vincoli di inedificabilità assoluta, che possono escludere la natura edificabile, e vincoli conformativi o di destinazione, che normalmente incidono soltanto sul valore venale dell'area.
- La potenzialità edificatoria prevista dal piano regolatore può essere sufficiente a qualificare un terreno come edificabile ai fini fiscali, anche se l'edificazione privata è limitata o condizionata.
- L'eventuale vincolo preordinato all'esproprio non elimina, prima dell'effettiva espropriazione o ablazione, la soggettività passiva del proprietario.
- Per contestare l'imposta, il contribuente può concentrarsi sulla corretta determinazione del valore venale e sulla motivazione dell'atto, ma non può fondare automaticamente l'esclusione dell'imposta sulla sola destinazione pubblicistica del terreno.
- Le delibere comunali generali pubblicate secondo legge non devono necessariamente essere allegate all'avviso di accertamento, purché l'atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa fiscale.
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