Sentenza del 04/05/2018 n. 806 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Detrazioni fiscali in forza di provvedimenti giudiziali e in assenza di modifiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 12 del TUIR alla detrazione per figlio a carico, in presenza di un provvedimento giudiziale che dispone l'affidamento del minore alla madre. Si discute se tale provvedimento consenta alla madre di mantenere la detrazione nella misura del 100% in assenza di un successivo accordo tra i genitori che modifichi la ripartizione.
La decisione
È stato riconosciuto che il provvedimento giudiziale di affidamento del minore alla madre è sufficiente a giustificare il mantenimento della detrazione del 100% in capo alla madre. La ripartizione prevista dal provvedimento può essere modificata soltanto mediante un successivo accordo tra madre e padre, avente natura derogatoria rispetto alla decisione giudiziale. In assenza di tale accordo, resta applicabile la disciplina risultante dal provvedimento del giudice.
Norme richiamate
Art. 12 del TUIR
Consente il mantenimento della detrazione del 100% in forza di un provvedimento giudiziale che prevede l'affido del minore alla madre.
La detrazione fiscale segue la disciplina stabilita dal provvedimento giudiziale sull'affidamento. Se il minore è affidato alla madre, questa può beneficiare integralmente della detrazione, salvo successiva modifica concordata tra i genitori.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E
Per modificare l'effetto del provvedimento giudiziale è richiesto un accordo successivo, in deroga, tra madre e padre.
La circolare chiarisce che la ripartizione della detrazione stabilita o risultante dal provvedimento giudiziale non può essere modificata unilateralmente; occorre un accordo successivo tra entrambi i genitori.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento giudiziale sull'affidamento dei figli, la detrazione fiscale deve essere applicata conformemente a quanto stabilito dal giudice.
- Un genitore non può modificare unilateralmente la ripartizione della detrazione prevista dal provvedimento giudiziale.
- Per derogare alla disciplina risultante dal provvedimento è necessario un accordo successivo, espresso e condiviso da entrambi i genitori.
- In assenza di un accordo derogatorio, il provvedimento giudiziale conserva piena efficacia ai fini fiscali.
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