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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19812/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per i periodi di detenzione indicati. Il ricorrente lamentava violazione di legge sostanziale e processuale: il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'assoluzione intervenuta rispetto al reato contestato ex art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011; non avrebbe considerato le giustificazioni del ricorrente (anche con riferimento a problemi di salute) relative a un altro fatto ancora sub iudice; e, in generale, avrebbe rigettato l'istanza senza verificare compiutamente la reale incidenza delle condotte sulla partecipazione all'opera di rieducazione e senza avvalersi dei poteri d'ufficio per acquisire informazioni e documenti necessari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai principi giurisprudenziali e normativi applicabili. In particolare la Corte ha rilevato: mancata chiarezza se e come sia stata tenuta conto dell'assoluzione per il reato del 21/4/2020; omissione di una valutazione sull'evoluzione trattamentale complessiva del detenuto e sulla pertinenza dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione; carenza nell'uso dei poteri d'ufficio per acquisire elementi probatori/documentali (art. 678 e art. 666 c.p.p. richiamati). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro perché si uniformi ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 4

    Norma relativa alla contestazione che ha originato una delle imputazioni valutate; la Corte ricorda che anche fatti per i quali è intervenuta assoluzione possono risultare indicativi della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, ma la loro utilizzazione deve essere esplicitata e motivata dal giudice del merito.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2

    Richiamato in relazione al fatto del 9/11/2021 ancora sub iudice: il Tribunale può considerare fatti pendenti ma deve valutarne la pertinenza rispetto all'opera di rieducazione.

  • art. 69-bis, comma 5, ord. pen.

    Richiama i poteri istruttori del giudice di sorveglianza, collegando il procedimento di sorveglianza alle norme processuali che disciplinano l'acquisizione di elementi utili (art. 678 e art. 666 c.p.p.).

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di acquisire documenti e informazioni; la Cassazione sottolinea l'obbligo del Tribunale di sorveglianza di avvalersi di tali poteri quando manchino elementi utili alla decisione.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Rilevato come fonte dei poteri d'indagine d'ufficio del giudice della sorveglianza in combinato disposto con l'art. 678 c.p.p.; obbliga il giudice a procedere agli accertamenti necessari e non a respingere l'istanza per mera carenza di informazioni.

  • Corte costituzionale, n. 352 del 1991 e n. 276 del 1990 (giurisprudenza richiamata)

    Indicano la finalità dell'istituto della liberazione anticipata: favorire il reinserimento sociale del condannato che dimostra partecipazione all'opera di rieducazione; la partecipazione è il presupposto richiesto e non è necessaria la prova di ravvedimento pieno.

Massime di principio

  • Nel procedimento per liberazione anticipata il giudice può tener conto anche di fatti costituenti ipotesi di reato o di fatti per i quali è intervenuta assoluzione, ma deve spiegare esplicitamente la pertinenza di tali fatti rispetto all'opera di rieducazione.
  • L'esistenza di un procedimento penale pendente non è di per sé preclusiva alla concessione del beneficio: il Tribunale deve valutare la condotta e la sua incidenza sulla partecipazione trattamentale.
  • Il richiedente ha un onere di allegazione (indicare i fatti e gli elementi su cui si fonda la richiesta), non un onere probatorio pieno; incombe sul giudice l'obbligo di compiere, anche d'ufficio, gli accertamenti necessari quando manchino elementi essenziali.
  • Se il Tribunale ritiene di non disporre di informazioni sufficienti, deve avvalersi dei poteri di acquisizione documentale e informativa previsti dagli artt. 678 e 666 c.p.p. (richiamati dall'art. 69-bis), anziché rigettare l'istanza per carenza di dati.
  • La motivazione del diniego deve indicare con chiarezza i fatti e le ragioni per cui tali fatti risultano sintomatici di mancata partecipazione all'opera di rieducazione; la mera enunciazione di 'fatti/reati ascritti' senza distinzione e valutazione è insufficiente.
  • Giustificazioni personali del detenuto (es. problemi di salute che hanno inciso sull'ottemperanza a prescrizioni) devono essere esaminate e valutate dal giudice prima di negare il beneficio.
  • In caso di carenze motivazionali o istruttorie del giudice di merito è possibile l'annullamento con rinvio affinché il giudice di sorveglianza completi le indagini e dia adeguata motivazione.

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