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Sentenza

Sentenza del 26/10/2020 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta sulle donazioni - Trust autodichiarato - applicazione - misura proporzionale - non è dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni (nonché delle imposte proporzionali di registro e ipocatastali) su beni conferiti in un trust autodichiarato dal disponente allo scopo di segregare una porzione del suo patrimonio a garanzia di istituti di credito che avevano rilasciato fideiussioni a favore dello stesso disponente. L'amministrazione riteneva sussistente un trasferimento di ricchezza soggetto a tassazione; il ricorrente eccepiva che si trattava di mera segregazione strumentale senza attribuzione patrimoniale stabile.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso: non è dovuta l'imposta proporzionale sulle donazioni né le imposte proporzionali di registro e ipocatastali. La motivazione principale è che l'imposizione fiscale richiede la realizzazione di un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile; nel caso del trust autodichiarato finalizzato a segregare beni quale garanzia per obbligazioni personali del disponente non si è verificata una tale attribuzione stabile ma una misura meramente strumentale, con mantenimento di condizioni che escludono la configurazione di una donazione imponibile.

Norme richiamate

  • imposta sulle donazioni

    La norma è stata interpretata nel senso che l'imposta trova applicazione solo quando vi sia un trasferimento effettivo di ricchezza consistente in un'attribuzione patrimoniale stabile a vantaggio di altri; non si applica quando l'operazione è strumentale e il disponente conserva la sostanziale disponibilità o il controllo dei beni.

  • imposta proporzionale di registro

    Analogamente alla disciplina delle donazioni, l'imposta proporzionale di registro trova applicazione in presenza di atti che trasferiscono effettivamente ricchezza o diritti immobiliari; nel caso di trust autodichiarato con scopo di garanzia non si è ravvisato un trasferimento imponibile.

  • imposta ipocatastale (proporzionale)

    L'imposta ipocatastale proporzionale non è dovuta se non si verifica un effettivo trasferimento di diritti reali o una stabile attribuzione patrimoniale gravante sugli immobili; la semplice segregazione strumentale in un trust autodichiarato non determina l'imposizione.

Massime di principio

  • L'imposta sulle donazioni e le imposte proporzionali di registro e ipocatastali operano solo quando si verifica un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale a terzi; occorre verificare la sostanza economica dell'operazione, non solo la forma.
  • Un trust autodichiarato dal disponente può non integrare una donazione imponibile se il conferimento è strumentale (es. segregazione a garanzia) e non comporta perdita effettiva e stabile del potere di disporre o della disponibilità economica dei beni da parte del disponente.
  • Fattori che fanno propendere per l'esenzione dall'imposta: mantenimento di poteri decisionali o di controllo del disponente, scopo esclusivamente di garanzia o strumentale, assenza di autonoma disponibilità dei beneficiari o del trustee.
  • Fattori che possono invece determinare l'imposizione: trasferimento della disponibilità economica, attribuzione di diritti patrimoniali stabili ai beneficiari, trustee indipendente che può disporre dei beni a favore di terzi, o clausole che configurino una effettiva alienazione.
  • Per operazioni analoghe è utile documentare chiaramente lo scopo (es. garanzia per terzi), la struttura giuridica e i poteri effettivi delle parti; valutare l'indipendenza del trustee e l'effettiva perdita di controllo per prevenire contestazioni fiscali; in caso di dubbio considerare consulenza preventiva e, se opportuno, interpello all'amministrazione finanziaria.

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