Sentenza del 26/10/2020 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta sulle donazioni - Trust autodichiarato - applicazione - misura proporzionale - non è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni (nonché delle imposte proporzionali di registro e ipocatastali) su beni conferiti in un trust autodichiarato dal disponente allo scopo di segregare una porzione del suo patrimonio a garanzia di istituti di credito che avevano rilasciato fideiussioni a favore dello stesso disponente. L'amministrazione riteneva sussistente un trasferimento di ricchezza soggetto a tassazione; il ricorrente eccepiva che si trattava di mera segregazione strumentale senza attribuzione patrimoniale stabile.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: non è dovuta l'imposta proporzionale sulle donazioni né le imposte proporzionali di registro e ipocatastali. La motivazione principale è che l'imposizione fiscale richiede la realizzazione di un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile; nel caso del trust autodichiarato finalizzato a segregare beni quale garanzia per obbligazioni personali del disponente non si è verificata una tale attribuzione stabile ma una misura meramente strumentale, con mantenimento di condizioni che escludono la configurazione di una donazione imponibile.
Norme richiamate
imposta sulle donazioni
La norma è stata interpretata nel senso che l'imposta trova applicazione solo quando vi sia un trasferimento effettivo di ricchezza consistente in un'attribuzione patrimoniale stabile a vantaggio di altri; non si applica quando l'operazione è strumentale e il disponente conserva la sostanziale disponibilità o il controllo dei beni.
imposta proporzionale di registro
Analogamente alla disciplina delle donazioni, l'imposta proporzionale di registro trova applicazione in presenza di atti che trasferiscono effettivamente ricchezza o diritti immobiliari; nel caso di trust autodichiarato con scopo di garanzia non si è ravvisato un trasferimento imponibile.
imposta ipocatastale (proporzionale)
L'imposta ipocatastale proporzionale non è dovuta se non si verifica un effettivo trasferimento di diritti reali o una stabile attribuzione patrimoniale gravante sugli immobili; la semplice segregazione strumentale in un trust autodichiarato non determina l'imposizione.
Massime di principio
- L'imposta sulle donazioni e le imposte proporzionali di registro e ipocatastali operano solo quando si verifica un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale a terzi; occorre verificare la sostanza economica dell'operazione, non solo la forma.
- Un trust autodichiarato dal disponente può non integrare una donazione imponibile se il conferimento è strumentale (es. segregazione a garanzia) e non comporta perdita effettiva e stabile del potere di disporre o della disponibilità economica dei beni da parte del disponente.
- Fattori che fanno propendere per l'esenzione dall'imposta: mantenimento di poteri decisionali o di controllo del disponente, scopo esclusivamente di garanzia o strumentale, assenza di autonoma disponibilità dei beneficiari o del trustee.
- Fattori che possono invece determinare l'imposizione: trasferimento della disponibilità economica, attribuzione di diritti patrimoniali stabili ai beneficiari, trustee indipendente che può disporre dei beni a favore di terzi, o clausole che configurino una effettiva alienazione.
- Per operazioni analoghe è utile documentare chiaramente lo scopo (es. garanzia per terzi), la struttura giuridica e i poteri effettivi delle parti; valutare l'indipendenza del trustee e l'effettiva perdita di controllo per prevenire contestazioni fiscali; in caso di dubbio considerare consulenza preventiva e, se opportuno, interpello all'amministrazione finanziaria.
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