Ordinanza n. 254/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 14 Bagni Hotel Laigueglia (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 14 Bagni Hotel Laigueglia (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 14 Bagni Hotel Laigueglia (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 14 Bagni Hotel Laigueglia (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93” (doc. n. 5);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e lex specialis della gara per l’assegnazione della concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 14, nella parte concernente il mancato recepimento dell’indennizzo spettante al concessionario uscente e i criteri di valutazione dell’offerta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune ha ritenuto non utilizzabile, ai fini della gara, la perizia predisposta per quantificare l’indennizzo e l’equa remunerazione previsti dall’art. 4, comma 9, della l. n. 118/2022, nonché la successiva determinazione di indizione della gara, la deliberazione di Giunta, il disciplinare, gli allegati e l’avviso pubblico relativi al lotto n. 14. Ha dedotto, in particolare: l’illegittima espunzione dal bando della previsione dell’indennizzo; l’illegittima mancata indicazione dell’indennizzo nella lex specialis; l’illegittimità della valutazione comunale di erroneità della perizia, anche per violazione dei criteri che la ricorrente assumeva applicabili; l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione per la distinzione tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e di difficile rimozione; l’illegittimità dei punteggi premiali riferiti alla demolizione di opere di difficile rimozione, alla prevalenza di opere di facile rimozione, agli investimenti, alla rinuncia a una porzione dell’area per destinarla a spiaggia libera e all’offerta di contributi economici per servizi pubblici. La gara era stata indetta dal Comune in esecuzione di una precedente sentenza del TAR e dopo che l’amministrazione aveva comunicato i criteri per la determinazione dell’indennizzo. Il Comune aveva ritenuto la perizia non conforme, in quanto computava beni almeno in parte ammortizzati o privi dei requisiti di inamovibilità e di stretta attinenza al servizio dello stabilimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto le censure, in parte, inammissibili per difetto di interesse attuale o per carenza di immediata lesività e, comunque, prima facie infondate. La mancata previsione dell’indennizzo nel bando non impedisce la partecipazione alla gara, non preclude la presentazione di un’offerta competitiva e non attribuisce un vantaggio agli altri concorrenti, i quali restano obbligati per legge a corrispondere l’indennizzo ove esso sia successivamente dimostrato nell’an e nel quantum. Il Comune non ha negato in astratto il diritto all’indennizzo, ma ha rinviato la relativa determinazione in ragione dell’inidoneità della perizia prodotta. La censura relativa all’erroneità della perizia è stata ritenuta anche irricevibile nella parte in cui contestava criteri già indicati nelle note comunali del 17 e 25 marzo 2026, non impugnate; nel merito, il Collegio ha ritenuto corretto, in assenza dei decreti attuativi, assumere quale parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, limitando la valutazione agli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili, mentre lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente è stato considerato privo di efficacia precettiva. Le contestazioni sull’indeterminatezza dell’oggetto della concessione sono state respinte perché la documentazione disponibile per il lotto consentiva agli operatori professionali di conoscere la consistenza dei beni. I punteggi relativi alla demolizione o alla prevalenza di opere amovibili sono stati ritenuti compatibili, rispettivamente, con l’art. 49 cod. nav., purché sorretti dal necessario nulla osta, e con il potere comunale di promuovere la riqualificazione del litorale ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettere b) e c), della l. n. 118/2022. È stata ritenuta legittima anche la mancata attribuzione di un punteggio autonomo alla relazione illustrativa degli investimenti, avente funzione meramente descrittiva, nonché il punteggio per la destinazione di una porzione dell’area a spiaggia libera e quello per contributi volontari a servizi pubblici, considerati ragionevoli e coerenti con gli obiettivi di riqualificazione e con l’art. 4, comma 6, lettere d), e) ed f), della l. n. 118/2022. È stato escluso il periculum in mora: non è stata provata una distorsione della gara né un danno irreparabile; il pregiudizio economico lamentato è eventuale e risarcibile per equivalente; inoltre il Comune aveva concesso un termine più ampio per la predisposizione dell’offerta. Nel bilanciamento degli interessi è prevalso l’interesse pubblico a evitare indennizzi erroneamente determinati, suscettibili di alterare la competizione e la sostenibilità economica della concessione. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato fumus boni iuris, periculum in mora e comparazione degli interessi, respingendo la domanda cautelare.
art. 4 l. n. 118/2022
Consente di prevedere nei bandi criteri e punteggi diretti a valorizzare la riqualificazione della costa, l’accessibilità e fruibilità delle aree, la qualità dei manufatti e ulteriori servizi o contributi coerenti con la gestione delle aree demaniali.
art. 4, comma 9, l. n. 118/2022
Prevede l’indennizzo e l’equa remunerazione in favore del concessionario uscente, da riconoscere quando ne siano dimostrati correttamente presupposti e quantificazione; la mancata indicazione nel bando non comporta, di per sé, la perdita del diritto.
art. 49 cod. nav.
È stato ritenuto non incompatibile con il criterio premiale relativo alla demolizione di opere di difficile rimozione, purché il progetto sia conforme alla normativa vigente e munito del necessario nulla osta dell’Agenzia del Demanio.
art. 11-bis l.r. n. 13/1999
È richiamato quale base dell’obiettivo regionale di incremento della quota di spiagge libere o libere attrezzate fino al 40% del fronte totale delle aree balneabili; tale obiettivo può essere perseguito anche mediante rinuncia concordata del concessionario a una porzione dell’area.
art. 4, comma 6, lettere b), c), d), e) ed f), l. n. 118/2022
Legittima la previsione di criteri premiali riferiti alla riqualificazione e qualità delle opere, all’accessibilità e fruibilità dell’area e a servizi di interesse collettivo, anche quando il concorrente offra volontariamente contributi economici per la loro realizzazione.
art. 49 d.lgs. n. 36/2023
Non è espressamente richiamato nel testo della motivazione; non viene utilizzato come parametro decisivo.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel bando di gara dell’indennizzo spettante al concessionario demaniale uscente non determina, di per sé, l’illegittimità della lex specialis quando il diritto all’indennizzo resta previsto dalla legge e può essere dimostrato successivamente nell’an e nel quantum; la clausola è immediatamente impugnabile solo se produce una lesione attuale e concreta della partecipazione o della competitività dell’offerta.
- La contestazione di una clausola della lex specialis è priva di interesse attuale quando la clausola non impedisce la partecipazione, non impone oneri sproporzionati e non attribuisce un vantaggio competitivo agli altri concorrenti.
- In assenza dei decreti attuativi relativi alla quantificazione dell’indennizzo del concessionario uscente, l’amministrazione può fare riferimento a criteri desumibili da pareri istituzionali pertinenti, includendo soltanto investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili, inamovibili e strettamente attinenti alla gestione dello stabilimento; uno schema di bando tipo meramente preparatorio non ha efficacia precettiva.
- La lex specialis non è indeterminata quando la documentazione di gara, resa disponibile per il singolo lotto, consente a un operatore professionale diligente di conoscere la consistenza delle opere e dei beni oggetto della concessione e di formulare consapevolmente l’offerta.
- Nelle gare per concessioni demaniali marittime è legittimo attribuire punteggi premiali a progetti diretti alla riqualificazione del litorale, alla realizzazione di opere amovibili, all’incremento delle spiagge libere o alla prestazione volontaria di contributi per servizi di interesse collettivo, purché i criteri siano coerenti con la legge, ragionevoli, non escludenti e concretamente collegati all’oggetto della concessione.
- In sede cautelare non sussiste il periculum in mora quando il pregiudizio dedotto è soltanto eventuale e patrimoniale, risarcibile per equivalente, e non è dimostrata una compromissione irreversibile della procedura; nel bilanciamento, può prevalere l’interesse pubblico a evitare che indennizzi non correttamente determinati alterino la competizione e la sostenibilità economica della concessione.
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