Cassazione Penale, Sentenza n. 17651/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi principali: 1) vizi di motivazione e travisamento della prova relativi al filmato delle telecamere e al fotogramma prodotto, con censura della ricognizione/individuazione ex art. 213 c.p.p. svolta senza contraddittorio e dedotta inattendibilità per scarsa qualità delle immagini e per pregressa conoscenza del ricorrente da parte degli operanti; 2) vizi motivazionali e travisamento relativi alle dichiarazioni del figlio della parte civile e del teste Catella (contraddizioni sul colore della felpa, notizia di avvistamento con cassetta nera) e dedotta influenza di ipotetici dissapori/astio della parte civile sul riconoscimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (in parte manifestamente infondato e in parte aspecifico) confermando la valutazione di merito. Ha ritenuto legittimo e attendibile il riconoscimento operato dalla persona offesa e dal figlio sulla base della visione dell'originale del filmato (valore di indizio grave e preciso), ha escluso la necessità assoluta delle formalità previste per la ricognizione di persona ex art.213 c.p.p. per le individuazioni svolte in fase investigativa, e ha ritenuto inidonee le censure difensive a sovvertire il convincimento dei giudici di merito. Conseguentemente: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (ai sensi dell'art.541 c.p.p.). La condanna di merito (reato di furto nell'esercizio pubblico e risarcimento alla parte civile) resta confermata.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso da parte del difensore; indica le modalità di esposizione sintetica dei motivi in Cassazione
art. 213 cod. proc. pen.
Disciplina la ricognizione di persona in sede di processo; la Corte chiarisce che le individuazioni effettuate in sede di indagini (ricognizioni fotografiche o in presenza della PG) sono prove atipiche utilizzabili ai sensi dell'art.189 e che le formalità dell'art.213 non sono necessariamente requisiti imprescindibili per l'utilizzabilità dell'individuazione investigativa
art. 189 cod. proc. pen.
Principio della non tassatività dei mezzi di prova: le prove atipiche (es. individuazioni e riconoscimenti in fase investigativa) sono ammissibili e la loro forza probatoria è rimessa al libero convincimento del giudice di merito
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: il travisamento della prova è sindacabile solo se sussiste un errore che abbia reso illogica la motivazione o impiegato una prova inesistente; la Corte definisce i limiti di sindacabilità della valutazione delle prove
art. 541 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza della parte civile costituita
Massime di principio
- Il riconoscimento di una persona in fotogrammi o filmati di videosorveglianza, se confermato da testimoni o da personale di polizia giudiziaria che dichiari di conoscere l'individuo, può costituire un indizio grave e preciso; la valutazione della sua attendibilità spetta al giudice di merito.
- Le individuazioni effettuate durante le indagini (ricognizioni fotografiche o riconoscimenti dinanzi alla PG) sono 'prove atipiche' ammissibili ai sensi dell'art.189 c.p.p.; la loro efficacia dipende dall'attendibilità della dichiarazione che le conferma, non dalle formalità applicate alla ricognizione di persona ex art.213.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riformula liberamente la valutazione delle prove: il ricorso per cassazione deve dimostrare vizi di motivazione gravi, contraddittorietà o travisamento della prova tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Per contestare l'attendibilità di un riconoscimento basato su filmati è utile insistere su elementi tecnici verificabili (es. qualità dell'originale vs copia, catena di conservazione, dati metadati) e non con deduzioni generiche su presunti astii o rapporti personali.
- Divergenze di dettaglio nelle testimonianze (es. colore della felpa) possono essere ritenute normali difetti di memoria se non dimostrano l'inattendibilità complessiva; per essere efficaci in impugnazione, le censure devono mostrare errore rilevante e specifico.
- Chi propone ricorso soccombente rischia condanne alle spese processuali, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile; valutare dunque la fondatezza reale del ricorso prima di procedere.
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