Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3116 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, che aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento con cui era stato rideterminato in aumento il valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro. Il ricorso si fondava su due motivi, entrambi formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione su fatti decisivi: da un lato, la ritenuta congruità del valore dichiarato nell'atto rispetto a una perizia UTE redatta per l'attribuzione della rendita catastale; dall'altro, il fatto che il valore dichiarato fosse comunque inferiore al valore catastale determinato dall'UTE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I motivi, pur formalmente denunciando un'omessa motivazione, contestavano in realtà la valutazione della stima compiuta dai giudici di merito, ma non contenevano il quesito di fatto o momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla sentenza d'appello pubblicata il 20 giugno 2008. Tale requisito doveva individuare in modo autonomo, chiaro e sintetico il fatto controverso, la carenza motivazionale e il nesso tra tale carenza e l'esito della controversia; non poteva essere sostituito dalla sola esposizione del motivo. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso. Nel caso concreto, tuttavia, le censure dell'Agenzia non sono state esaminate nel merito perché prive del requisito processuale previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    "a pena di inammissibilità"

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, la denuncia di vizi motivazionali doveva essere accompagnata da un quesito di fatto o momento di sintesi autonomo, chiaro, sintetico e immediatamente comprensibile. La mera illustrazione del motivo non era sufficiente.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il requisito di specificità dei motivi è distinto dal quesito di fatto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; il primo non può sostituire il secondo.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 366-bis c.p.c., la denuncia di omessa o insufficiente motivazione doveva contenere un quesito di fatto o momento di sintesi autonomo e conclusivo; la sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.
  • Non è sufficiente presentare una censura formalmente qualificata come vizio di motivazione se, nella sostanza, si tende a ottenere una nuova valutazione della stima o delle prove: la Cassazione non è un terzo grado di merito.
  • Il quesito di fatto doveva indicare precisamente il fatto decisivo controverso, la lacuna o contraddizione della motivazione e il modo in cui una corretta valutazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali, la decisione favorevole ottenuta dal contribuente nei gradi di merito rimane ferma e il ricorrente può essere condannato alle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.