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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16666/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per i reati ascritti (interventi sulle anagrafiche nella piattaforma PRO.SA. finalizzati a occultare infrazioni e impedire la decurtazione dei punti patente) e aveva comunque concesso il beneficio della non menzione. I motivi di ricorso contestavano: 1) la valutazione delle dichiarazioni di testi e delle chiamate in correità (Assunta Montuoro e Anna Maria Vardaro), sostenendo che le loro affermazioni fossero in larga parte di secondo mano e non dimostrassero il dolo della Scatorchia; 2) l'erronea valutazione della prova indiziaria e l'omessa considerazione di possibili errori di trascrizione o malfunzionamenti del sistema (diversi esempi tecnici relativi a inserimenti anomali come "9.9.999", "Milano Milano", "punti a mano", "no punti"); 3) il rigetto della richiesta di acquisizione di nuove prove/testimoni (Sergio Vinciguerra e Fiorenzo Ravaso) rilevanti per provare inserimenti automatici; 4) censure sulla determinazione della pena, sulla comparazione con altri imputati e sulla motivazione di un aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche o inesposte in appello, confermando implicitamente la ricostruzione di responsabilità e la valutazione probatoria operata dalla Corte d'appello (che aveva riscontrato un unico modus operandi e riscontri documentali e intercettativi). Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello e non ha accolto le censure sulla determinazione della pena. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Norma contestata come fattispecie penalmente rilevante rispetto ai comportamenti di accesso/uso illecito o manipolazione dei dati; la Corte d'appello l'ha applicata e la Cassazione non ha posto in dubbio la qualificazione del fatto.

  • art. 476 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla nozione di documento informatico; la Corte ha considerato il delitto collegato alla falsificazione/alterazione di dati informatici e lo ha qualificato come reato più grave nel quadro del capo contestato.

  • art. 491-bis cod. pen.

    Richiamata in connessione con la contestazione della continuazione con il delitto previsto dall'art. 476; la decisione di merito ha valutato l'aggravamento per il reato più grave e la Cassazione ha giudicato la motivazione sufficiente.

  • art. 192, commi 2 e 4 c.p.p.; art. 195 c.p.p.; art. 197-bis c.p.p.

    Norme processuali richiamate dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la motivazione; la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e la motivazione di merito adeguata rispetto a tali profili.

  • art. 530 cpv., 533, 605 c.p.p.

    Richiami procedurali utilizzati dalla difesa per contestare la valutazione probatoria e le facoltà istruttorie; la Corte ha ritenuto infondate o irrilevanti tali contestazioni nel contraddittorio processuale svolto.

  • art. 6 CEDU; art. 27 e art. 11 Cost.

    Principi costituzionali e convenzionali evocati dalla difesa (diritto a un equo processo, proporzionalità della pena, legalità): la Cassazione ha ribadito l'iter probatorio rispettoso del principio dell'onere della prova e del paradigma 'oltre ogni ragionevole dubbio'.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (giurisprudenza)

    Principio richiamato dalla Corte: la richiesta di assunzione di nuove prove in appello richiede la dimostrazione in positivo della necessità della prova per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio.

Massime di principio

  • La Corte valorizza le prove convergenti e un 'modus operandi' ricostruito con riscontri documentali e investigativi: dichiarazioni di terzi sono valutate nel loro contesto e se corroborate possono essere decisive.
  • Ipotesi di malfunzionamento o errori informatici devono essere provate in modo concreto e specifico; mere ipotesi alternative, non supportate da elementi probatori, non bastano ad escludere il dolo.
  • La richiesta di acquisire nuove prove in sede di appello è ammessa solo se è dimostrata la reale necessità e l'impossibilità di ottenere quelle prove in primo grado; altrimenti viene respinta per presunzione di completezza del processo.
  • Censure generiche sulla valutazione della prova o reiterazioni di argomenti già motivati in sede di merito sono normalmente inammissibili davanti alla Cassazione.
  • Questioni relative alla determinazione della pena e alla comparazione tra imputati vanno sollevate specificamente in appello; se non dedotte tempestivamente la Cassazione può non prenderle in considerazione.

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