Cassazione Penale, Sentenza n. 16666/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per i reati ascritti (interventi sulle anagrafiche nella piattaforma PRO.SA. finalizzati a occultare infrazioni e impedire la decurtazione dei punti patente) e aveva comunque concesso il beneficio della non menzione. I motivi di ricorso contestavano: 1) la valutazione delle dichiarazioni di testi e delle chiamate in correità (Assunta Montuoro e Anna Maria Vardaro), sostenendo che le loro affermazioni fossero in larga parte di secondo mano e non dimostrassero il dolo della Scatorchia; 2) l'erronea valutazione della prova indiziaria e l'omessa considerazione di possibili errori di trascrizione o malfunzionamenti del sistema (diversi esempi tecnici relativi a inserimenti anomali come "9.9.999", "Milano Milano", "punti a mano", "no punti"); 3) il rigetto della richiesta di acquisizione di nuove prove/testimoni (Sergio Vinciguerra e Fiorenzo Ravaso) rilevanti per provare inserimenti automatici; 4) censure sulla determinazione della pena, sulla comparazione con altri imputati e sulla motivazione di un aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche o inesposte in appello, confermando implicitamente la ricostruzione di responsabilità e la valutazione probatoria operata dalla Corte d'appello (che aveva riscontrato un unico modus operandi e riscontri documentali e intercettativi). Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello e non ha accolto le censure sulla determinazione della pena. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Norma contestata come fattispecie penalmente rilevante rispetto ai comportamenti di accesso/uso illecito o manipolazione dei dati; la Corte d'appello l'ha applicata e la Cassazione non ha posto in dubbio la qualificazione del fatto.
art. 476 cod. pen.
Richiamata in relazione alla nozione di documento informatico; la Corte ha considerato il delitto collegato alla falsificazione/alterazione di dati informatici e lo ha qualificato come reato più grave nel quadro del capo contestato.
art. 491-bis cod. pen.
Richiamata in connessione con la contestazione della continuazione con il delitto previsto dall'art. 476; la decisione di merito ha valutato l'aggravamento per il reato più grave e la Cassazione ha giudicato la motivazione sufficiente.
art. 192, commi 2 e 4 c.p.p.; art. 195 c.p.p.; art. 197-bis c.p.p.
Norme processuali richiamate dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la motivazione; la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e la motivazione di merito adeguata rispetto a tali profili.
art. 530 cpv., 533, 605 c.p.p.
Richiami procedurali utilizzati dalla difesa per contestare la valutazione probatoria e le facoltà istruttorie; la Corte ha ritenuto infondate o irrilevanti tali contestazioni nel contraddittorio processuale svolto.
art. 6 CEDU; art. 27 e art. 11 Cost.
Principi costituzionali e convenzionali evocati dalla difesa (diritto a un equo processo, proporzionalità della pena, legalità): la Cassazione ha ribadito l'iter probatorio rispettoso del principio dell'onere della prova e del paradigma 'oltre ogni ragionevole dubbio'.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (giurisprudenza)
Principio richiamato dalla Corte: la richiesta di assunzione di nuove prove in appello richiede la dimostrazione in positivo della necessità della prova per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio.
Massime di principio
- La Corte valorizza le prove convergenti e un 'modus operandi' ricostruito con riscontri documentali e investigativi: dichiarazioni di terzi sono valutate nel loro contesto e se corroborate possono essere decisive.
- Ipotesi di malfunzionamento o errori informatici devono essere provate in modo concreto e specifico; mere ipotesi alternative, non supportate da elementi probatori, non bastano ad escludere il dolo.
- La richiesta di acquisire nuove prove in sede di appello è ammessa solo se è dimostrata la reale necessità e l'impossibilità di ottenere quelle prove in primo grado; altrimenti viene respinta per presunzione di completezza del processo.
- Censure generiche sulla valutazione della prova o reiterazioni di argomenti già motivati in sede di merito sono normalmente inammissibili davanti alla Cassazione.
- Questioni relative alla determinazione della pena e alla comparazione tra imputati vanno sollevate specificamente in appello; se non dedotte tempestivamente la Cassazione può non prenderle in considerazione.
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