Cassazione Penale, Ordinanza n. 32329/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del primo motivo e sulla preclusione del secondo motivo per intangibilità del giudicato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati, già destinatari di una sentenza di rinvio della Corte di cassazione, con la quale la Corte d'appello aveva preso atto della continuazione tra il reato di lesioni e quello di interruzione di pubblico servizio e, ritenendo più grave quest'ultimo, aveva rideterminato la pena in 11 mesi di reclusione. I ricorsi proposti dagli imputati avevano identico contenuto e censuravano il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo era generico, poiché non esponeva le ragioni per cui il beneficio avrebbe dovuto essere concesso, mentre il secondo era precluso dal giudicato, non potendo più essere riesaminato nella fase di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La richiesta di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non più deducibile perché preclusa dall'intangibilità del giudicato.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale della pena non è stata esaminata nel merito perché il motivo di ricorso è stato ritenuto generico, privo di specifica indicazione delle ragioni per cui il beneficio dovesse essere concesso.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso che invochi un beneficio penale deve essere specifico e puntuale: non basta una mera richiesta apodittica, ma occorre indicare le concrete ragioni di diritto e di fatto che ne giustificherebbero il riconoscimento.
- Le questioni già coperte da giudicato non possono essere riproposte nel successivo giudizio di rinvio o in cassazione, salvo che il thema decidendum residuo consenta ancora di affrontarle.
- Quando il ricorso è inammissibile per genericità o per preclusione da giudicato, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- La rideterminazione della pena in sede di rinvio, quando limitata alla continuazione e alla scelta del reato più grave, non riapre automaticamente la possibilità di contestare questioni definitivamente coperte dal giudicato.
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