Sentenza del 09/02/2017 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Inesistenza di operazioni aziendali - Onere probatorio - Ripartizione Iva - Operazioni inesistenti - Onere della prova - Ripartizione- Gravasull'A.F. provare che l'operazione non è mai stata posta in essere -Grava sul contribuente la prova della fonte legittima della detrazione Processo - Prove - Utilizzabilità delle prove emerse in sede penale -Autonoma valutazione da parte del Giudice tributario - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'utilizzo, da parte della società, di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti aventi a oggetto servizi di magazzinaggio. Le fatture erano ritenute inattendibili perché generiche e irregolari, prive dell'indicazione del periodo delle prestazioni, delle ore lavorate, del personale impiegato e del contratto di riferimento. Inoltre, l'impresa emittente non disponeva di dipendenti, beni strumentali o competenze coerenti con l'attività fatturata, non aveva contabilizzato correttamente le fatture e gli importi incassati venivano prelevati nello stesso giorno dei pagamenti. L'Amministrazione deduceva anche l'utilizzabilità di elementi acquisiti nel procedimento penale, comprese dichiarazioni e intercettazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti. Ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza delle operazioni. A quel punto spettava ai contribuenti dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni e la legittimità delle detrazioni e dei costi, ma tale prova non è stata fornita. La mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è stata ritenuta sufficiente. Il giudice ha inoltre utilizzato, previa autonoma valutazione, dichiarazioni rese e altri atti legittimamente acquisiti nel procedimento penale. I ricorsi sono stati quindi rigettati e la società e i soci sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 3.000 euro per ciascun grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. 633/1972
Disciplina il diritto alla detrazione IVA; la detrazione è ammessa solo in presenza di operazioni effettivamente esistenti e documentate.
Art. 21 del d.P.R. 633/1972
Impone specifici requisiti contenutistici alle fatture. Una descrizione generica o priva di elementi essenziali può costituire un indice dell'inesistenza o dell'inaffidabilità dell'operazione.
Art. 54 del d.P.R. 633/1972
Consente all'Amministrazione di rettificare la dichiarazione IVA anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Artt. 39, comma 1, lettera d), e 40 del d.P.R. 600/1973
Consentono l'accertamento analitico-induttivo e l'utilizzo di presunzioni qualificate per dimostrare maggiori imponibili o costi non deducibili.
Art. 2697 del Codice civile
L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'inesistenza dell'operazione; una volta raggiunta tale prova, il contribuente deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo.
Art. 63 del d.P.R. 633/1972
Consente la trasmissione e l'utilizzo nel procedimento tributario di atti e documenti acquisiti in sede penale, purché il giudice tributario li valuti autonomamente.
Art. 58 del d.lgs. 546/1992
Consente la produzione di documenti nel giudizio tributario di appello anche se già disponibili in precedenza.
Art. 116 del TUIR, d.P.R. 917/1986
Rileva per l'imputazione proporzionale ai soci dei maggiori redditi della società che ha optato per il regime di trasparenza fiscale.
Art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992
È stato richiamato per la liquidazione e la riduzione delle spese di giudizio poste a carico degli appellati.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire elementi concreti, anche presuntivi, caratterizzati da gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'Ufficio supera tale soglia probatoria, l'onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione e la legittimità della detrazione o del costo.
- La presenza di fatture formalmente contabilizzate o di pagamenti tracciabili non dimostra da sola l'esistenza dell'operazione, perché tali elementi possono essere predisposti artificialmente.
- Fatture generiche, prive di dettagli essenziali, emesse da un soggetto privo di personale, beni strumentali o competenze adeguate, costituiscono indici rilevanti di inesistenza dell'operazione se valutati insieme ad altri elementi.
- Il giudice tributario può utilizzare dichiarazioni, intercettazioni e altri atti acquisiti legittimamente in un procedimento penale, ma deve valutarli autonomamente e nel contraddittorio del processo tributario.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve conservare e produrre documentazione sostanziale: contratti, ordini, rapporti di lavoro, registri di accesso, documenti di trasporto, tempi e modalità della prestazione, personale impiegato e concreta utilità ricevuta.
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