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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16319/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'accertamento di responsabilità per le condotte contestate, nonché il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Il ricorrente, tramite difesa, ha insistito per l'accoglimento dei motivi già formulati in appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che tutti i motivi erano generici, perché meramente reiterativi delle censure di appello e privi di un effettivo confronto con la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, sia quanto alla prova del dolo sia quanto alla valutazione negativa sulle attenuanti generiche e sui benefici, motivazione ritenuta congrua e immune da illogicità, anche in considerazione delle modalità dei fatti e dei precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    "dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende"

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La genericità dei motivi ricorre quando il ricorrente non si misura con la ricostruzione fattuale e valutativa compiuta dal giudice di merito, limitandosi a riproporre contestazioni già disattese.
  • La motivazione della sentenza di merito sul dolo, sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è insindacabile in cassazione quando sia adeguata, coerente e priva di incongruenze logiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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