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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24290 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso della differenza tra la ritenuta italiana del 32,4% applicata ai dividendi di fonte italiana percepiti nel 1998 e la ritenuta massima del 15% prevista dall'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone. I dividendi erano stati pagati inizialmente a uno SPV costituito negli Stati Uniti e poi trasferiti, tramite il trustee giapponese, al fondo pensione giapponese. La questione centrale era se il fondo potesse invocare i benefici convenzionali pur non avendo ricevuto direttamente i dividendi e pur in assenza, nel testo della Convenzione del 1969, di un espresso riferimento al "beneficiario effettivo".

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'interpretazione della Commissione tributaria regionale secondo cui l'art. 10 fosse applicabile solo al soggetto cui i dividendi erano stati pagati direttamente. Interpretando la Convenzione secondo buona fede e alla luce del suo oggetto e scopo, la Corte ha stabilito che il termine "beneficiario" comprende il beneficiario effettivo, cioè il soggetto che dispone realmente, sul piano giuridico ed economico, dei dividendi. Pertanto, il pagamento tramite uno SPV o altro intermediario non esclude in linea di principio il diritto del fondo residente in Giappone ai benefici convenzionali, purché siano provati tutti i requisiti richiesti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il nuovo esame dei fatti e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 10 della Convenzione Italia-Giappone contro le doppie imposizioni

    I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato della fonte, ma l'imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo l'ipotesi della partecipazione qualificata.

    La norma deve essere interpretata nel senso che il residente dell'altro Stato contraente può essere il beneficiario effettivo dei dividendi anche quando questi siano stati materialmente pagati tramite un intermediario o uno SPV.

  • Legge 18 dicembre 1972, n. 855

    Ha ratificato in Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone, entrata in vigore nel 1983 con effetto dal 1 gennaio 1983.

  • Articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    I trattati devono essere interpretati secondo buona fede, attribuendo ai termini il loro significato ordinario nel contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato. Tali criteri consentono di interpretare il termine "beneficiario" della Convenzione Italia-Giappone come riferito al beneficiario effettivo.

  • Art. 4, comma 2, lett. b), della Convenzione Italia-USA

    La disposizione è richiamata per evidenziare che, nel caso di partnership statunitensi fiscalmente trasparenti, la convenzione applicabile può dipendere dalla residenza fiscale dei soci o dei beneficiari effettivi, e non necessariamente da quella dello SPV.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione della Convenzione Italia-Giappone.

Massime di principio

  • Nei trattati contro le doppie imposizioni, il soggetto che riceve materialmente il pagamento non coincide necessariamente con il soggetto legittimato a invocare i benefici convenzionali: è decisiva la qualità di beneficiario effettivo.
  • La presenza di trustee, custodi, fiduciari, SPV o altri intermediari non esclude automaticamente l'applicazione del trattato, se il contribuente dimostra di avere la disponibilità giuridica ed economica definitiva dei proventi.
  • Il beneficio convenzionale non spetta invece a un mero intermediario privo di autonomia sul reddito, poiché ciò potrebbe integrare treaty shopping o un uso abusivo del trattato.
  • La residenza fiscale, la titolarità effettiva, l'assenza di una stabile organizzazione nello Stato della fonte e gli altri requisiti convenzionali devono essere adeguatamente documentati.
  • Il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non vincola automaticamente il giudice per gli anni successivi, perché i requisiti fiscali e fattuali possono cambiare annualmente.
  • La decisione della Cassazione non riconosce automaticamente il rimborso: stabilisce soltanto che il rimborso non può essere negato per il solo fatto che i dividendi siano transitati tramite uno SPV; il giudice del rinvio deve verificare concretamente tutti i requisiti.

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