Cassazione Penale, Sentenza n. 11032/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Toscano ha proposto istanza di revisione del giudicato (procedura iniziata il 10/01/2023) dopo la condanna irrevocabile per bancarotta impropria e bancarotta fraudolenta documentale come amministratore di DIGITMEDIA s.r.l. La revisione si fondava su nuove prove volte a dimostrare la sua mancata consapevolezza della fittizietà di un pacchetto obbligazionario da 7.000.000 euro posto a base di un aumento di capitale: a) PEC del 7/07/2015 con richiesta di rinvio dell'assemblea e dichiarazione testimoniale (ing. Zancuoghi) a sostegno dell'impedimento; b) lettera/estratto conto datata 22/06/2012 apparentemente proveniente da BBVA attestante il saldo del conto titoli e documentazione sulle verifiche di autenticità compiute da Toscano; c) ulteriori dichiarazioni rese in sede di investigazione difensiva (avv. Antongiovanni, dott. Carparelli). Toscano sosteneva che tali elementi smentivano i riscontri posti a fondamento della chiamata in correità del coimputato Tenconi e, dunque, la prova del suo dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. Motivazione essenziale: le presunte 'prove nuove' non sono idonee a travolgere il giudicato. In particolare la Corte ha ritenuto che: le nuove deduzioni non apportavano novità tali da disarticolare il complesso dei riscontri (logico-fattuali) che, già nel giudizio di merito, avevano corroborato le dichiarazioni del chiamante in correità; la PEC e le dichiarazioni testimoniali non provavano un impedimento insuperabile né scalfivano la valutazione complessiva della condotta (tardività e formalità delle verifiche svolte da Toscano); la documentazione BBVA non rappresentava una novità decisiva poiché compatibile con materiale già conosciuto e valutato nel precedente compendio probatorio; le dichiarazioni rese in investigazione difensiva si limitavano ad esprimere opinioni o ad aggiungere elementi non oggettivamente determinanti. Per questi motivi la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della revisione ai sensi degli artt. 631 e 634 c.p.p., rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 223, comma 1, nn. 1 e 2
Norma che incrimina la bancarotta impropria per distrazione o dissipazione di beni ovvero per altri fatti che fanno venir meno l'integrità patrimoniale; applicata per i fatti di incremento fittizio del capitale tramite apporti inesistenti
codice di procedura penale, art. 633, comma 1
Indica la competenza per la domanda di revisione; qui richiamato per individuare la Corte competente a decidere sull'istanza
codice di procedura penale, art. 631
Stabilisce i casi di inammissibilità della revisione; applicato dalla Corte per dichiarare l'istanza inammissibile qualora gli elementi proposti non dimostrino che il condannato debba essere prosciolto
codice di procedura penale, art. 634
Richiama i criteri di ammissibilità e rinvia ai limiti previsti dall'art. 631; usato nel ragionamento sulla valutabilità preliminare delle nuove allegazioni
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Riferimento alla disciplina dell'attendibilità delle dichiarazioni di terzi e del valore probatorio della chiamata in correità; la Corte richiede riscontri estrinseci adeguati per valorizzare le dichiarazioni del chiamante
codice di procedura penale, art. 591, comma 4
Richiamato nella giurisprudenza citata per spiegare la natura incidentale delle questioni di ammissibilità dell'impugnazione e la non insuscettibilità di giudicato interno su tale punto
codice di procedura penale, art. 586
Citato in dottrina/giurisprudenza nel quadro delle impugnazioni; richiamato nelle argomentazioni sulla possibile convergenza di questioni sollevate nel giudizio di revisione
codice di procedura penale, art. 194
Limita il contenuto delle dichiarazioni testimoniali a fatti, escludendo giudizi o opinioni personali; la Corte ha subordinato valore probatorio delle nuove testimonianze alla loro concretezza fattuale
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione di una richiesta di revisione basata su nuove prove, le prove devono essere tali da creare, anche preliminarmente, una ragionevole possibilità che il giudicato sia erroneo: non è sufficiente una mera rilettura logico-critica dei fatti già valutati
- Le dichiarazioni testimoniali che esprimono opinioni o convinzioni personali hanno scarso valore in sede di revisione se non corredate da elementi oggettivi nuovi e decisivi
- Documenti già compatibili con materiale già acquisito nel precedente giudizio non costituiscono di per sé novità idonea a travolgere il giudicato; la nuova documentazione deve portare elementi obiettivi e temporali inequivocabili che disarticolino i riscontri originari
- La tardività delle verifiche o delle iniziative probatorie del ricorrente (es. accertamenti svolti molti anni dopo i fatti) può essere valutata negativamente e ridurre l'efficacia delle prove prodotte in revisione
- La contestazione dei riscontri posti a fondamento della chiamata in correità può giustificare l'apertura della verifica dell'attendibilità del chiamante, ma la valutazione preliminare dell'ammissibilità della revisione richiede comunque che le allegazioni nuove siano logicamente e fattualmente idonee a mettere in dubbio la forza dei riscontri
- La decisione sull'ammissibilità della revisione è una pronuncia interna che non forma, di per sé, un giudicato autonomo: la Corte può respingere l'istanza senza assumere le prove se ritiene le nuove allegazioni insufficienti ai sensi degli artt. 631 e 634 c.p.p.
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