Sentenza n. 11409/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della comunicazione a mezzo e-mail ricevuta in data 3 luglio 2025 (doc.7), con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato alla ricorrente la possibilità di presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, precludendole di fatto l'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106, in quanto ha ricevuto un provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente al 31 maggio 2024, ancorché annullato dal Giudice Amministrativo; - delle FAQ n. 2, 4 e 13 pubblicate del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alla FAQ n. 13, nella parte in cui si dichiara che “non è possibile partecipare ai percorsi formativi nel caso in cui l'Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024” (doc.6) - per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n.21907 del 4 giugno 2025, recanti le modalità e le tempistiche per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui escluderebbero la ricorrente; - per quanto di ragione, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, recante “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” (doc.5), nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà di iscrizione ai suddetti percorsi per i soggetti che, destinatari di un provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo estero anteriore al 1° giugno 2024, abbiano ottenuto una sentenza di annullamento di tale diniego passata in giudicato; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della possibilità di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno e di partecipare ai percorsi straordinari di formazione INDIRE
Esito
Favorevole al ricorrente (docente titolare di titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva conseguito all'estero un titolo sul sostegno e aveva presentato domanda di riconoscimento in Italia. Il precedente provvedimento ministeriale di diniego era stato annullato con sentenza del TAR, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. In vista della partecipazione ai percorsi straordinari di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, la ricorrente aveva chiesto di rinunciare all'istanza di riconoscimento, ma il Ministero aveva negato tale possibilità ritenendo che il procedimento fosse stato definito con un provvedimento espresso anteriormente al 1° giugno 2024. Sono stati impugnati anche le FAQ ministeriali, l'avviso relativo alle modalità di rinuncia e il decreto interministeriale disciplinante i percorsi, nella parte in cui escludevano o non contemplavano espressamente la posizione della ricorrente. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 7 del d.l. n. 71/2024, travisamento dei presupposti, carenza assoluta di istruttoria, violazione ed elusione del giudicato. Il secondo motivo deduceva violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, parità di trattamento e legittimo affidamento. L'istanza cautelare era stata inizialmente respinta in sede monocratica, ma successivamente accolta in sede collegiale; l'ordinanza cautelare non era stata appellata e la ricorrente aveva quindi effettuato il percorso INDIRE.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego con cui l'Amministrazione aveva escluso la possibilità di rinunciare alla domanda di riconoscimento e di partecipare ai percorsi previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, con gli effetti conseguenti sugli ulteriori atti impugnati. Il giudice ha ritenuto che il precedente diniego, essendo stato annullato con sentenza, non potesse considerarsi conclusivo del procedimento ai fini della disciplina transitoria e dei percorsi straordinari. L'annullamento giudiziale aveva infatti prodotto un vincolo conformativo imponendo all'Amministrazione di riesaminare l'affare nella sua interezza; ne derivava che, al momento della richiesta di rinuncia, il procedimento di riconoscimento doveva considerarsi ancora pendente. Il TAR ha richiamato principi già affermati dal Consiglio di Stato in fattispecie analoghe, secondo cui rientrano tra i procedimenti pendenti anche quelli riattivati a seguito dell'annullamento giudiziale di precedenti dinieghi non ancora nuovamente conclusi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
percorsi straordinari di specializzazione destinati a coloro che hanno conseguito un titolo sul sostegno all'estero in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all'istanza medesima
La nozione di procedimento di riconoscimento pendente comprende anche il procedimento riattivato, ma non ancora concluso, in seguito all'annullamento giudiziale del precedente diniego.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disciplina consente la partecipazione ai percorsi straordinari previa rinuncia all'istanza di riconoscimento quando il relativo procedimento è pendente; la pendenza non viene meno per effetto di un diniego successivamente annullato dal giudice.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo estero è annullato dal giudice amministrativo con salvezza degli ulteriori provvedimenti, il procedimento non può essere considerato definitivamente concluso finché l'Amministrazione non abbia nuovamente esercitato il potere conformandosi al giudicato.
- Ai fini dell'art. 7 del d.l. n. 71/2024, devono considerarsi pendenti anche i procedimenti di riconoscimento riattivati a seguito dell'annullamento giudiziale di un precedente diniego e non ancora conclusi con un nuovo provvedimento.
- Il vincolo conformativo derivante dall'annullamento di un provvedimento amministrativo impone all'Amministrazione di riesaminare l'affare nella sua interezza e impedisce di utilizzare il precedente atto annullato come elemento idoneo a escludere l'applicazione di una disciplina sopravvenuta riferita ai procedimenti pendenti.
- L'Amministrazione non può negare la facoltà di rinuncia all'istanza di riconoscimento prevista dalla disciplina dei percorsi straordinari assumendo come definitivamente concluso un procedimento il cui diniego sia stato annullato in sede giurisdizionale e che non sia stato ancora definito nuovamente.
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