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Sentenza

Sentenza n. 16135/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa speciale per infermità per un totale di 286 giorni

Giustizia amministrativa202401522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: dinieghi di corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie asseritamente maturate durante l’aspettativa speciale per infermità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già appuntato scelto dei Carabinieri e collocato in congedo, ha chiesto di accertare il diritto alla monetizzazione di 286 giorni di ferie riferiti al periodo di aspettativa speciale per infermità dal 19 novembre 2010 al 24 settembre 2017, nelle more dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio. L’Amministrazione aveva liquidato il compenso per 34 giorni relativi al periodo anteriore al 19 novembre 2010, ma aveva negato quello richiesto per il periodo di aspettativa speciale. Il ricorrente ha dedotto che gli artt. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007 e 19, comma 3, d.P.R. n. 461/2001, coordinati con le disposizioni sul congedo ordinario e sulla sua monetizzazione in caso di cessazione dal servizio per infermità, consentissero il pagamento. Ha richiamato i principi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE sulla monetizzazione delle ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore, sostenendo inoltre che l’aspettativa speciale dovesse essere assimilata a quella ordinaria per infermità e che durante tale periodo maturassero le ferie. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e contestato nel merito la pretesa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame dei profili di rito eccepiti dall’Amministrazione. Ha ritenuto infondata la questione preliminare e decisiva della maturazione delle ferie durante l’aspettativa speciale prevista dall’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 461/2001. Tale aspettativa, concessa in attesa dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ha natura sui generis: sospende l’obbligo di prestare attività lavorativa, ma mantiene la remunerazione per assicurare continuità reddituale; non coincide con l’aspettativa ordinaria per motivi di salute e non è assimilabile ad essa. Poiché nel periodo in esame il militare non svolgeva la prestazione e non doveva reintegrare energie psicofisiche consumate dal lavoro o dalla patologia impeditiva del servizio, non maturavano giorni di congedo e, di conseguenza, non sorgeva un diritto alla loro monetizzazione. Le ulteriori censure sulla monetizzazione sono state assorbite, essendo subordinate alla pretesa maturazione delle ferie. Spese compensate per la natura e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.P.R. n. 461/2001

    Non ricorrendo la medesima ratio funzionale dell’aspettativa per infermità, vale a dire la piena equiparazione al servizio attivo in punto di esigenza di reintegro delle proprie energie psico-fisiche, il periodo di aspettativa speciale non si palesa suscettibile di dar luogo alla maturazione di giorni di congedo, né conseguentemente alla loro monetizzabilità.

    Il periodo di aspettativa speciale per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio non è assimilabile all’aspettativa ordinaria per infermità e non comporta la maturazione di ferie.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007

    l’aspettativa speciale concessa nelle more dell’accertamento della causa di servizio” – regolata dall’art. 12, co. 3 d.P.R. n. 170/2007, che disciplina il correlato trattamento economico e la relativa misura, anche in rapporto all’esito del giudizio reso in merito alla dipendenza (o meno) da causa di servizio – “si connota per una natura sui generis di sospensione asimmetrica del rapporto di lavoro, con congelamento del solo obbligo della prestazione lavorativa, in costanza, invece, del diritto alla controprestazione remuneratoria

    La disposizione configura un’aspettativa speciale volta a garantire la continuità della retribuzione durante l’accertamento della causa di servizio, senza equiparare il periodo a servizio utile alla maturazione delle ferie.

  • art. 14, commi 7 e 14, d.P.R. n. 395/1995

    La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente sul congedo ordinario e sul pagamento sostitutivo, ma la decisione non ne formula un’interpretazione autonoma.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. n. 254/1999

    La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente sul congedo ordinario e sul pagamento sostitutivo, ma la decisione non ne formula un’interpretazione autonoma.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 170/2007

    La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente sul congedo ordinario e sul pagamento sostitutivo, ma la decisione non ne formula un’interpretazione autonoma.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione al divieto di monetizzazione e alla sua eccezione in caso di mancato godimento non imputabile al lavoratore, ma non è oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 36 Cost.

    È menzionato nella ricostruzione degli argomenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente, senza una distinta interpretazione da parte del Collegio.

  • art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE

    È richiamato dal ricorrente attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ma non è autonomamente interpretato dal Collegio.

Massime di principio

  • L’aspettativa speciale concessa al personale militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, in attesa dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ha natura distinta dall’aspettativa ordinaria per infermità: sospende l’obbligo della prestazione lavorativa, mantenendo la remunerazione secondo il regime previsto, e non è assimilabile all’aspettativa per malattia.
  • Durante l’aspettativa speciale per l’accertamento della causa di servizio non maturano ferie, poiché il dipendente non presta attività lavorativa e non deve reintegrare energie psicofisiche consumate dal lavoro o da una patologia che abbia impedito il servizio; conseguentemente, non è dovuto il compenso sostitutivo per ferie riferite a tale periodo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia

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