Sentenza del 06/02/2018 n. 1311 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contributi consorzio di bonifica - onere prova presupposti impositivi a carico dell'ente impositore - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la legittimità della pretesa contributiva e, in particolare, l'assenza o la mancata dimostrazione dei presupposti necessari per imporre il contributo. Ai sensi dell'art. 10 della legge della Regione siciliana n. 45 del 1985, le spese di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti possono essere poste a carico dei consorziati in proporzione al beneficio concreto che ciascuno trae da tali attività, secondo le tabelle di contribuzione predisposte dal consorzio. Spetta quindi al consorzio dimostrare sia l'esistenza del beneficio per l'immobile sia la corretta applicazione dei criteri contributivi.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'onere della prova dei presupposti impositivi grava sul consorzio di bonifica. Non è sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile o l'esistenza delle tabelle di contribuzione: l'ente deve provare il beneficio specifico o concretamente fruibile derivante dalle opere e dai servizi consortili, nonché la corretta quantificazione del contributo. L'affermazione è conforme a Cass. 29 settembre 2004, n. 19509.
Norme richiamate
Art. 10 della legge della Regione siciliana n. 45 del 1985
Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti sono a carico dei consorziati in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi.
La norma subordina l'obbligo contributivo all'esistenza di un beneficio derivante dalle opere o dagli impianti consortili e impone una ripartizione proporzionata a tale beneficio. La prova dei presupposti della pretesa spetta al consorzio di bonifica.
Massime di principio
- In caso di contestazione di contributi consortili, il consorzio deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusi l'esistenza del beneficio per l'immobile e il corretto criterio di calcolo.
- La semplice appartenenza dell'immobile al comprensorio di bonifica o l'inserimento nelle tabelle consortili non dimostra automaticamente l'obbligo di pagamento.
- Il beneficio deve essere concreto, specifico o comunque obiettivamente fruibile e collegato alle opere o ai servizi consortili, anche se non necessariamente deve consistere in un vantaggio già integralmente realizzato.
- Il contribuente può contestare l'avviso chiedendo al consorzio di documentare le opere, il beneficio arrecato all'immobile e la corrispondenza tra tale beneficio e l'importo richiesto.
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