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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8787/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Magno, collaboratore di giustizia detenuto per reati gravi (omicidio aggravato, violazione legge armi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altri), ha chiesto la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies D.L. 8/1991. La sua istanza si fondava sulla collaborazione, su un periodo extramurario positivo (arresti domiciliari da giugno 2020 ad agosto 2022) e sulla condotta carceraria regolare e partecipazione al trattamento rieducativo. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza ritenendo necessari ulteriori accertamenti sulla genuina manifestazione del "ravvedimento" e un periodo di osservazione, in considerazione della gravità dei reati, della durata della pena residua e del recente ingresso in carcere; la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) aveva espresso parere conforme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che per i collaboratori di giustizia il ravvedimento non può essere presunto solo dalla collaborazione o dall'assenza di collegamenti persistenti con la criminalità organizzata, ma richiede elementi specifici che lo dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilità. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale che ha richiesto un ulteriore periodo di osservazione proporzionato alla misura alternativa richiesta, tenendo conto del pesante passato criminale, del residuo pena e del recente ingresso in carcere. Perciò il rigetto è stato dichiarato fondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma richiamata come base per la richiesta di misure alternative; la Corte l'ha considerata nel quadro del controllo sul requisito del ravvedimento e sulla gradualità nella concessione di benefici

  • art. 16-nonies D.L. 8/1991, conv. L. 82/1991 (comma 3 e comma 4 richiamati)

    Il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies non è automaticamente sussistente per i collaboratori: occorrono elementi ulteriori e specifici che dimostrino effettivamente il ravvedimento anche in termini di ragionevole probabilità; la valutazione deve rispettare il criterio di gradualità rispetto alla natura della misura richiesta

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) e e))

    Richieste di cassazione fondate su violazione di legge (lett. c) o su contraddittorietà/illogicità della motivazione (lett. e) sono state valutate: la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di diritto né manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale, quindi i motivi di ricorso sono infondati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La mera collaborazione con la giustizia non costituisce di per sé prova sufficiente del ravvedimento ai fini di benefici penitenziari: sono necessari elementi ulteriori, specifici e positivi che attestino il cambiamento.
  • Il giudice può legittimamente richiedere un periodo aggiuntivo di osservazione e applicare misure gradualI/più contenitive prima di concedere misure alternative, soprattutto quando i reati sono di gravità elevata o resta una consistente pena residua.
  • Nella valutazione delle istanze per misure alternative è necessario bilanciare esigenze di difesa sociale e prevenzione con quelle rieducative; la prudenza è giustificata se il passato criminale è grave, la pena residua è lunga o l'ingresso in carcere è recente.
  • Il positivo comportamento extramurario e la partecipazione al trattamento rieducativo rafforzano la domanda ma non vincolano il giudice: la mancanza di esperienze premiali (permessi premio, percorsi premiali effettivi) può giustificare la richiesta di ulteriore osservazione.
  • In sede di cassazione la valutazione del merito (apprezzamento delle circostanze e del bilanciamento tra esigenze di sicurezza e rieducazione) è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o viola norme di diritto.

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