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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17710/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Belluno ha impugnato l'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari per reati ai sensi dell'art. 73 d.p.r. 309/90 commessi a Maiori tra ottobre e dicembre 2022. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che il Tribunale non ha valutato che si era allontanato dal luogo dei fatti e aveva quindi interrotto le condotte criminose. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione come mancante, contraddittoria o illogica, ritenendo che il Tribunale si sia limitato a un copia-incolla delle precedenti pronunce senza valutare l'adeguatezza della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia pervenuta il 24/03/2025, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. La rinuncia era conseguente alla revoca della misura degli arresti domiciliari e alla loro sostituzione con l'obbligo di dimora nel comune di residenza; per tale motivo la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese processuali né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.p.r. 309/90

    Norma sostanziale cui sono riferiti i reati contestati (illecita detenzione/traffico di sostanze stupefacenti). La Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, ma indica che le misure cautelari erano applicate in relazione a tali fattispecie.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia. È stata applicata perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo la sostituzione della misura cautelare.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice non entra nel merito delle deduzioni sostanziali se il ricorrente ritira il gravame.
  • Se la rinuncia è determinata da una intervenuta modifica o revoca della misura cautelare (es. sostituzione degli arresti domiciliari con obbligo di dimora), di norma non si applicano le spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
  • I motivi di ricorso che lamentano mera ripetizione o copia della motivazione precedente richiedono di dimostrare in che punti specifici la valutazione sia risultata insufficiente o illogica; senza tale specificazione il motivo rischia di essere considerato generico.
  • La cessazione oggettiva della condotta contestata (es. allontanamento dal luogo dei fatti) può essere rilevante per le esigenze cautelari, ma va adeguatamente provata e valutata dal giudice nel contesto complessivo degli elementi sul pericolo di reiterazione e di fuga.
  • Quando il ricorrente ritira il gravame dopo una modifica favorevole della situazione cautelare, la procedura si conclude sulla base della rinuncia, con scarso spazio per ottenere un pronunciamento sul merito delle censure avanzate.

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