Cassazione Penale, Sentenza n. 14473/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione: il Tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche senza indicare i concreti elementi positivi che giustificano tale riconoscimento e senza spiegare perché le attenuanti siano state applicate con riferimento al reato di capo B) e non al più grave capo A). Si censura dunque la mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e alla loro correlazione con le aggravanti e la recidiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale generica e insufficiente, in quanto non sono stati indicati gli elementi positivi che giustificano l'adeguamento della pena in favore degli imputati. Perciò la sentenza è stata annullata in parte qua (solo in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche) e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catania per nuovo esame del punto, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche servono ad adeguare la pena in senso favorevole all'imputato sulla base di circostanze e fatti che dimostrino elementi di segno positivo; il loro riconoscimento richiede motivazione specifica e indicazione degli elementi positivi considerati.
Norma invocata nel capo di imputazione per uno dei reati per cui sono stati condannati gli imputati; la decisione ne prende atto come titolo di reato ma la censura riguarda la calibrazione delle attenuanti rispetto ai capi contestati.
Norme penali relative agli altri reati contestati (capo o capi A/B); la sentenza originaria ha dichiarato la sussistenza dei reati ma la Corte ha annullato parzialmente la decisione solo per la mancata motivazione delle attenuanti rispetto alla gravità complessiva e alla continuazione.
Massime di principio
- Le attenuanti generiche possono essere riconosciute solo se il giudice indica in modo preciso gli elementi positivi della condotta o della personalità dell'imputato che giustificano l'adeguamento della pena.
- Non è sufficiente un richiamo generico alle 'concrete modalità del fatto' o alla continuazione: la motivazione deve spiegare come tali elementi incidono sul grado di offensività del fatto e sulla capacità a delinquere.
- Se le attenuanti vengono applicate rispetto a un capo meno grave ma omesse rispetto a un capo più grave, il giudice deve motivare la diversità di trattamento; in mancanza la decisione può essere annullata limitatamente a tale riconoscimento.
- La Corte di legittimità può annullare solo la parte della sentenza affetta da vizio motivazionale e rinviare il giudizio al tribunale per un nuovo esame, anche demandando la valutazione a una diversa persona fisica per ragioni di imparzialità o completezza della nuova decisione.
- In fase di giudizio di merito, i difensori e la pubblica accusa devono sollecitare che, in caso di concessione di attenuanti, il giudice espliciti gli elementi positivi presi in considerazione per evitare future censure in Cassazione.
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