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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14473/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione: il Tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche senza indicare i concreti elementi positivi che giustificano tale riconoscimento e senza spiegare perché le attenuanti siano state applicate con riferimento al reato di capo B) e non al più grave capo A). Si censura dunque la mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e alla loro correlazione con le aggravanti e la recidiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale generica e insufficiente, in quanto non sono stati indicati gli elementi positivi che giustificano l'adeguamento della pena in favore degli imputati. Perciò la sentenza è stata annullata in parte qua (solo in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche) e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catania per nuovo esame del punto, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche servono ad adeguare la pena in senso favorevole all'imputato sulla base di circostanze e fatti che dimostrino elementi di segno positivo; il loro riconoscimento richiede motivazione specifica e indicazione degli elementi positivi considerati.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma invocata nel capo di imputazione per uno dei reati per cui sono stati condannati gli imputati; la decisione ne prende atto come titolo di reato ma la censura riguarda la calibrazione delle attenuanti rispetto ai capi contestati.

  • artt. 582-585 cod. pen.

    Norme penali relative agli altri reati contestati (capo o capi A/B); la sentenza originaria ha dichiarato la sussistenza dei reati ma la Corte ha annullato parzialmente la decisione solo per la mancata motivazione delle attenuanti rispetto alla gravità complessiva e alla continuazione.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche possono essere riconosciute solo se il giudice indica in modo preciso gli elementi positivi della condotta o della personalità dell'imputato che giustificano l'adeguamento della pena.
  • Non è sufficiente un richiamo generico alle 'concrete modalità del fatto' o alla continuazione: la motivazione deve spiegare come tali elementi incidono sul grado di offensività del fatto e sulla capacità a delinquere.
  • Se le attenuanti vengono applicate rispetto a un capo meno grave ma omesse rispetto a un capo più grave, il giudice deve motivare la diversità di trattamento; in mancanza la decisione può essere annullata limitatamente a tale riconoscimento.
  • La Corte di legittimità può annullare solo la parte della sentenza affetta da vizio motivazionale e rinviare il giudizio al tribunale per un nuovo esame, anche demandando la valutazione a una diversa persona fisica per ragioni di imparzialità o completezza della nuova decisione.
  • In fase di giudizio di merito, i difensori e la pubblica accusa devono sollecitare che, in caso di concessione di attenuanti, il giudice espliciti gli elementi positivi presi in considerazione per evitare future censure in Cassazione.

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