Cassazione Penale, Sentenza n. 37340/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Modena con tre motivi: 1) contraddittorietà e insufficienza della prova, perché testimoni e analisi avrebbero dato esiti incongruenti circa la presenza di letame e rocce nel materiale sequestrato, con conseguente richiesta di assoluzione; 2) doglianza per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato; 3) violazione normativa relativa al mancato riconoscimento dei benefici di legge, in particolare la sospensione condizionale della pena ex art. 164 c.p., perché il precedente penale a carico della Holme non sarebbe ostativo di per sé e il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato il diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (1: considerato attacco fattuale e ricostruzione delle prove non rispondente ai limiti dell'art. 606 c.p.p.; 2: motivazione generica e corretta applicazione del principio che richiede elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche) e ha invece accolto il terzo motivo. La condanna per il reato di smaltimento illecito di rifiuti (art. 110 c.p., art. 256 co.1 d.lgs. n.152/2006) e l'ammenda di 2.600 euro sono confermate, ma la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena, rinviando al Tribunale di Modena per un nuovo esame motivato sul punto, alla luce dei criteri previsti dall'art. 133 e 164 c.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiama la partecipazione al reato per concorso di persone; la ricorrente è stata ritenuta concorrente nello smaltimento illecito insieme ad altro soggetto.
art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Norma che sanziona lo smaltimento illecito di rifiuti; la condotta consistente nella dispersione di materiale contenente letame e terre/rocce è stata qualificata come illecito smaltimento ai sensi di tale disposizione, salvo le eccezioni previste per materiali fecali riutilizzati in agricoltura.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Quadro normativo di riferimento per la disciplina dei rifiuti; la sentenza richiama la regola per cui le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti se provengono da attività agricola e sono riutilizzate nella stessa attività, condizione ritenuta assente nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in Cassazione sulle censure di fatto e sulla motivazione: la Corte ha ritenuto parte delle censure inammissibili perché attacchi di merito o generici non rientranti nel sindacato di legittimità.
art. 164, comma 1, cod. pen.
la sospensione condizionale della pena è ammessa se, avuto riguardo alle circostanze indicate dall'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati
La Corte precisa che la precedente condanna non è di per sé ostativa alla sospensione condizionale; il giudice deve formulare una prognosi sul comportamento futuro considerando tutte le circostanze di cui all'art. 133 (natura del reato precedente, distanza temporale, gravità, omogeneità, ecc.) e motivare puntualmente il diniego.
art. 133, cod. pen.
Elenca le circostanze che devono essere considerate nella determinazione della pena e nella prognosi ai fini dell'art. 164; la Corte ricorda che la valutazione della personalità complessiva dell'imputato deve tenerne conto.
art. 27, comma 3, Cost.
Riferimento costituzionale alla funzione rieducativa della pena; la Corte richiama il principio come fondamento della valutazione favorevole alla sospensione condizionale quando compatibile.
Massime di principio
- La contraddittorietà apparente tra rilievi visivi e risultati analitici non determina automaticamente l'assoluzione se gli accertamenti erano finalizzati a verificare aspetti specifici (es. presenza di sostanze pericolose) e non a smentire osservazioni di fatto; la motivazione deve spiegare la coerenza tra elementi.
- Le censure che consistono in ricostruzioni alternative dei fatti o in valutazioni di merito sono spesso inammissibili in Cassazione se non collegate a profili di illegittimità di diritto della motivazione (art. 606 c.p.p.).
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione che indichi l'assenza di elementi positivi utili al loro riconoscimento; la semplice genericità del motivo di impugnazione è insufficiente per ribaltare la valutazione del giudice di merito.
- Una precedente condanna non preclude automaticamente la concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice deve valutare la rilevanza del precedente nel contesto complessivo (natura e gravità del precedente reato, distanza temporale, omogeneità), motivando specificamente una eventuale prognosi negativa.
- Quando si nega un beneficio di legge (es. sospensione condizionale) il giudice di merito deve dare una motivazione puntuale e collegata ai criteri legali; la mancata motivazione o motivazione carente può determinare annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.
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