L.R. Piemonte 3/2012
"Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte alcuni aspetti organizzativi del sistema sanitario regionale, estendendo la disciplina sulle nuove aziende sanitarie e favorendo l’integrazione tra distretto sanitario ed ente gestore dei servizi socio-assistenziali. Prevede anche un incentivo regionale, con decorrenza immediata dalla pubblicazione, per promuovere la coincidenza territoriale tra i due ambiti.
Organizzazione del Sistema sanitario regionale e coordinamento socio-sanitario
Organizzazione del Sistema sanitario regionale e coordinamento socio-sanitario
La legge regionale del Piemonte interviene su alcuni profili dell’assetto organizzativo del sistema sanitario regionale, in collegamento con la legge regionale n. 18 del 2007. Il suo obiettivo è favorire la coerenza territoriale tra organizzazione sanitaria e socio-assistenziale, oltre a richiamare la disciplina applicabile alla costituzione di nuove aziende sanitarie.
Costituzione di nuove aziende sanitarie
Per tutte le ipotesi di costituzione di nuove aziende sanitarie previste dalla normativa regionale di settore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18.
Integrazione tra distretto e ente gestore socio-assistenziale
La legge introduce una disciplina di raccordo istituzionale quando si verifica la coincidenza territoriale tra:
- il distretto sanitario;
- l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali.
In tale situazione, il comitato dei sindaci di distretto e l’assemblea dei sindaci dell’ente gestore operano congiuntamente e contestualmente, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci. La norma mira quindi a un coordinamento unitario delle sedi di rappresentanza dei sindaci nei territori in cui ambito sanitario e ambito sociale coincidono.
Incentivi regionali per la coincidenza territoriale
La Regione promuove e incentiva anche finanziariamente il raggiungimento della coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio-assistenziali.
A tal fine è prevista la destinazione di una significativa incentivazione agli enti gestori che:
- abbiano già raggiunto tale coincidenza territoriale;
- oppure si impegnino a raggiungerla.
L’assegnazione avviene sentita la commissione consiliare competente.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Non risultano dalla disposizione termini finali di applicazione né regimi transitori specifici.
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