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Legge

L.R. Piemonte 7/2012

"Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 7/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte l’organizzazione e il controllo del servizio idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti urbani, confermando funzioni e competenze di enti locali e Regione, istituendo osservatori regionali, sanzioni e la Conferenza regionale dell’ambiente. Alcune disposizioni sul rifiuti sono coordinate con la riforma del 2017; la legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione.

Servizio idrico integrato, rifiuti urbani e Conferenza regionale dell'ambiente

Servizio idrico integrato, rifiuti urbani e governance ambientale

La legge regionale del Piemonte detta la disciplina di organizzazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel quadro della normativa nazionale di settore. Istituisce inoltre la Conferenza regionale dell’ambiente come sede di coordinamento tra i soggetti istituzionali competenti.

Finalità generali

La Regione persegue obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità dei servizi, con separazione tra funzioni di organizzazione/controllo e funzioni di erogazione. La disciplina mira anche a garantire tariffe adeguate e coerenti con criteri di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione d’ambito, nonché la tutela delle risorse idriche e la riduzione dei rifiuti urbani tramite prevenzione, raccolta differenziata, recupero e corretto smaltimento.

Servizio idrico integrato: organizzazione e competenze

Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restano in capo agli enti locali, compresi:

  • elaborazione, approvazione e aggiornamento del piano d’ambito;
  • scelta della forma di gestione;
  • determinazione e modulazione delle tariffe;
  • affidamento della gestione;
  • controllo diretto.

Gli enti locali esercitano tali funzioni senza soluzione di continuità secondo la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, e sulla base delle convenzioni già stipulate in attuazione di quella disciplina.

Gestione integrata dei rifiuti urbani: continuità delle funzioni locali

Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto restano confermate in capo agli enti locali ai sensi del d.lgs. 152/2006 e vengono esercitate senza soluzione di continuità sulla base delle convenzioni attuative della l.r. 24 ottobre 2002, n. 24.

Per questa materia, la norma originaria rinvia poi alla riorganizzazione introdotta dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017, indicando che il regime previgente prosegue sino alla data stabilita da tale atto per la costituzione della conferenza d’ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta.

Regolazione regionale dei servizi

La regolazione regionale dei servizi idrico e rifiuti è orientata a garantire efficacia, efficienza, economicità e coerenza dei piani d’ambito con la pianificazione regionale di settore. Essa si realizza mediante:

  • controllo di sistema;
  • controllo diretto sull’erogazione dei servizi.

Il controllo di sistema mira a comparare modalità di esercizio, prestazioni e costi su più ambiti territoriali, individuando criticità e possibili interventi correttivi o sanzionatori, inclusa la revisione degli strumenti di pianificazione. Il controllo diretto verifica invece il rispetto degli obblighi del gestore previsti nel piano d’ambito e nel contratto di servizio, consentendo l’adozione di misure sanzionatorie in caso di inadempimento.

Controllo di sistema della Giunta regionale

La Giunta regionale esercita il controllo di sistema, anche tramite gli osservatori regionali, e in particolare:

  • formula indirizzi e linee guida per organizzazione e gestione dei servizi;
  • verifica la coerenza dei piani d’ambito con la pianificazione regionale e può formulare rilievi e osservazioni;
  • irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Ai fini del controllo, gli uffici regionali possono accedere agli impianti e alle infrastrutture. I piani d’ambito e i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Giunta entro 10 giorni dalla deliberazione di adozione. La Giunta ha 30 giorni dal ricevimento per formulare eventuali rilievi e osservazioni; se non si esprime, il piano può essere approvato definitivamente. Il termine può essere prorogato fino a ulteriori 30 giorni per motivate esigenze istruttorie, con comunicazione alle autorità competenti.

Osservatori regionali

Presso le strutture regionali competenti operano l’osservatorio regionale dei servizi idrici e l’osservatorio regionale dei rifiuti. Essi costituiscono e gestiscono banche dati, anche in raccordo con sistemi informativi di altri soggetti, per raccogliere ed elaborare dati e informazioni su:

  • piani d’ambito, piani finanziari e bilanci separati;
  • modelli di organizzazione, gestione, controllo e programmazione e relativi costi;
  • soggetti gestori e loro dati dimensionali, tecnici e finanziari;
  • contratti di servizio;
  • costi di gestione e ammortamento degli investimenti;
  • livelli di qualità dei servizi;
  • tariffe e costi unitari;
  • risultati dei controlli diretti;
  • produzione dei rifiuti e percentuale di raccolta differenziata.

Le autorità competenti e i gestori trasmettono periodicamente i dati secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Gli osservatori possono richiedere ulteriori informazioni in ogni momento. Sulla base dei dati acquisiti, effettuano analisi comparative e elaborazioni utili al controllo di sistema, alla valutazione dell’efficienza delle gestioni, alla definizione di parametri tariffari, all’individuazione di criticità e alla predisposizione dei quadri conoscitivi su cui la Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale.

L’osservatorio regionale dei rifiuti coordina inoltre gli osservatori provinciali e della Città metropolitana di Torino e diffonde le informazioni anche avvalendosi dell’ARPA, nel rispetto della normativa vigente sull’accesso al pubblico.

Controllo diretto sull’erogazione dei servizi

Gli uffici delle autorità competenti svolgono il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi per verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore e intervenire tempestivamente. Anche tali uffici possono accedere agli impianti e alle infrastrutture, comprese le fasi di costruzione.

Poteri sostitutivi e interventi in caso di inadempienza

Se le autorità competenti restano inerti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale può esercitare i poteri sostitutivi previa diffida, secondo la disciplina regionale sul riordino delle funzioni amministrative.

In caso di inadempienza del gestore, accertata nel controllo diretto o segnalata dalla Regione, le autorità competenti e, se necessario, la Giunta regionale possono, previa diffida, sostituirsi al gestore e far eseguire a terzi opere o interventi, con spese a carico dell’inadempiente e nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. Restano ferme le penalità contrattuali, nonché il potere di risoluzione o revoca dell’affidamento.

Sanzioni amministrative

La mancata trasmissione delle informazioni agli osservatori regionali è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro, graduata in base alla gravità dell’inadempienza. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione spettano alla Regione secondo la legge n. 689/1981.

Conferenza regionale dell’ambiente

Il Presidente della Giunta regionale istituisce con decreto la Conferenza regionale dell’ambiente, finalizzata al coordinamento e alla verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali in materia ambientale e alla formulazione di proposte e pareri.

Ne fanno parte:

  • il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato, con funzioni di presidente;
  • il Sindaco della Città metropolitana di Torino o un consigliere delegato;
  • i presidenti delle province o gli assessori delegati;
  • i presidenti delle autorità d’ambito, della conferenza d’ambito e dei consorzi di area vasta, limitatamente a idrico e rifiuti;
  • il presidente della delegazione regionale UNCEM o suo delegato;
  • i presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

La Conferenza adotta un proprio regolamento, si avvale della struttura regionale competente per la segreteria e può essere supportata da un comitato tecnico con rappresentanti tecnici dei medesimi enti. Può inoltre sentire altri enti, organismi e portatori di interessi diffusi o di categoria. Nelle materie di sua competenza svolge le funzioni della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Consorzio obbligatorio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato

La legge salva i diritti del Consorzio obbligatorio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, che conserva le proprie competenze funzionali e gestionali secondo la normativa statale richiamata.

Abrogazioni e decorrenza

È abrogato l’articolo 13 della l.r. 13/1997. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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