Sentenza del 18/12/2017 n. 1562 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009. Il ricorso originario era stato notificato tramite un operatore postale privato anziché tramite Poste Italiane, allora fornitore del servizio universale. La contribuente sosteneva che le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 58/2011 avessero eliminato la riserva a favore di Poste Italiane per la notificazione degli atti giudiziari e tributari. In subordine, aveva riproposto le contestazioni di merito sull'ICI, sostenendo che l'immobile fosse abitazione principale e dimora effettiva del nucleo familiare, oltre a lamentare il difetto di motivazione dell'avviso, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, nonché la mancata allegazione degli atti richiamati e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello, ritenendo che, all'epoca della notificazione, l'art. 4 del D.lgs. n. 261/1999, anche dopo le modifiche del 2011, riservasse in via esclusiva al fornitore del servizio universale, cioè Poste Italiane, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari sostanziali e processuali. Poiché il ricorso introduttivo era stato spedito tramite un licenziatario postale privato, la notificazione è stata qualificata come inesistente e non sanabile, neppure per effetto dell'eventuale costituzione del Comune. La successiva eliminazione della riserva, avvenuta con la legge n. 124/2017, non è stata applicata per il principio tempus regit actum. È stata quindi confermata la decisione di primo grado, con condanna della contribuente al pagamento di euro 200,00 oltre accessori per le spese del grado di appello e con dichiarazione dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
Art. 4 del D.lgs. n. 261/1999, come modificato dal D.lgs. n. 58/2011
Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
La norma è stata interpretata nel senso che, prima della riforma del 2017, le notificazioni postali degli atti giudiziari e degli atti tributari sostanziali e processuali dovevano essere effettuate tramite Poste Italiane. L'utilizzo di un operatore privato comportava l'inesistenza della notificazione.
Legge n. 890/1982
È richiamata quale disciplina delle notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta, ricomprese nella riserva allora attribuita al fornitore del servizio universale.
Legge n. 124/2017
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Ha eliminato la riserva di Poste Italiane per le notificazioni e spedizioni di atti giudiziari, ma la Commissione ha ritenuto che la modifica non potesse applicarsi retroattivamente a una notificazione precedente, in applicazione del principio tempus regit actum.
Art. 7 della legge n. 212/2000
È stato invocato dalla contribuente con riferimento agli obblighi di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'avviso, ma tali questioni di merito non sono state esaminate perché il ricorso originario è stato ritenuto inesistente sotto il profilo della notificazione.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato dalla contribuente per contestare la motivazione dell'atto impositivo e la mancata allegazione degli atti richiamati, senza che la Commissione procedesse all'esame di tali doglianze.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il rigetto integrale dell'appello ha comportato l'obbligo della contribuente di versare un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notificazione occorre applicare la disciplina vigente al momento in cui l'atto è stato notificato, secondo il principio tempus regit actum.
- Prima della liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017, le notificazioni postali di atti giudiziari e tributari effettuate direttamente tramite operatori privati potevano essere considerate inesistenti e non sanabili.
- La costituzione in giudizio del destinatario non sana necessariamente una notificazione inesistente: occorre distinguere l'inesistenza dalla semplice nullità.
- Quando il ricorso introduttivo è dichiarato inesistente o invalido per un vizio preliminare di notificazione, il giudice può non esaminare le contestazioni relative al merito dell'accertamento tributario.
- La scelta dell'operatore postale per notificare atti processuali o tributari deve essere verificata con particolare attenzione, considerando la normativa vigente nel periodo interessato.
- Il rigetto integrale dell'impugnazione può comportare, oltre alle spese di giudizio, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 233 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 370 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 372 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →