Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La condanna per concorso nella distrazione dell'azienda della CLE (comprensiva di avviamento e marchio) per aver consentito il subentro della Ilight s.r.l. nella stessa attività, presso gli stessi locali, con gli stessi dipendenti, fornitori e segni distintivi. Il ricorso contestava in particolare: assenza di effettiva cessione dell'azienda; Ilight costituita antecedentemente al dissesto; rapporti familiari e non illeciti trasferimenti; avviamento non suscettibile di autonoma distrazione; assenza di coincidenza tra marchi; mancanza di prova del danno patrimoniale e della consistenza dei beni asseritamente distratti; errata esclusione del beneficio della non menzione e illegittima determinazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato, osservando che la distrazione richiede il trasferimento concreto di un complesso aziendale inteso come 'complesso di beni organizzati' (art. 2555 c.c.). La sentenza impugnata non ha indicato con sufficiente concretezza le res oggetto di distrazione (magazzino, locali, rapporti di locazione, rapporti di lavoro, valore dell'avviamento e dei segni distintivi), limitandosi a riscontri contabili ritenuti non affidabili. Ne consegue che la mera prosecuzione dell'attività sotto altra forma non è penalmente rilevante. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 2555 cod. civ.
La nozione di 'complesso aziendale' richiede un insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività; la distrazione penalmente rilevante presuppone il trasferimento effettivo di beni giuridicamente ed economicamente valutabili corrispondenti a tale complesso
art. 175 cod. pen.
Il motivo deduceva la violazione in relazione all'esclusione del beneficio della non menzione sulla base della sola intensità del dolo; la Corte ha ritenuto però superflua la valutazione della questione avendo annullato la sentenza per carenza di prova della distrazione
Massime di principio
- La mera prosecuzione dell'attività economica sotto diversa ragione sociale non costituisce di per sé distrazione: occorre dimostrare il trasferimento materiale e giuridico di un complesso aziendale come definito dall'art. 2555 c.c.
- Per configurare la distrazione è necessario indicare con precisione le 'res' sottratte (merci, beni strumentali, contratti di locazione se trasferiti, valori dell'avviamento e dei marchi) e chi ha effettivamente beneficiato dei proventi o sostenuto i costi; allegazioni generiche o riferite a semplici aspettative di clientela non sono sufficienti
- I dipendenti e la mera continuità di clientela o insegne non costituiscono automaticamente beni patrimoniali distraibili: va valutata la loro specifica rilevanza economica e il concreto trasferimento di rapporti o valori economici
- La formazione di una nuova società antecedente al manifesto dissesto dell'originaria può essere elemento a favore dell'imputato, se dimostra l'assenza di intento distrattivo al momento della costituzione
- In giudizio fallimentare/penale il giudice deve evitare di fondare la condanna su scritture contabili ritenute inattendibili senza altri riscontri; la prova del danno patrimoniale grave richiede dati concreti sul valore degli asset distratti
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