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Circolare

Circolare INAIL n. 59 del 07 ottobre 1985

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo e per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL per il settore industriale, agricolo e per i medici radiologi, con decorrenza 1° luglio 1985, richiamando i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Fissa nuovi minimi e massimali retributivi, aggiorna indennità, assegni continuativi e assegno una tantum, e indica i criteri per la riliquidazione delle rendite in corso di godimento. Vengono inoltre fornite istruzioni operative sulla gestione meccanizzata, sulle integrazioni rendita, sulla rateazione delle rendite, sulle comunicazioni agli interessati e sull’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso. In materia di premi, il premio speciale unitario per gli alunni e studenti delle scuole non statali resta invariato per l’anno scolastico 1985/1986.

Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL dal 1° luglio 1985 e riflessi sui premi speciali per studenti non statali

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 1985

La circolare disciplina l’aggiornamento annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, nonché per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Indica inoltre i riflessi della rivalutazione sui premi speciali unitari per gli alunni e studenti delle scuole non statali.

Fonti normative richiamate e decorrenza

Il provvedimento prende atto dei decreti ministeriali del 9 agosto 1985, 10 agosto 1985 e 8 agosto 1985, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali nn. 227 e 231 del 26 settembre 1985 e del 1° ottobre 1985. Tali decreti, emanati in attuazione degli articoli 116 e 234 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, fissano le nuove misure retributive e i nuovi importi applicabili dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986.

Liquidazione delle prestazioni dal 1° luglio 1985

Le nuove misure sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 67/1984 e si applicano in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

Per il settore industriale sono fissati:

  • retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite: L. 9.553.000;
  • retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite: L. 17.741.000.

Per il settore agricolo, la retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite è fissata in L. 15.290.000.

La circolare precisa inoltre che, per gli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976 esclusi dall’operatività dell’articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono aggiornate le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta:

  • fino al 90° giorno: L. 16.390 per età non superiore ai 16 anni; L. 28.860 per età superiore ai 16 anni;
  • dopo il 90° giorno, anche non continuativo: L. 21.520 per età non superiore ai 16 anni; L. 36.970 per età superiore ai 16 anni.

La circolare ribadisce che tali misure riguardano unicamente i casi di ricaduta per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, poiché non è più operante la norma transitoria di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 37/1977.

Criteri di liquidazione per i lavoratori agricoli

Vengono confermati i criteri di liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta per le varie categorie di lavoratori agricoli.

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, l’indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunistisi dal 1° gennaio 1982, l’indennità va calcolata sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, fatto salvo il limite minimo di L. 28.830.

Per i lavoratori agricoli di cui all’articolo 205, lettera b), del Testo Unico, infortunistisi dal 1° gennaio 1982, l’indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera prevista per gli “specializzati” fissata annualmente per provincia.

La retribuzione annua convenzionale di L. 15.290.000 si applica anche per la liquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli autonomi e ai subordinati a tempo determinato infortunatisi in attività previste dall’articolo 209 del vigente Testo Unico. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982, le rendite sono invece calcolate sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.

Assegno per assistenza personale continuativa e assegno una tantum

Dal 1° luglio 1985, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 251/1982, l’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa percentuale delle rendite del settore industriale e ammonta a L. 315.000 mensili.

La circolare precisa che l’adeguamento avviene solo in occasione dell’intervento tecnico relativo alle operazioni di rivalutazione delle rendite; pertanto, per le concessioni che entrano nella gestione meccanizzata dopo il rateo di pagamento dei conguagli, deve essere indicato l’importo già rivalutato al 1° luglio 1985, oppure, se la concessione decorre da data anteriore, sia l’importo in vigore fino al 30 giugno 1985 sia quello vigente dal 1° luglio 1985 con pari decorrenza.

Sempre dal 1° luglio 1985, l’assegno una tantum in caso di morte è fissato in L. 1.261.000.

Medici radiologi

Per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e per i loro superstiti, la retribuzione annua base per la liquidazione delle rendite è fissata in L. 24.907.000.

L’assegno in caso di morte ai superstiti dei medici radiologi è rapportato a tale retribuzione secondo le seguenti quote:

  • un terzo della retribuzione, se sopravvive il coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del Testo Unico;
  • un quarto, se sopravvive il solo coniuge o i soli figli aventi i medesimi requisiti;
  • un sesto, negli altri casi previsti dal citato articolo 85.

Studenti e alunni

A seguito della variazione delle retribuzioni minima e massima del settore industriale, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 1985 secondo l’articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, sulle nuove retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle della circolare n. 67/1984.

Nel testo fornito è espressamente indicato:

  • per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e comunque fino ai 15 anni compiuti: L. 9.553.000.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1985

Per la riliquidazione delle rendite del settore industriale ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico, il decreto ministeriale del 10 agosto 1985 stabilisce i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

  • per gli anni 1983 e precedenti: 1,1067;
  • per l’anno 1984 e per il primo semestre 1985: 1,0000.

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite industriali e agricole in corso di godimento alla data del 1° luglio 1985, nonché dell’assegno per assistenza personale continuativa, provvede direttamente la Direzione generale - Servizio meccanizzazione, secondo i criteri indicati nell’allegato n. 4.

Restano invece a carico delle competenti unità operative:

  • le rendite escluse dalla gestione meccanizzata;
  • gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, da adeguare dal 1° luglio 1985 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi;
  • le prestazioni segnalate tramite appositi tabulati, tra cui liquidazioni particolari, rendite cessate successivamente al 1° luglio 1985 e rendite unificate.

Per le rendite unificate la circolare evidenzia un possibile problema derivante dal passaggio dalla rivalutazione triennale a quella annuale: la retribuzione riferita all’ultimo evento può restare assoggettata per due anni consecutivi al coefficiente 1,0000, mentre quella della rendita pregressa può risultare rivalutata con coefficiente superiore. In tal caso le unità operative devono ripetere per due riliquidazioni il confronto tra le basi retributive ai fini della scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’articolo 80 del Testo Unico, qualora la rendita unificata sia stata liquidata sulla retribuzione dell’evento più recente.

Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre, cioè non pervenuti al Servizio meccanizzazione entro il 15 settembre, il pagamento della prestazione deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

Assegni continuativi mensili

Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili per i settori industriale e agricolo sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite dal 1° luglio 1985.

Gli importi risultano così determinati:

  • inabilità dal 50 al 59%: L. 177.200 settore industriale, L. 234.200 settore agricolo;
  • inabilità dal 60 al 79%: L. 248.000 settore industriale, L. 327.900 settore agricolo;
  • inabilità dall’80 all’89%: L. 460.500 settore industriale, L. 562.100 settore agricolo;
  • inabilità dal 90 al 100%: L. 708.400 settore industriale, L. 796.100 settore agricolo.

L’adeguamento è effettuato direttamente dal Servizio meccanizzazione.

Rateazione delle rendite e comunicazioni agli interessati

La rateazione delle rendite resta confermata come segue:

  • pagamento bimestrale per le rendite per inabilità permanente fino a L. 1.300.000 annue;
  • pagamento mensile per le rendite per inabilità permanente superiori a L. 1.300.000 annue e per tutte le rendite ai superstiti, qualunque sia l’importo.

Può essere autorizzato, caso per caso, un diverso frazionamento ai titolari che lo richiedano e dimostrino effettiva necessità. In tale ipotesi il pagamento dei ratei è gestito direttamente dalle unità periferiche con contestuale sospensione del caso dall’archivio magnetico centrale delle rendite.

Contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio, la Direzione generale invia la comunicazione agli interessati mediante i modelli 170/I-mecc. e 171/I-mecc., che per l’anno in corso assumono anche rilevanza di verifica anagrafica generalizzata.

Modulistica e gestione meccanizzata

I modelli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. sono sostituiti, anche in occasione della presente rivalutazione, da appositi tabulati che il Servizio meccanizzazione invierà agli Ispettorati regionali nel mese di ottobre.

Per le unità operative avviate con il N.S.I., il Servizio meccanizzazione stamperà in occasione della rivalutazione tutte le schede 150/I-mecc. e 151/I-mecc. relative alle rendite in gestione, in ordine numerico e senza distinzione di gestione, anche per schede relative a rendite costituite prima della circolare n. 18/1975. La stessa operazione sarà effettuata per tutte le unità operative che si avvieranno con il N.S.I. successivamente all’ottobre 1985.

Resta ferma la stampa dei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. per le singole rendite ogni volta che intervenga una variazione degli elementi anagrafico-contabili.

Azione di surroga e regresso

Poiché la rivalutazione delle rendite ha cadenza annuale, ai fini delle azioni di surroga e di regresso il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio, anziché al 1° gennaio, per consentire la tempestiva formulazione delle richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso.

Le unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno. Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature devono chiedere anche il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per apportare eventuali aggiornamenti alle conclusioni già formulate.

Disposizioni in materia di premi

Per l’assicurazione contro gli infortuni degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, il premio per l’anno scolastico 1985/1986 resta invariato rispetto all’anno 1984/1985 e rimane pari a L. 2.180, nonostante la variazione delle retribuzioni ai fini del calcolo delle rendite.

La circolare riserva ulteriori precisazioni in merito.

Punti principali

Rivalutazione dal 1° luglio 1985

La circolare recepisce i decreti ministeriali del 9, 10 e 8 agosto 1985, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali nn. 227 e 231, che fissano le nuove misure retributive per il periodo 1° luglio 1985 - 30 giugno 1986. Le nuove misure sostituiscono quelle della circolare n. 67/1984 e operano per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti.

Nuovi importi per settore industriale e agricolo

Per il settore industriale sono stabiliti la retribuzione annua minima di L. 9.553.000 e quella massima di L. 17.741.000. Per il settore agricolo la retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite è fissata in L. 15.290.000; per i casi di inabilità temporanea assoluta relativi a infortuni fino al 31 dicembre 1976 sono aggiornate anche le indennità giornaliere, distinte per età e per periodo di durata dell’inabilità.

Aggiornamento di assegni e prestazioni accessorie

Dal 1° luglio 1985 l’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato a L. 315.000 mensili e l’assegno una tantum in caso di morte a L. 1.261.000. Sono inoltre rivalutati gli assegni continuativi mensili per le diverse percentuali di inabilità, con importi distinti per settore industriale e agricolo.

Medici radiologi e studenti

Per i medici colpiti da malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive la retribuzione annua di riferimento è fissata in L. 24.907.000, con conseguente adeguamento dell’assegno ai superstiti secondo le percentuali previste dall’articolo 85 del Testo Unico. Per alunni e studenti di scuole statali e non statali sono fissate nuove retribuzioni convenzionali dal 1° luglio 1985, in conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima dell’industria.

Riliquidazione delle rendite in corso

Per le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1985 sono indicati i coefficienti di rivalutazione per il settore industriale e i criteri di riliquidazione per i vari casi, con intervento diretto del Servizio meccanizzazione nei casi gestiti centralmente. Le unità operative devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli assegni continuativi mensili e di altre fattispecie particolari, tra cui rendite unificate e integrazioni rendita.

Istruzioni operative e premi

La circolare disciplina la rateazione delle rendite, la comunicazione agli interessati mediante modelli 170/I-mecc. e 171/I-mecc., la stampa dei modelli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., l’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso, e il conteggio dei ratei fino al 30 giugno. Sul piano assicurativo, per gli alunni e studenti delle scuole e istituti non statali il premio per l’anno scolastico 1985/1986 resta invariato a L. 2.180.

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