Circolare INAIL n. 56 del 21 settembre 1985
Art. 4 del DL 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30. Condono. Regolarizzazione delle posizioni contributive mediante cessione dei crediti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le istruzioni già impartite sulla cessione, a favore dell’INAIL, di crediti vantati dai datori di lavoro verso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni. Poiché le amministrazioni debitrici potrebbero non pronunciarsi rapidamente sull’accettazione e sul pagamento, le sedi devono seguire con attenzione le cessioni per evitare prescrizioni. In mancanza di pagamento da parte della pubblica amministrazione, va notificata al datore di lavoro e all’ente debitore una comunicazione che interrompa i termini prescrizionali e ricordi che l’eventuale mancata accettazione della cessione fa decadere dal condono.
Condono e regolarizzazione contributiva tramite cessione di crediti
Condono e regolarizzazione delle posizioni contributive mediante cessione di crediti
La circolare interviene sul meccanismo del condono previsto dall’articolo 4 del D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 30, con specifico riferimento alla regolarizzazione delle posizioni contributive attraverso la cessione di crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.
Richiamo alle istruzioni precedenti
L’Istituto richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 40/1984, con cui era stato chiarito che, in caso di accettazione della cessione a favore dell’INAIL, potevano essere abbandonate le procedure esecutive. La cessione riguardava crediti verso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, con esclusione degli enti pubblici economici.
Difficoltà operative e ritardi delle amministrazioni debitrici
La circolare segnala che, a seguito dei contatti con i Ministeri interessati, sono emerse difficoltà tecniche che impediscono alle pubbliche amministrazioni una rapida decisione sull’accettazione delle cessioni notificate e sul conseguente pagamento all’Istituto. Ne deriva un possibile allungamento dei tempi di definizione delle singole posizioni.
Tutela dei termini prescrizionali
Proprio in ragione di tali ritardi, le sedi INAIL sono invitate a seguire attentamente le cessioni di credito, con particolare riguardo all’eventuale maturazione dei termini di prescrizione. L’obiettivo è evitare eccezioni di prescrizione da parte dei datori di lavoro interessati e salvaguardare la possibilità di recupero delle somme dovute.
Comunicazione da notificare alle parti interessate
Dopo aver esperito tutti i tentativi per ottenere il pagamento da parte della pubblica amministrazione, e ferma restando la validità delle istruzioni precedenti, le sedi devono notificare al datore di lavoro e all’amministrazione debitrice la comunicazione allegata alla circolare. Tale atto ha funzione interruttiva della prescrizione.
Contenuto della comunicazione
Il testo allegato, in forma di raccomandata A/R, indica che la ditta ha effettuato una cessione di crediti in favore dell’Istituto per l’importo dovuto dalla pubblica amministrazione. Poiché quest’ultima non ha ancora pagato il credito ceduto, la ditta è invitata a versare direttamente la somma indicata, restando impregiudicato il suo diritto di rivalersi verso la pubblica amministrazione.
La comunicazione precisa inoltre che, se la pubblica amministrazione non accetta la cessione, la ditta perderà il beneficio del condono, con conseguente obbligo di pagamento dei premi, degli accessori e delle sanzioni civili e amministrative previste dalle leggi vigenti.
Punti principali
Richiamo alla disciplina del condono
La circolare si colloca nell’ambito dell’articolo 4 del D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1984, n. 30, che consente la regolarizzazione delle posizioni contributive mediante cessione di crediti.
Istruzioni già impartite con la circolare n. 40/1984
Viene richiamata la precedente circolare n. 40/1984, che aveva fornito indicazioni sull’abbandono delle procedure esecutive in caso di accettazione, da parte dell’Istituto, della cessione di crediti vantati dai datori di lavoro verso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, con esclusione degli enti pubblici economici.
Ritardi nell’istruttoria delle pubbliche amministrazioni
Dai contatti con i Ministeri interessati emerge che, nonostante le rassicurazioni ricevute, esigenze tecniche non consentono una rapida pronuncia delle amministrazioni sulla possibile accettazione delle cessioni notificate e sul conseguente pagamento in favore dell’Istituto.
Esigenza di vigilare sulla prescrizione
Proprio per i possibili ritardi, le cessioni devono essere seguite con particolare attenzione anche sotto il profilo della maturazione dei termini prescrizionali, così da evitare che il credito si prescriva nelle more della definizione della pratica.
Comunicazione alle parti per interrompere la prescrizione
Dopo aver esperito tutti i tentativi per ottenere il pagamento da parte della pubblica amministrazione, le sedi devono notificare sia al datore di lavoro sia all’amministrazione debitrice la comunicazione allegata, ai fini interruttivi della prescrizione e per tutelare la posizione dell’Istituto.
Contenuto della comunicazione allegata
La comunicazione invita la ditta a pagare direttamente la somma indicata, salvo il diritto di rivalersi sulla pubblica amministrazione, poiché il credito ceduto non è ancora stato pagato. Viene inoltre ricordato che, in caso di mancata accettazione della cessione da parte dell’amministrazione, la ditta decade dal beneficio del condono e resta tenuta al pagamento di premi, accessori e sanzioni civili e amministrative previste dalla legge.
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