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Circolare

Circolare INAIL n. 58 del 05 ottobre 1985

Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni. Decreti interministeriali 30 settembre 1984 e 31 gennaio 1985.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i nuovi tassi di interesse applicabili alle rateazioni e alle dilazioni dei pagamenti dei debiti per premi e accessori di legge, fissati dai decreti interministeriali del 30 settembre 1984 e del 31 gennaio 1985. I tassi sono pari al 23% dal 30 settembre 1984 e al 22% dal 31 gennaio 1985, con applicazione sia alle istanze presentate da tali date sia, in alcuni casi, alle istanze anteriori per le quali il piano sia stato comunicato nelle date indicate. È inoltre richiamata la necessità di rideterminare automaticamente alcuni calcoli degli interessi e si segnala che ulteriori istruzioni saranno emanate in relazione alla maggiorazione del "prime rate" prevista dal decreto-legge n. 477/1985.

Interessi su rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi

Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni dei debiti contributivi

La circolare dell'INAIL aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e alle dilazioni dei debiti per premi e accessori di legge, a seguito dei decreti interministeriali del 30 settembre 1984 e del 31 gennaio 1985. Viene inoltre richiamata la disciplina già vigente e anticipata l'emanazione di ulteriori istruzioni sulla maggiorazione del "prime rate" introdotta dal decreto-legge n. 477/1985.

Nuovi tassi fissati dai decreti interministeriali

I decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1985 stabiliscono i seguenti tassi:

  • 23% con decorrenza 30 settembre 1984;
  • 22% con decorrenza 31 gennaio 1985.

Tali misure costituiscono il riferimento per la determinazione degli interessi dovuti dai datori di lavoro in caso di rateazione o dilazione dei pagamenti contributivi.

Ambito di applicazione

I nuovi tassi si applicano ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire dalle date di decorrenza indicate.

La circolare precisa inoltre, in conformità a quanto già previsto dalla circolare n. 51/1982, che i tassi devono essere applicati anche alle istanze presentate prima delle date sopra richiamate, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione:

  • in data 30 settembre 1984 o successiva, per il tasso del 23%;
  • in data 31 gennaio 1985 o successiva, per il tasso del 22%.

Richiamo della disciplina precedente

L'Istituto richiama le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51/1982, 52/1982 e 70/1982. In allegato viene riportato il prospetto riepilogativo delle misure dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978, con i relativi decreti e riferimenti circolari.

Rideterminazione degli interessi

La circolare informa che la necessaria rideterminazione del calcolo degli interessi, ai fini della richiesta della differenza a favore dell'Istituto derivante dal decreto interministeriale del 30 settembre 1984, sarà effettuata in forma automatizzata dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Ulteriore aggiornamento sul prime rate

Viene infine segnalato che il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, eleva da cinque a dieci punti la maggiorazione da applicare al "prime rate" per la determinazione del tasso di interesse a decorrere dal 22 luglio 1985. Su questo profilo sono in corso di emanazione apposite istruzioni specifiche.

Punti principali

Nuovi tassi di interesse

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti interministeriali del 30 settembre 1984 e del 31 gennaio 1985, i tassi di interesse dovuti dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi sono fissati nel 23% con decorrenza 30 settembre 1984 e nel 22% con decorrenza 31 gennaio 1985.

Ambito di applicazione temporale

I nuovi tassi si applicano ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire dalle rispettive date di decorrenza. La circolare precisa inoltre che, in conformità alla circolare n. 51/1982, i tassi valgono anche per le istanze presentate in precedenza se il piano di rateazione o dilazione è stato comunicato dalla sede in data 30 settembre 1984 o successiva, ovvero in data 31 gennaio 1985 o successiva.

Richiamo di istruzioni precedenti

Vengono richiamate le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51/1982, 52/1982 e 70/1982, e viene allegato il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Rideterminazione automatizzata degli interessi

La rideterminazione del calcolo degli interessi, necessaria per la richiesta della differenza a favore dell'Istituto derivante dal decreto interministeriale del 30 settembre 1984, sarà effettuata in forma automatizzata dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Maggiorazione del prime rate e ulteriori istruzioni

La circolare segnala infine che, per effetto del terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, che aumenta da cinque a dieci punti la maggiorazione da applicare al "prime rate" ai fini della determinazione del tasso di interesse a decorrere dal 22 luglio 1985, sono in corso di emanazione apposite istruzioni specifiche.

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