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Circolare

Circolare INAIL n. 61 del 21 ottobre 1985

Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali di cui all art. 110 del codice della navigazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL recepisce il decreto ministeriale del 29 giugno 1985 che aggiorna le retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali. Vengono indicati i nuovi importi validi dal 30 giugno 1985 al 29 giugno 1986, le modalità di calcolo del premio assicurativo e gli effetti sulle prestazioni per inabilità temporanea e sulle rendite per inabilità permanente e ai superstiti. La circolare precisa anche le conseguenze per i casi già in corso e sostituisce le precedenti istruzioni della circolare n. 26/1985.

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali giornaliere per i lavoratori portuali ex art. 110 cod. nav. per il periodo 30 giugno 1985-29 giugno 1986

Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali ex art. 110 cod. nav.

La circolare INAIL n. 61 del 21 ottobre 1985 recepisce il decreto ministeriale 29 giugno 1985, pubblicato in G.U. n. 168 del 18 luglio 1985, con il quale sono state aggiornate le retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali. Le nuove misure valgono per il periodo dal 30 giugno 1985 al 29 giugno 1986 e incidono sia sul calcolo del premio assicurativo sia sulle prestazioni per infortunio.

Ambito di applicazione e importi

Il provvedimento riguarda i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione, inclusi i lavoratori permanenti, avventizi e occasionali richiamati dagli artt. 150 e 194 del regolamento del codice della navigazione.

Le retribuzioni convenzionali giornaliere sono fissate come segue:

  • per le compagnie portuali (lavoratori permanenti e avventizi): L. 59.150;
  • per i gruppi portuali: L. 31.840.

Base di calcolo del premio di assicurazione

Ai fini della contribuzione il decreto lascia invariato il numero delle giornate da assumere a base per il calcolo del premio. La retribuzione convenzionale giornaliera deve quindi essere moltiplicata:

  • per 12 giornate al mese;
  • oppure per 144 giornate all'anno.

Per i lavoratori portuali permanenti la base resta la retribuzione convenzionale giornaliera moltiplicata per i coefficienti indicati; per gli avventizi e gli occasionali la retribuzione va rapportata alle giornate effettivamente lavorate, indipendentemente dal numero di ore svolte in ciascuna giornata.

Prestazioni per inabilità temporanea assoluta

Le nuove retribuzioni si applicano agli eventi verificatisi dal 30 giugno 1985 e ai casi in cui, a tale data, l'assistito fosse ancora in temporanea.

Per l'individuazione delle posizioni interessate la Direzione generale predisporrà un apposito tabulato, contenente anche gli importi da erogare a titolo di conguaglio. La corresponsione di tali importi sarà effettuata dalle unità periferiche secondo le modalità già in uso.

Rendite per inabilità permanente e ai superstiti

Per la liquidazione delle rendite il decreto prevede una retribuzione annua pari a 300 volte la retribuzione convenzionale giornaliera, restando ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dalla legge n. 251/1982.

Ne consegue che, per i casi avvenuti dal 30 giugno 1985:

  • le rendite dei lavoratori delle compagnie portuali sono liquidate sul massimale di L. 17.741.000, poiché la retribuzione convenzionale è superiore al limite previsto;
  • le rendite dei gruppi portuali sono liquidate sul minimale di L. 9.553.000.

L'eventuale riliquidazione delle rendite già costituite prima della nuova normativa è affidata alla Direzione generale - Servizio Meccanizzazione.

Rapporti con la circolare precedente

La circolare chiarisce che le presenti istruzioni sostituiscono quelle contenute nella circolare INAIL n. 26/1985, assicurando così l'aggiornamento uniforme della disciplina applicativa per il periodo considerato.

Punti principali

Nuove retribuzioni convenzionali giornaliere

Il decreto ministeriale del 29 giugno 1985 fissa, per il periodo dal 30 giugno 1985 al 29 giugno 1986, le retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione in L. 59.150 per le compagnie portuali (lavoratori permanenti e avventizi) e in L. 31.840 per i gruppi portuali.

Base contributiva e calcolo del premio di assicurazione

Ai fini della contribuzione resta invariato il numero delle giornate da assumere a base per il calcolo del premio di assicurazione. La retribuzione convenzionale giornaliera va quindi moltiplicata, come nell'anno precedente, per 12 giornate al mese o per 144 all'anno. Per i lavoratori portuali permanenti la base di calcolo è la retribuzione convenzionale giornaliera moltiplicata per tali coefficienti; per gli avventizi e gli occasionali la retribuzione convenzionale va moltiplicata per le giornate effettivamente lavorate.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Le nuove retribuzioni convenzionali si applicano agli eventi verificatisi dal 30 giugno 1985 e ai casi in cui, a quella data, l'assistito fosse ancora in trattamento di temporanea. Per l'individuazione dei casi interessati, la Direzione generale predisporrà un tabulato con l'indicazione degli importi da erogare a titolo di conguaglio; la corresponsione sarà effettuata dalle unità periferiche secondo le modalità in uso.

Rendite per inabilità permanente e ai superstiti

Per la liquidazione delle rendite, il decreto stabilisce un importo pari a 300 volte la retribuzione convenzionale giornaliera, ferma restando la disciplina del terzo comma dell'art. 116 del T.U. n. 1124/1965. Di conseguenza, per i casi verificatisi dal 30 giugno 1985, le rendite sono liquidate sul massimale di L. 17.741.000 per le compagnie portuali, poiché la retribuzione convenzionale supera il limite previsto, e sul minimale di L. 9.553.000 per i gruppi portuali.

Riliquidazione e coordinamento con istruzioni precedenti

La riliquidazione delle rendite eventualmente costituite prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina è demandata alla Direzione generale - Servizio Meccanizzazione. Le istruzioni contenute nella circolare sostituiscono quelle emanate con la circolare n. 26/1985.

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