Circolare INAIL n. 60 del 17 ottobre 1985
Interessi di rateazione e di dilazione. Decreto interministeriale 22 luglio 1985.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’entrata in vigore del decreto interministeriale 22 luglio 1985, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 1985, che fissa al 27% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni dei debiti per premi e accessori. Il nuovo tasso decorre dal 22 luglio 1985 e si applica alle istanze presentate da tale data; si applica inoltre, per coordinamento con precedenti istruzioni, anche alle istanze anteriori per le quali il piano sia stato comunicato dal 22 luglio 1985 in poi. La circolare richiama anche i limiti introdotti dal decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477: le rateazioni oltre i dodici mesi richiedono provvedimento motivato dell’Istituto e non possono comunque superare i quarantotto mesi.
Interessi per rateazione e dilazione dei debiti per premi e accessori: tasso al 27%
Interessi di rateazione e dilazione dei debiti contributivi
La circolare aggiorna il tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni dei debiti per premi e accessori, recependo il decreto interministeriale 22 luglio 1985. Vengono inoltre fornite indicazioni operative sui casi di applicazione del nuovo tasso e sui limiti temporali delle rateazioni introdotti dal decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477.
Nuovo tasso al 27% e decorrenza
In attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, il decreto interministeriale 22 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985, ha fissato al 27% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e per le dilazioni dei pagamenti dei debiti per premi ed accessori.
La decorrenza del nuovo tasso è stabilita al 22 luglio 1985. Esso si applica:
- alle istanze di rateazione o dilazione presentate dal 22 luglio 1985 in poi;
- per effetto del richiamo alla circolare n. 51/1982, anche alle istanze presentate prima di tale data, quando il piano di rateazione o dilazione sia stato comunicato dalla Sede in data 22 luglio 1985 o successiva.
Richiamo alle precedenti istruzioni
La circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari n. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982. Viene inoltre allegato il prospetto riepilogativo dei tassi di interesse in vigore dal 29 dicembre 1978, con l’indicazione delle varie misure succedutesi nel tempo.
Limiti alle rateazioni superiori a dodici mesi
La circolare richiama l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, che prevede che le autorizzazioni a rateazioni superiori a dodici mesi siano accordate dall’Istituto con provvedimento motivato e comunicate entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
In via temporanea, in attesa delle determinazioni del Consiglio di amministrazione e considerati i tempi di conversione in legge del decreto, le istanze per rateazioni oltre i dodici mesi devono essere trasmesse con assoluta urgenza e priorità alla Direzione generale, Servizio rischi, debitamente istruite, con particolare attenzione alla motivazione.
La disciplina riguarda esclusivamente i debiti pregressi, poiché i debiti correnti non possono essere rateizzati per periodi eccedenti dodici rate mensili consecutive.
Divieto di rateazioni oltre quarantotto mesi
La circolare precisa inoltre che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 2, non sono ammesse rateazioni superiori a quarantotto mesi. Le istanze che richiedano un numero di mesi superiore non devono essere esaminate nel merito e ai datori di lavoro deve essere comunicato l’esplicito divieto di legge.
Punti principali
Fissazione del nuovo tasso di interesse
Il decreto interministeriale 22 luglio 1985, attuativo dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, stabilisce nella misura del 27% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni dei pagamenti dei debiti per premi ed accessori.
Decorrenza e ambito di applicazione
Il nuovo tasso decorre dal 22 luglio 1985 e si applica ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire da tale data. In base alle istruzioni già richiamate nella circolare n. 51/1982, il tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 22 luglio 1985, se il piano di rateazione o dilazione è stato comunicato dalla Sede in data 22 luglio 1985 o successiva.
Richiamo alle precedenti istruzioni e ai tassi storici
La circolare richiama le istruzioni contenute nelle circolari n. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982 e allega un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978. Il prospetto riporta l’evoluzione dei tassi applicati nel tempo, fino ai valori del 31 gennaio 1985 e al richiamo alla circolare n. 58/1985.
Limiti alle rateazioni superiori a dodici mesi
Si richiama l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, secondo cui le autorizzazioni a rateazioni superiori a dodici mesi devono essere concesse dall’Istituto con provvedimento motivato e comunicate entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. In via temporanea, le istanze relative a rateazioni oltre i dodici mesi devono essere trasmesse con urgenza e priorità alla Direzione generale, Servizio rischi, debitamente istruite e motivate.
Distinzione tra debiti pregressi e debiti correnti
La possibilità di ottenere rateazioni superiori ai dodici mesi riguarda solo i debiti pregressi. La circolare precisa che i debiti correnti, come noto, non possono formare oggetto di rateazioni eccedenti dodici rate mensili consecutive.
Divieto di rateazioni oltre quarantotto mesi
L’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, non consente rateazioni superiori a quarantotto mesi. Le istanze che chiedano una dilazione per un numero di mesi superiore non devono essere esaminate nel merito e va rappresentato ai datori di lavoro l’esplicito divieto di legge.
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