Circolare INAIL n. 62 del 24 ottobre 1985
Art. del DL n. 463 del 1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983; decreto interministeriale 24 febbraio 1984.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL n. 62/1985 recepisce e coordina la disciplina introdotta dal D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, e dal decreto interministeriale 24 febbraio 1984. Vengono chiariti il termine unificato del giorno 20 per il versamento, l’ambito soggettivo della nuova disciplina, le esclusioni, l’uso provvisorio dei moduli in attesa delle versioni aggiornate e le regole di compilazione dei campi relativi a IRPEF, IVA, INPS, INAIL e altri enti previdenziali. La circolare precisa inoltre che per l’INAIL non trovano applicazione alcune previsioni di comunicazione mensile dei dati, e disciplina le integrazioni ai modelli annuali e mensili, anche per contratti di solidarietà, formazione e part-time.
Modifica di moduli e istruzioni su termini unificati di versamento, dati da indicare e gestione delle denunce INAIL/INPS/IRPEF/IVA
Articolo del D.L. n. 463/1983, decreto interministeriale 24 febbraio 1984 e modifiche dei modelli D.L.
La circolare INAIL n. 62 del 24 ottobre 1985 fornisce istruzioni applicative in materia di termini unificati di versamento, compilazione dei modelli e raccordo tra adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi. Il documento si inserisce nell’attuazione dell’art. 1 del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, e coordina le novità introdotte dai decreti ministeriali del 24 febbraio 1984, 4 febbraio 1985 e 16 maggio 1985.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La nuova disciplina riguarda i datori di lavoro non agricoli. In tale categoria rientrano, secondo l’interpretazione fornita, i soggetti che operano secondo il sistema del D.M. 5 febbraio 1969 e utilizzano il mod. DM 10/M, anche se solo per una parte dei dipendenti. Sono quindi ricomprese anche le aziende agricole che versano con mod. DM 10/M i contributi per impiegati o dirigenti.
Restano esclusi:
- i datori di lavoro tenuti soltanto alla contribuzione unificata in agricoltura;
- i datori di lavoro domestico, per i quali la contribuzione avviene tramite INPS.
Termine unificato di versamento
Il decreto interministeriale 24 febbraio 1984 ha fissato al giorno 20 di ogni mese il termine unico per il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro non agricoli, ferma restando la diversa periodicità dei singoli tributi. La circolare precisa che il termine riguarda:
- premi e accessori;
- sanzioni civili e amministrative richieste con scadenza coincidente con il giorno 20.
Per i versamenti relativi alle ritenute d’acconto dei codici tributo 1001, 1002, 1003 e 1009 il termine passa dal 15 al 20 del mese solo per i datori di lavoro non agricoli. Per i datori di lavoro agricoli rimane fermo il termine del 15.
Per i versamenti effettuati mediante conto corrente postale, i termini del 20 e del 15 si intendono anticipati rispettivamente al 14 e al 9 ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 602/1973.
Moduli e disciplina transitoria
Poiché la nuova modulistica era ancora in elaborazione, la circolare dispone che le sedi utilizzino i moduli in uso, apponendo sui titoli di richiesta di pagamento un timbro con la seguente avvertenza: "Qualora il termine di scadenza sia posteriore al giorno 20 del mese, il pagamento sarà considerato in termini se effettuato entro il giorno 20 del mese successivo".
Le sedi devono inoltre far coincidere, per i titoli richiesti direttamente, la data di scadenza con il termine unificato del giorno 20.
Per i ratei relativi a piani di rateazione o dilazione restano ferme le istruzioni della lettera circolare n. 31/1985.
Dati da comunicare all’INAIL e limiti di applicazione
La circolare chiarisce che la comunicazione dei dati prevista dall’art. 2 del decreto interministeriale non si applica all’INAIL. Il motivo è che il rapporto assicurativo ordinario prevede:
- un premio anticipato calcolato su dati retributivi presunti;
- un eventuale conguaglio nell’anno successivo sulla base delle retribuzioni dichiarate entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo.
Non essendo previste comunicazioni mensili delle retribuzioni come avviene per l’INPS, i dati sui soggetti assicurati e sulle retribuzioni sono acquisiti solo in sede di dichiarazione annuale. In tale occasione saranno richieste le notizie riepilogative annuali previste dall’art. 3 del decreto.
La rilevazione dei dati è finalizzata a controlli incrociati con campionatura idonea e, allo stato, riguarda le sole posizioni assicurative continuative.
Codice fiscale e interpretazione della norma
Il 3° comma dell’art. 1 del D.L. n. 463/1983 estende l’obbligo di indicazione del codice fiscale nei rapporti con gestioni previdenziali e assistenziali, Camere di commercio e altre pubbliche amministrazioni. La circolare ritiene che una lettura letterale, limitata al solo codice fiscale o alla sola partita IVA in sostituzione della posizione assicurativa, creerebbe difficoltà operative e problemi di protocollazione e gestione.
Per evitare tali inconvenienti, l’INAIL adotta un’interpretazione logica: l’obbligo va inteso come generalizzazione dell’indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA in tutti i rapporti con le amministrazioni interessate, con finalità di scambio incrociato di informazioni e contrasto all’evasione contributiva e fiscale.
Raccordo con le circolari INPS e del Ministero delle finanze
La circolare richiama, a fini informativi, la circolare INPS n. 21063 dell’11 luglio 1985 e le circolari del Ministero delle finanze n. 22 del 10 giugno 1985 e n. 49 del 27 giugno 1985. Per alcuni profili che potrebbero non essere pienamente omogenei con le istruzioni INAIL, l’Istituto si riserva ulteriori direttive una volta note le posizioni delle altre amministrazioni.
Modifiche ai modelli INAIL, DM 10/M e dati riepilogativi annuali
I modelli D.L. indicati in oggetto, nonché i moduli 10-S.M. e 14-S.M., sono stati modificati per recepire la normativa. Le sedi devono segnalare il fabbisogno dei moduli alla Tipografia INAIL di Milano.
Per la compilazione del mod. DM 10/M, la circolare precisa in particolare:
- riga 92: i dati IRPEF vanno riportati solo sulla posizione contributiva principale, cioè quella utilizzata per il maggior numero di dipendenti; eventuali ritenute operate a ex dipendenti pensionati non devono essere considerate;
- riga 93: i dati IVA vanno riportati solo sulla posizione principale; per i contribuenti mensili i dati relativi a luglio 1985 vanno esposti nel DM 10/M di agosto 1985 da presentare entro il 20 settembre 1985, mentre per i trimestrali i dati del terzo trimestre 1985 vanno esposti nel DM 10/M di ottobre 1985 da presentare entro il 20 novembre 1985;
- riga 94: i dati INAIL vanno riportati in ciascuna denuncia mensile e non solo nel mese di liquidazione del premio; le retribuzioni da indicare sono quelle effettive, convenzionali o di ragguaglio; non vanno indicati apprendisti né lavoratori per i quali la quota INAIL è già compresa nel contributo INPS o è versata con modalità analoghe agli apprendisti;
- righe 95 e 96: sono riservate agli altri enti previdenziali sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, con i codici INPDAI H88, INPGI E78 ed ENPALS E81.
Per i modelli aggiuntivi e riepilogativi annuali, i dati devono essere riferiti alle posizioni assicurative continuative e raccolti ai fini dei controlli incrociati previsti dal decreto.
Contratti di solidarietà, formazione e part-time nella denuncia annuale 01/M
Per la denuncia annuale mod. 01/M la circolare fornisce istruzioni specifiche:
- contratti di solidarietà ex art. 2, comma 1, legge n. 863/1984: nessuna modalità particolare;
- contratti di solidarietà ex art. 2, comma 2: indicare il codice 52 nel quadro B e la retribuzione annuale complessivamente corrisposta e assoggettata all’aliquota a carico del lavoratore;
- contratto di formazione: indicare il codice 53 e la retribuzione annuale complessivamente corrisposta e assoggettata all’aliquota a carico del lavoratore;
- contratto part-time: indicare la qualifica assicurativa O o Y e considerare, nella casella N. sett. retrib., anche le settimane con una sola ora retribuita.
La circolare riserva ulteriori istruzioni sulla trasformazione del rapporto e sulle relative comunicazioni.
Decorrenza della nuova procedura e uso dei nuovi stampati
Il D.M. 24 febbraio 1984 stabilisce l’efficacia delle disposizioni dal 1° giugno 1985. Tuttavia, per effetto delle modifiche ai termini di pagamento e della nuova modulistica, i nuovi stampati devono essere utilizzati dal 1° luglio 1985.
Dal 1° luglio 1985 gli esattori non devono più accettare la distinta approvata con il D.M. 31 gennaio 1974; analogamente gli uffici postali non devono più accettare il bollettino approvato con il D.M. 19 dicembre 1973.
Compilazione della distinta e del bollettino di versamento
La nuova distinta mod. 6 e il bollettino mod. 1 presentano due sezioni laterali oltre al corpo centrale. La sezione 2 è richiesta solo per i versamenti di ritenute alla fonte effettuati dai datori di lavoro non agricoli ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, limitatamente alle ritenute sui compensi di cui all’art. 47, lett. a), del D.P.R. n. 597/1973.
La sezione 2 non va mai compilata per i codici tributo 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010 e 1011. Deve invece essere compilata, in linea generale, per i codici 1001, 1002, 1003 e 1009, salvo il caso dei datori di lavoro agricoli, che restano esclusi.
Per la sezione 2 i dati da indicare riguardano:
- IRPEF: numero dei dipendenti soggetti a ritenuta, totale imponibile e ritenute effettuate;
- IVA: periodicità del versamento, IVA sulle operazioni imponibili, totale delle detrazioni e IVA da versare o a credito;
- INPS: numero dipendenti, retribuzioni imponibili, contributi dovuti e saldo da versare;
- INAIL: numero assicurati, numero dei lavoratori dipendenti e retribuzioni imponibili;
- altro ente previdenziale: numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributi dovuti.
Ruolo degli esattori e controlli formali
Gli esattori devono controllare la compilazione formale dei modelli, in particolare la chiara indicazione dei codici tributo e la sottoscrizione dei tagliandi quando è compilata la sezione 2. In tali casi, devono restituire al contribuente il tagliando sinistro, completo di firma dell’impiegato e timbro dell’esattoria.
Non spetta agli esattori verificare il merito dei dati riportati nella sezione 2, poiché il controllo è demandato all’Amministrazione finanziaria. Restano invariati gli obblighi di comunicazione agli uffici delle imposte.
Obblighi dei contribuenti e profili sanzionatori
Il contribuente che versa allo sportello esattoriale deve conservare il tagliando rilasciato, sia per la corretta compilazione del mod. 770 sia per l’allegazione alla dichiarazione annuale, quando richiesto. In caso di versamento tramite conto corrente postale, l’attestazione di versamento contiene già le informazioni necessarie.
La circolare richiama l’attenzione sulla verifica della tempestività dei versamenti relativi ai codici 1001, 1002, 1003 e 1009, perché il differimento dal 15 al 20, o dal 9 al 14 nel caso postale, è consentito solo se dal mod. 770 risulta in modo certo il diritto al termine spostato. In mancanza di tale presupposto, devono essere applicate soprattasse e interessi ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
Riferimenti ai decreti ministeriali e ai codici tributo
La circolare riporta anche il contenuto dei decreti ministeriali di riferimento. Il D.M. 4 febbraio 1985 approva la distinta di versamento mod. 6 e ribadisce che per i datori di lavoro agricoli e per i versamenti con codici 1004-1008 e 1010-1011 non va compilata la sezione II. Per i versamenti con codici 1001, 1002, 1003 e 1009 da parte dei datori di lavoro non agricoli, la distinta va utilizzata dal 1° luglio 1985.
I codici tributo richiamati sono:
- 1001: ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002: ritenute su emolumenti arretrati e indennità per cessazione del rapporto di lavoro;
- 1003: ritenute su emolumenti per prestazioni stagionali;
- 1004-1008: varie ritenute su compensi e indennità corrisposte da terzi o da enti pubblici, su altri assegni periodici, cariche elettive e pensioni/vitalizi connessi;
- 1009: ritenute su compensi corrisposti a soci di cooperative;
- 1010: ritenute su rendite vitalizie;
- 1011: ritenute su borse di studio, assegni, premi o sussidi per studio o addestramento professionale.
Allegati e note informative
La circolare richiama inoltre i testi del D.L. n. 463/1983 e del D.M. 24 febbraio 1984, nonché il quadro riepilogativo dei dati da riportare nei versamenti periodici. Sono presenti, a fini informativi, anche i riferimenti alla circolare del Ministero delle finanze n. 22 del 10 giugno 1985 e alla circolare n. 49 del 27 giugno 1985 sui nuovi moduli per il pagamento dell’IVA mediante delega agli istituti di credito.
Il quadro generale conferma la logica di fondo dell’intervento normativo: unificazione dei termini di versamento, codificazione comune per i controlli incrociati e uso di modulistica coordinata tra fisco, INPS e INAIL.
Punti principali
Termine unificato di versamento e ambito soggettivo
Il decreto interministeriale 24 febbraio 1984 ha fissato al giorno 20 di ogni mese il termine per il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro non agricoli. Restano esclusi i datori di lavoro soggetti solo alla contribuzione unificata in agricoltura e quelli di lavoro domestico, per i quali i versamenti avvengono tramite INPS. Il termine del 20 si applica ai premi, accessori e anche alle sanzioni civili e amministrative richieste con scadenza coincidente con tale data, a decorrere dai mese di giugno 1985.
Modifiche ai modelli e uso transitorio della modulistica
In attesa della modulistica aggiornata, le sedi devono usare i moduli attualmente in uso apponendo, sui titoli di pagamento, un timbro con l’avvertenza che, se la scadenza è successiva al giorno 20 del mese, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 20 del mese successivo. I nuovi modelli D.L., nonché i moduli 10-S.M. e 14-S.M., risultano modificati in conformità alla normativa; le sedi devono segnalare il fabbisogno alla Tipografia INAIL di Milano. Per i piani di rateazione o dilazione restano ferme le istruzioni della lettera circolare n. 31/1985.
Dati da comunicare e limiti di applicazione per INAIL
La comunicazione dei dati prevista dall’art. 2 del decreto interministeriale non si applica all’INAIL, poiché il rapporto assicurativo ordinario prevede premio anticipato su base presuntiva e conguaglio successivo sulla base della dichiarazione delle retribuzioni a esercizio concluso. Non sono previste comunicazioni mensili delle retribuzioni come per l’INPS; i dati sui soggetti assicurati e sulle retribuzioni sono acquisiti in sede di dichiarazione annuale, con richiesta delle notizie riepilogative annuali di cui all’art. 3 del decreto. La rilevazione, finalizzata ai controlli incrociati, riguarda allo stato solo posizioni assicurative continuative.
Codice fiscale: interpretazione estensiva
La circolare interpreta in senso logico l’obbligo di indicazione del codice fiscale previsto dal 3° comma dell’art. 1 del D.L. n. 463/1983. Per evitare difficoltà applicative e problemi di gestione delle posizioni assicurative, l’indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA deve essere generalizzata nei rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le Camere di commercio e con le altre amministrazioni pubbliche. Non si adotta quindi una lettura restrittiva che sostituisca integralmente la posizione assicurativa con il solo codice fiscale o con la sola partita IVA.
Raccordo con le circolari INPS e ministeriali
La circolare richiama, a fini informativi, la circolare INPS n. 21063 dell’11 luglio 1985 e le circolari del Ministero delle finanze n. 22 del 10 giugno 1985 e n. 49 del 27 giugno 1985. Per alcuni profili che potrebbero non risultare pienamente omogenei con le istruzioni INAIL, è riservata l’emanazione di ulteriori direttive quando saranno note le determinazioni delle amministrazioni competenti.
Compilazione dei modelli DM 10/M: regole su righi 92, 93, 94, 95 e 96
Per il quadro S del mod. DM 10/M la circolare precisa che le Amministrazioni dirette dello Stato non sono tenute alla compilazione. Sulla riga 92 i dati IRPEF vanno indicati solo sulla denuncia relativa alla posizione contributiva principale; sulla riga 93 i dati IVA vanno esposti solo sulla posizione principale e con riferimento ai nuovi moduli IVA secondo le decorrenze previste dal decreto 17 maggio 1985. La riga 94 è riservata ai dati INAIL e va compilata in ogni denuncia mensile, indicando retribuzioni effettive, convenzionali o di ragguaglio, con esclusione di apprendisti e di lavoratori per i quali la quota INAIL è compresa nel contributo INPS o versata con modalità analoghe agli apprendisti. Le righe 95 e 96 sono riservate agli altri enti previdenziali sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, con codici INPDAI H88, INPGI E78 ed ENPALS E81.
Denuncia annuale 01/M e rapporti di lavoro agevolati
Per la denuncia annuale mod. 01/M, la circolare detta istruzioni specifiche per i contratti di solidarietà, di formazione e part-time. Nei contratti di solidarietà ex art. 2, comma 1, legge n. 863/1984 non occorrono modalità particolari; nei contratti ex comma 2 va indicato il codice 52 e, nella casella retribuzione annuale, l’ammontare complessivamente corrisposto e soggetto all’aliquota a carico del lavoratore. Per il contratto di formazione va usato il codice 53. Per il part-time va indicata la qualifica assicurativa O o Y e nella casella N. sett. retrib. vanno considerate anche le settimane con una sola ora retribuita.
Decorrenza effettiva delle nuove procedure e termini di versamento
L’avvio della procedura prevista dalla legge n. 638/1983 è fissato al 1° giugno 1985, ma la nuova scadenza del 20 del mese per le ritenute dei datori di lavoro non agricoli opera per le ritenute effettuate nel mese di giugno 1985. La decorrenza effettiva dell’uso dei nuovi stampati è quindi il 1° luglio 1985. Il differimento dal 15 al 20 riguarda solo le ritenute con codici tributo 1001, 1002, 1003 e 1009, se eseguite da datori di lavoro non agricoli; restano ferme le scadenze del 15 per le altre ritenute e per i datori di lavoro agricoli. Per i versamenti tramite conto corrente postale i termini del 20 e del 15 sono anticipati rispettivamente al 14 e al 9.
Adempimenti degli esattori e controlli
Gli esattori devono approvvigionarsi tempestivamente dei nuovi modelli e non potranno più accettare, dal 1° luglio 1985, la distinta precedente. Devono verificare la corretta compilazione del corpo centrale e dei tagliandi, accertare quando la sezione II è dovuta, restituire il tagliando solo nei casi previsti e far apporre la firma del contribuente e il timbro dell’esattoria. Non è richiesto loro alcun controllo di merito sui dati della sezione II, demandato all’Amministrazione finanziaria. Restano ferme le comunicazioni agli uffici delle imposte previste dalla legge.
Obblighi dei contribuenti e sanzioni
Chi versa allo sportello esattoriale deve conservare il tagliando rilasciato, utile per la compilazione del mod. 770 e per l’allegazione alla dichiarazione annuale. In caso di versamento tramite conto corrente postale, l’attestazione contiene già i dati necessari. La circolare richiama la necessità di verificare la tempestività dei versamenti dei codici 1001, 1002, 1003 e 1009 ai fini delle sanzioni: lo spostamento del termine è applicabile solo se dal mod. 770 risulta con certezza il diritto al differimento. In mancanza, devono essere iscritti a ruolo soprattasse e interessi ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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