Sentenza del 14/02/2019 n. 4411 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Azienda chiedeva il rimborso di 293.134 euro di IRAP versata per gli anni 2002, 2003 e 2004, sostenendo che i finanziamenti pubblici ricevuti, pari a 6.897.253 euro, fossero attribuzioni patrimoniali vincolate alla costruzione, al recupero e alla manutenzione di immobili di edilizia residenziale pubblica e, pertanto, non dovessero concorrere alla base imponibile IRAP. Deduceva inoltre la violazione e falsa applicazione della normativa fiscale e contestava che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la specifica destinazione delle somme e la relativa contabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la debenza dell'IRAP sui finanziamenti. Ha stabilito che l'esclusione dalla base imponibile prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, richiede una correlazione espressa, nella legge istitutiva del contributo, tra il finanziamento e specifici costi non deducibili. Non è sufficiente che le somme siano destinate genericamente all'attività istituzionale dell'ente, a interventi edilizi o a beni patrimoniali, né che siano contabilizzate nel patrimonio invece che nel conto economico. Il motivo relativo ai documenti è stato inoltre ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, ma la ricorrente deve versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3
I contributi concorrono alla base imponibile IRAP salvo che la legge istitutiva preveda espressamente la loro destinazione alla copertura di specifici costi non deducibili.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 3
non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati
La disposizione riguarda la qualificazione ai fini delle imposte sui redditi e non determina automaticamente l'esclusione dei finanziamenti dalla base imponibile IRAP.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Nel processo tributario d'appello sono vietate le eccezioni nuove in senso proprio, ma sono ammesse mere difese e argomentazioni volte a contestare la fondatezza della domanda o a sollecitare il rilievo dell'inesistenza dei fatti costitutivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Trattato CE, artt. 87 e seguenti
Un'interpretazione estensiva delle agevolazioni fiscali, non prevista espressamente dalla legge, può costituire un aiuto di Stato selettivo e alterare la concorrenza.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione di un contributo dalla base imponibile IRAP non basta dimostrare che il finanziamento sia pubblico, vincolato a finalità istituzionali o destinato a investimenti e beni patrimoniali: occorre una previsione legislativa espressa che colleghi quel contributo a specifici costi non deducibili.
- La qualificazione contabile della somma, nel conto economico o nello stato patrimoniale, non è decisiva quando la normativa fiscale non prevede l'esclusione dalla base imponibile.
- L'esenzione prevista ai fini di un'imposta, come le imposte sui redditi, non si trasferisce automaticamente all'IRAP: ogni tributo deve essere valutato secondo la propria disciplina.
- Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente; non è normalmente possibile ricavarle per analogia dalla natura del beneficiario, dalla finalità pubblica del finanziamento o dall'uso concretamente fatto delle somme.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, trascrivendone o riassumendone il contenuto essenziale e specificando dove siano stati prodotti e dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
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