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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16340/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di rideterminazione della pena e la conferma della declaratoria di responsabilità per reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada (fatto del 5.7.2018). Il ricorso articolava tre censure principali: 1) travisamento della prova per avere la Corte affermato che l'imputato non aveva intrapreso il lavoro di pubblica utilità, mentre in effetti aveva svolto 106 delle 240 ore previste; 2) vizio di motivazione per aver qualificato il comportamento dell'imputato come di “assoluta indifferenza” nonostante le ore mancanti fossero giustificate da certificati medici prodotti; 3) violazione di legge nel diniego della sostituzione della pena con altra sanzione (pecuniaria o altra), avendo la Corte motivato il diniego sulla presunta indifferenza, ritenuta non ostativa per legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: - l'affermazione della Corte territoriale, pur eventualmente lessicalmente impropria ("non aveva intrapreso" vs "non aveva portato a termine"), è priva di decisività perché ciò che rileva è l'inadempimento complessivo del programma di lavoro di pubblica utilità (solo 106/240 ore effettuate, interruzione nonostante proroga); - le certificazioni mediche e le ore effettuate non escludono il complessivo fallimento del percorso trattamentale, che giustificava la revoca del programma; - il diniego della sostituzione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, fondato su una prognosi negativa desumibile dal comportamento complessivo e dall'esito negativo del precedente trattamento, valutazione ancorata ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e sottratta al sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada, commi 6 e 7

    art. 189, commi 6 e 7, codice della strada

    Norma penale contestata in relazione ai fatti del 5.7.2018; la sentenza di merito ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti ai predetti commi

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per delimitare le censure ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune censure prospettate fossero inammissibili o non decisive in sede di legittimità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della sostituibilità con misure alternative; la Corte territoriale ha fatto riferimento ai criteri prognostici e rieducativi di tale disposizione per escludere la sussistenza di una prognosi favorevole che giustificasse la concessione di una nuova sanzione sostitutiva

Massime di principio

  • Il mancato completamento di un programma di lavoro di pubblica utilità, anche se parzialmente svolto e giustificato da certificati medici, può legittimare la revoca del programma se il quadro complessivo mostra un inadempimento tale da pregiudicare le finalità rieducative e trattamentali.
  • Imprecisioni lessicali nella motivazione (es. "non intrapreso" vs "non portato a termine") sono spesso irrilevanti se il nucleo fattuale valutato dal giudice rimane l'inadempimento complessivo; la cassazione sindaca l'ammissibilità e la legittimità, non le scelte lessicali inconseguenti.
  • La decisione di concedere o meno una pena sostitutiva è discrezionale e ancorata a una valutazione prognostica: l'esito negativo di un precedente trattamento alternativo costituisce un ostativo rilevante alla riproposizione della stessa o di altre misure sostitutive.
  • Le certificazioni mediche che giustificano assenze non annullano automaticamente la valutazione negativa del comportamento complessivo: il giudice deve valutare la congruenza e l'effetto complessivo sull'adempimento del programma.
  • La valutazione prognostica operata ai sensi dell'art. 133 cod. pen. è sottratta a sindacato estensivo di legittimità se è motivata con criteri logici e riferibili ai fini rieducativi e preventivi; la cassazione controlla la legittimità e la logicità, non sostituisce il giudizio discrezionale.
  • Quando si contesta il diniego di misure alternative, è utile documentare non solo le assenze giustificate ma anche il concreto impegno complessivo e gli elementi positivi (es. adesione continuativa, terapie, rapporti di lavoro) che possano modificare la prognosi favorevole richiesta per la sostituzione.

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