Cassazione Penale, Sentenza n. 16340/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di rideterminazione della pena e la conferma della declaratoria di responsabilità per reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada (fatto del 5.7.2018). Il ricorso articolava tre censure principali: 1) travisamento della prova per avere la Corte affermato che l'imputato non aveva intrapreso il lavoro di pubblica utilità, mentre in effetti aveva svolto 106 delle 240 ore previste; 2) vizio di motivazione per aver qualificato il comportamento dell'imputato come di “assoluta indifferenza” nonostante le ore mancanti fossero giustificate da certificati medici prodotti; 3) violazione di legge nel diniego della sostituzione della pena con altra sanzione (pecuniaria o altra), avendo la Corte motivato il diniego sulla presunta indifferenza, ritenuta non ostativa per legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: - l'affermazione della Corte territoriale, pur eventualmente lessicalmente impropria ("non aveva intrapreso" vs "non aveva portato a termine"), è priva di decisività perché ciò che rileva è l'inadempimento complessivo del programma di lavoro di pubblica utilità (solo 106/240 ore effettuate, interruzione nonostante proroga); - le certificazioni mediche e le ore effettuate non escludono il complessivo fallimento del percorso trattamentale, che giustificava la revoca del programma; - il diniego della sostituzione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, fondato su una prognosi negativa desumibile dal comportamento complessivo e dall'esito negativo del precedente trattamento, valutazione ancorata ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e sottratta al sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 189 cod. strada, commi 6 e 7
art. 189, commi 6 e 7, codice della strada
Norma penale contestata in relazione ai fatti del 5.7.2018; la sentenza di merito ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti ai predetti commi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma processuale richiamata dal ricorrente per delimitare le censure ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune censure prospettate fossero inammissibili o non decisive in sede di legittimità
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della sostituibilità con misure alternative; la Corte territoriale ha fatto riferimento ai criteri prognostici e rieducativi di tale disposizione per escludere la sussistenza di una prognosi favorevole che giustificasse la concessione di una nuova sanzione sostitutiva
Massime di principio
- Il mancato completamento di un programma di lavoro di pubblica utilità, anche se parzialmente svolto e giustificato da certificati medici, può legittimare la revoca del programma se il quadro complessivo mostra un inadempimento tale da pregiudicare le finalità rieducative e trattamentali.
- Imprecisioni lessicali nella motivazione (es. "non intrapreso" vs "non portato a termine") sono spesso irrilevanti se il nucleo fattuale valutato dal giudice rimane l'inadempimento complessivo; la cassazione sindaca l'ammissibilità e la legittimità, non le scelte lessicali inconseguenti.
- La decisione di concedere o meno una pena sostitutiva è discrezionale e ancorata a una valutazione prognostica: l'esito negativo di un precedente trattamento alternativo costituisce un ostativo rilevante alla riproposizione della stessa o di altre misure sostitutive.
- Le certificazioni mediche che giustificano assenze non annullano automaticamente la valutazione negativa del comportamento complessivo: il giudice deve valutare la congruenza e l'effetto complessivo sull'adempimento del programma.
- La valutazione prognostica operata ai sensi dell'art. 133 cod. pen. è sottratta a sindacato estensivo di legittimità se è motivata con criteri logici e riferibili ai fini rieducativi e preventivi; la cassazione controlla la legittimità e la logicità, non sostituisce il giudizio discrezionale.
- Quando si contesta il diniego di misure alternative, è utile documentare non solo le assenze giustificate ma anche il concreto impegno complessivo e gli elementi positivi (es. adesione continuativa, terapie, rapporti di lavoro) che possano modificare la prognosi favorevole richiesta per la sostituzione.
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