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Ordinanza

Ordinanza n. 548/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento «- per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di -OMISSIS-, (atto nr. -OMISSIS- del 25/10/2018) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di -OMISSIS-, (atto nr. -OMISSIS- del 24/04/2020) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di -OMISSIS-, (atto nr. -OMISSIS- del 17/02/2021) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO -del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo»

Giustizia amministrativa202400176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includono i sei scatti stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, per quanto di ragione, tre prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS nel 2018, 2020 e 2021, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR ha rilevato in via preliminare che la notificazione del ricorso era stata eseguita a due indirizzi non censiti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la pretesa relativa al ricalcolo del trattamento di fine servizio. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179/2012, l’indirizzo estratto dal pubblico elenco IPA può essere utilizzato per la notificazione via PEC a una pubblica amministrazione soltanto quando l’ente non risulti censito anche nel ReGIndE; i due registri non sono equipollenti. Poiché la notificazione era stata effettuata a indirizzi non censiti nel ReGIndE, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione. In applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata, ha assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per notificare nuovamente il ricorso agli indirizzi dell’Amministrazione censiti nel ReGIndE e un successivo termine di dieci giorni per depositare la prova della notificazione. L’udienza pubblica è stata rinviata al 20 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Norma invocata dai ricorrenti quale fondamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 21 l. 232/1990

    Norma invocata dai ricorrenti a sostegno della pretesa di ricalcolo del trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012

    in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8

    L’indirizzo IPA è utilizzabile per la notificazione via PEC nei confronti di una pubblica amministrazione solo quando l’ente destinatario non risulti censito nel ReGIndE; IPA e ReGIndE non sono registri equipollenti.

  • art. 44, comma 4 c.p.a.

    In presenza del vizio della notificazione rilevato nel caso concreto, il giudice deve concedere un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei loro diritti o della loro dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della notificazione via PEC degli atti processuali a una pubblica amministrazione, l’indirizzo estratto dall’IPA è utilizzabile soltanto se l’ente destinatario non risulta censito nel ReGIndE; IPA e ReGIndE non possono essere considerati registri equipollenti.
  • Quando la notificazione del ricorso amministrativo è effettuata a indirizzi non censiti nel ReGIndE, il giudice deve assegnare alla parte un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, con successivo termine per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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