Cassazione Penale, Ordinanza n. 20645/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello la Corte territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado e a seguito di richiesta concordata ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro 380 di multa per il reato di tentata rapina impropria. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo la mancanza di motivazione sul concreto adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, quindi un vizio relativo al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, oppure l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia. Sono invece inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
la sentenza resa a seguito di richiesta concordata in appello è impugnabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti, legati alla formazione del consenso, al contenuto difforme della decisione o alla prescrizione maturata prima della pronuncia
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso della prescrizione maturata anteriormente alla decisione
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 599-bis cod. proc. pen.
norma processuale che disciplina il concordato sui motivi in appello e delimita i confini del successivo sindacato di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
base per la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riesaminare il merito del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia illegale perché fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Le doglianze sulla motivazione relativa alla concreta commisurazione della pena sono inammissibili quando la censura non denunci un vizio di illegalità della sanzione, ma solo un dissenso sul merito della quantificazione.
- In sede di impugnazione della sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili soltanto vizi che attengano alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione del giudice, ovvero alla mancata dichiarazione di prescrizione già maturata prima della pronuncia.
- La mancata considerazione di ulteriori cause di proscioglimento non integra, di regola, un motivo ammissibile di ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., se non nei limiti espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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