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Ordinanza

Ordinanza n. 3701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 98/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., per rinviare la discussione dell'appello. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 10 dicembre 2026. L'ordinanza non definisce l'appello nel merito e non dichiara l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio, poiché l'abbandono era soltanto previsto nell'accordo di massima e non ancora perfezionato.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 98/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa privata ha proposto appello contro la sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 98/2025. Nel corso del giudizio, le parti private hanno rappresentato l'esistenza di un parallelo giudizio civile dinanzi al Tribunale di Bolzano, nel quale sarebbe stato raggiunto un accordo di massima, già verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, la cui attuazione richiede ulteriore documentazione tecnica, la predisposizione di un accordo transattivo articolato e la stipula di un atto notarile. L'accordo prevederebbe anche l'abbandono del giudizio amministrativo, subordinatamente al perfezionamento dei passaggi indicati. Le parti hanno pertanto chiesto il rinvio dell'udienza pubblica per disporre del tempo necessario al perfezionamento e all'attuazione dell'accordo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis c.p.a.

    Consente il rinvio della discussione quando ricorrono eccezionali ragioni; nella fattispecie il giudice ha ritenuto sufficiente la necessità di completare e attuare l'accordo transattivo prospettato dalle parti private.

Massime di principio

  • La pendenza di trattative transattive tra le parti private, quando l'accordo di massima richieda ancora adempimenti tecnici, la redazione dell'accordo definitivo e la stipula di un atto notarile, può integrare eccezionali ragioni idonee a giustificare il rinvio della discussione dell'appello ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
  • La prospettazione di un futuro abbandono del giudizio non determina di per sé l'estinzione o l'improcedibilità del processo: tali esiti presuppongono il perfezionamento dell'accordo e l'adozione degli atti processuali necessari.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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